NUOVA DISCIPLINA DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO

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NUOVA DISCIPLINA DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO

AMMINISTRATORE ANZUINI DANIELE
Pubblicato da Anzuini Daniele in NEWS · Giovedì 18 Set 2025
Tags: ACQUA
Nuova disciplina sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano: obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio

In attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 102 del 19 giugno 2025.

L’obiettivo della normativa è duplice:
  • Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione dell’acqua potabile
  • Migliorare l’accesso a risorse idriche salubri e pulite

Requisiti di qualità dell’acqua

L’articolo 4 del D.Lgs. 18/2023 stabilisce che l’acqua destinata al consumo umano:▼

  • Deve essere salubre e pulita
  • Non deve contenere microrganismi, virus, parassiti o sostanze in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute
  • Deve rispettare i parametri indicati nell’Allegato I, parti A, B e C

Con il D.Lgs. 102/2025, questi parametri sono stati aggiornati, introducendo:

  • Limiti più stringenti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), incluso il nuovo parametro per il trifluoroacetato (TFA)

Obblighi per gli amministratori di condominio

Il decreto impone nuovi obblighi ai gestori della distribuzione idrica interna, tra cui:

  • Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (Allegato VIII)
  • Monitoraggio dei parametri indicati nell’Allegato I, parte D

Il gestore della distribuzione interna è definito come:

Il proprietario, titolare, amministratore di condominio, direttore o qualsiasi soggetto responsabile del sistema idro-potabile interno, collocato tra il punto di consegna e il punto d’uso (rubinetto)

Sanzioni amministrative
L’articolo 23 del D.Lgs. 18/2023 prevede sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti:
  • Da 5.000 a 30.000 euro se non vengono rispettati i parametri dell’Allegato I, parti A e B
  • Da 4.000 a 24.000 euro per l’inosservanza dell’obbligo di valutazione e gestione del rischio

Conclusione
La responsabilità della qualità dell’acqua, una volta superato il punto di consegna, ricade sull’amministratore condominiale o sul soggetto responsabile del sistema interno. Con le modifiche introdotte nel 2025, il quadro normativo si è fatto più rigoroso, richiedendo maggiore attenzione alla conformità tecnica, alla sicurezza dei materiali e alla gestione del rischio.


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