LIMITAZIONE SE NON PAGHI IL CONDOMINIO

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LIMITAZIONE SE NON PAGHI IL CONDOMINIO

AMMINISTRATORE ANZUINI DANIELE
Pubblicato da Anzuini Daniele in NEWS · Sabato 26 Apr 2025
Tags: MOROSI
Le sanzioni per chi non paga le quote condominiali sono previste dalla legge e dal regolamento di condominio. In particolare, l’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che:

  • L’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme non pagate, anche senza previa autorizzazione dell’assemblea.  Il condomino moroso è obbligato a pagare entro 10 giorni dalla notifica. Può opporsi entro 40 giorni, avviando un vero e proprio processo.
  • Il condomino moroso può essere privato dei servizi comuni che non pregiudichino il diritto degli altri condomini (ad esempio, il riscaldamento, l’ascensore, l’uso della piscina).
  • L’amministratore può agire per pignoramento sui beni del condomino moroso, al fine di recuperare le somme dovute. Il condomino riceve un atto di pignoramento con i beni pignorati e il termine per saldare per evitare la vendita all'asta.

Oltre alle sanzioni legali, il condomino moroso può subire anche le seguenti conseguenze:
  • Danni alla reputazione: la sua morosità potrebbe essere segnalata agli altri condomini e alle agenzie immobiliari, con possibili difficoltà future  nell'affitto o nella vendita dell’immobile.
  • Tensione all'interno del condominio: la morosità può creare malumori e tensioni tra i condomini, danneggiando il clima di convivenza civile.
  • Sospensione di alcuni servizi (ascensore,antenna tv ,luce scale)

In linea generale, le spese condominiali non pagate da un condomino moroso non devono essere ripartite tra gli altri condomini. L’obbligo di pagamento delle quote condominiali è stretto personale e grava esclusivamente sul singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare.
Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile recuperare le somme dal condomino moroso, i costi possono essere ripartiti tra gli altri condomini.

Cosa possono fare gli altri condomini in caso di mancato pagamento

1. Inerzia dell’amministratore:
Se l’amministratore non attiva le procedure per il recupero delle quote non pagate, i condomini possono tutelarsi autonomamente:
  • Azione individuale: ciascun condomino può richiedere un decreto ingiuntivo o promuovere un’azione giudiziaria contro il moroso per ottenere il pagamento delle somme dovute.
  • Ripartizione dei costi: se l’azione legale ha successo, i costi per le spese legali e il recupero del credito potranno essere ripartiti tra tutti i condomini. Ciò significa che anche i condomini virtuosi potrebbero dover sostenere oneri aggiuntivi a causa dell’inerzia dell’amministratore.

2. Insolvenza del condomino moroso:
Se il condomino moroso è insolvente, ovvero se non ha beni o risorse sufficienti per pagare il debito, il debito residuo non potrà essere recuperato. In questa situazione:
  • Nessun recupero: i condomini non potranno ottenere il pagamento delle somme non pagate dal moroso.
  • Ripartizione delle spese non riscosse: i costi non riscossi per le quote non pagate saranno ripartiti tra i condomini in proporzione alle loro quote millesimali. Ciò significa che i condomini virtuosi saranno chiamati a coprire il mancato pagamento del moroso, con un aggravio economico non indifferente.

PRESCRIZIONE

La prescrizione delle spese condominiali varia a seconda della tipologia di spesa:
  • Spese ordinarie: hanno una prescrizione di 5 anni dalla data di approvazione del rendiconto condominiale in cui sono state deliberate.
  • Spese straordinarie: hanno una prescrizione di 10 anni dalla data di delibera assembleare che le ha autorizzate.

Esistono alcuni eventi che possono interrompere la prescrizione delle spese condominiali, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione:
  • Richiesta di pagamento scritta da parte dell’amministratore
  • Riconoscimento del debito da parte del condomino moroso
  • Proposizione di un’azione legale da parte del condominio

La prescrizione delle spese condominiali decorre dalla data di:
  • Approvazione del rendiconto per le spese ordinarie
  • Delibera assembleare per le spese straordinarie
  • Intervento che ha interrotto la prescrizione


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