LA NOTIFICA PUO' ESSERE PROVATA TRAMITE FOTOCOPIA?

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LA NOTIFICA PUO' ESSERE PROVATA TRAMITE FOTOCOPIA?

AMMINISTRATORE ANZUINI DANIELE
Pubblicato da Anzuini Daniele in News · Giovedì 04 Mag 2023
Spesso nei giudizi in cui il contribuente contesta la regolarità o esistenza della notifica delle cartelle esattoriali o altri atti della riscossione, Equitalia si limita a produrre in giudizio le copie delle relate e degli avvisi di ricevimento o, addirittura, copia del solo estratto di ruolo.
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, qualora contestata dal contribuente, la documentazione in fotocopia non sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio e che siano piuttosto necessari le relate e gli avvisi di ricevimento in originale.
 
Non solo. Tali documenti attestanti la notifica devono essere strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.
A tal proposito tanto la Cassazione quanto la giurisprudenza di merito affermano l'inidoneità dell'estratto di ruolo a provare il contenuto della cartella di pagamento e della notifica in quanto:

 
a)  l'estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più  parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice,  che però se ne vuole avvalere in giudizio.
b)  l'estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. In altri  termini Equitalia non ha il potere di dichiarare la copia conforme all'originale  sia perché non ha i poteri propri del pubblico ufficiale sia perché in  ogni caso è parte della causa e quindi comunque non imparziale.

Il  principio dell'onere della prova impone ad Equitalia di esibire il titolo su cui si basa il proprio credito e cioè la cartella esattoriale  con tutte le attestazioni dell'avvenuta notifica. Non è sufficiente, dunque, il semplice estratto di ruolo in quanto "esso è un semplice atto interno di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità" .
Dunque, Equitalia è tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all'esecuzione forzata:

a) la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la relata di notifica;
b) la copia della cartella di pagamento.

Solo in tal modo, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella.
Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui l'estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca  per la seguente motivazione: l'estratto di ruolo è un semplice atto amministrativo interno generalmente consistente nell'elencazione di una  pluralità di cartelle e di importi da pagare.
Per  completezza, si segnala anche l'orientamento opposto, tuttavia minoritario, secondo cui, ai fini della prova della validità della notifica della cartella, può ritenersi sufficiente già la semplice copia della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r.
Ciò  in quanto Equitalia, in qualità di organo indiretto della pubblica amministrazione, avrebbe i poteri di autenticazione delle copie al pari  di un pubblico ufficiale.

[1] Cass. sent. n. 16929/2012, CTP Bari sent. n. 27/09/2013.
[2] CTR Milano sent. n. 63/14/13.
[3] CTP Genova sentenza n. 11/01/2012 del 2005.
[4] Cass. Sez. Unite sent. n. 4126/20


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