PIGNORAMENTO DEL CONTO
Le novità più discusse degli ultimi anni riguardano il rafforzamento degli strumenti di recupero e l'incrocio dei dati, che rendono più semplice per l'ente individuare conti e crediti aggredibili.
In pratica:
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare il conto con una procedura più rapida rispetto a un creditore privato, notificando direttamente l'atto alla banca senza dover prima passare dal giudice per l'assegnazione delle somme.
- Non può però "svuotare" il conto senza limiti: esistono tutele e soglie di impignorabilità previste dalla legge.
- Per stipendi e pensioni già accreditati sul conto, la normativa continua a prevedere una fascia protetta legata all'assegno sociale. Nel 2026 molte fonti indicano come riferimento il triplo dell'assegno sociale, pari a €1.638,72.
- Si parla inoltre di una maggiore capacità dell'ente di individuare flussi finanziari e crediti dei contribuenti attraverso l'utilizzo delle informazioni fiscali disponibili.
Dal punto di vista pratico, il rischio maggiore non è tanto il pignoramento "a sorpresa", quanto ignorare:
- cartelle esattoriali,
- intimazioni di pagamento,
- avvisi ricevuti tramite PEC o posta.
Prima di arrivare al pignoramento devono infatti esistere atti esecutivi validi collegati al debito.
Se parliamo di pignoramento del conto da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, esistono alcune tutele importanti.
Stipendio o pensione già accreditati sul conto. Se sul conto sono presenti somme derivanti da stipendio o pensione accreditate prima del pignoramento, una parte è impignorabile. In particolare, resta protetto un importo pari a tre volte l'assegno sociale. L'eventuale eccedenza può essere aggredita. Questa tutela deriva dalle norme sul pignoramento presso terzi applicate anche alla riscossione esattoriale.
Stipendio o pensione accreditati dopo il pignoramento
Se l'accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, non viene bloccato tutto. Si applicano i limiti previsti per stipendi e pensioni:
- Pensioni: deve restare la parte minima impignorabile prevista dalla legge.
- Stipendi: si applicano percentuali di trattenuta che dipendono dall'importo e dal tipo di credito.
Conti con risparmi ordinari
Se sul conto ci sono semplicemente risparmi, bonifici ricevuti, incassi o somme che non godono di particolari tutele, possono essere pignorati integralmente nei limiti del debito iscritto a ruolo.
Prima casa
La prima casa, se rispetta determinati requisiti, gode di una forte protezione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia questa tutela riguarda l'immobile, non il conto corrente.
Attenzione
La protezione dipende molto da:
- natura delle somme presenti sul conto;
- data degli accrediti;
- importo del debito;
- presenza di stipendio, pensione o partita IVA.
PER IL CONTO COINTESTATO?
Sì, ma il conto cointestato non è automaticamente pignorabile al 100% per il debito di uno solo dei cointestatari. In linea generale, se il debito è intestato solo a uno dei due cointestatari, si presume che le somme sul conto appartengano a entrambi in parti uguali. Per questo motivo, il creditore o Agenzia delle Entrate-Riscossione normalmente può agire sulla quota riferibile al debitore, che spesso viene considerata pari al 50% del saldo salvo prova contraria.
Esempio:
- Conto cointestato marito-moglie.
- Saldo: 20.000 €.
- Debitore: solo il marito.
In linea di principio, la quota aggredibile sarebbe 10.000 €, non l'intero saldo. Tuttavia, nella pratica il blocco operato dalla banca può essere più ampio nell'immediato, e il cointestatario non debitore può dover dimostrare che una parte delle somme gli appartiene esclusivamente (ad esempio stipendi, pensioni o risparmi personali versati sul conto).
Se il conto riceve:
- solo lo stipendio del non debitore;
- solo la pensione del non debitore;
- bonifici riconducibili esclusivamente al non debitore;
questi elementi possono essere molto importanti per contestare l'aggressione delle somme. Un caso particolarmente delicato è quello del conto cointestato tra coniugi, perché la comunione dei beni non significa automaticamente comunione del denaro depositato sul conto.
CONTESTAZIONE
Per contestare un blocco o un pignoramento su un conto cointestato, la prova fondamentale è dimostrare che una parte o la totalità delle somme appartiene al cointestatario non debitore.
Di solito risultano utili:
- Estratti conto bancari degli ultimi mesi o anni che mostrino chi ha versato il denaro.
- Buste paga se gli accrediti derivano dallo stipendio del cointestatario non debitore.
- Cedolini pensione e documentazione dell'ente pensionistico se le somme provengono da pensione.
- Bonifici ricevuti con causali che identificano chiaramente il beneficiario.
- Dichiarazioni dei redditi per dimostrare la provenienza delle somme.
- Documentazione relativa a vendite di beni, eredità, risarcimenti o altre entrate personali del cointestatario non debitore.
Ad esempio, se su un conto cointestato ci sono 15.000 € e dagli estratti emerge che negli ultimi anni tutti gli accrediti provengono esclusivamente dalla pensione della moglie non debitrice, questa circostanza costituisce una prova molto forte per sostenere che quelle somme non appartengono al debitore.
Al contrario, se entrambi utilizzano il conto, effettuano versamenti e prelievi indistinti, dimostrare una diversa ripartizione diventa più difficile e tende a prevalere la presunzione di comproprietà delle somme.
Un aspetto importante: molti credono che basti dire "i soldi sono di mia moglie" o "di mio figlio". In realtà contano soprattutto le tracce bancarie e fiscali documentabili. Più la provenienza del denaro è tracciata, più è facile tutelare il cointestatario non debitore.
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