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		<title><![CDATA[Blog]]></title>
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		<description><![CDATA[Scopri il mio mondo! Qui troverai pensieri, idee e riflessioni su tutto ciò che riguarda la vita quotidiana e il lavoro. Unisciti alla conversazione e lasciati ispirare!]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 10:13:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[RIFORMA CONDOMINIALE! COSA BOLLE IN PENTOLA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003B"><div><span class="fs12lh1-5">Se parliamo di <strong>amministrazioni condominiali in Italia</strong>, la novità più rilevante è che è in discussione una nuova <strong>riforma del condominio</strong> (DDL 1816), attualmente all'esame parlamentare, che punta a correggere e aggiornare la riforma del 2012.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5">Le modifiche di cui si parla maggiormente sono:</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">Maggiore <strong>trasparenza nella gestione economica</strong> e nei rendiconti. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Interventi più incisivi contro la <strong>morosità condominiale</strong>. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Revisione delle regole sulla <strong>nomina, durata e revoca degli amministratori</strong>. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Possibili novità sui quorum per alcune decisioni legate alla <strong>sicurezza degli edifici</strong>. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Per i condomini più grandi, si discute l'obbligo di certificazione professionale UNI per gli amministratori. &nbsp;</span></li>
</ul>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Attenzione però: alcune proposte molto discusse nei mesi scorsi, come la <strong>laurea obbligatoria per tutti gli amministratori</strong>, il <strong>revisore contabile obbligatorio</strong> e altri adempimenti più pesanti, erano contenute in una precedente proposta che è stata ritirata e non risultano nel nuovo testo attualmente in esame. &nbsp;</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Dal punto di vista pratico, chi gestisce condomini oggi sta andando sempre più verso:</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">portali online per i condomini,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">firme digitali,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">assemblee in videoconferenza,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">archivi documentali cloud,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">automazione di scadenze, bilanci e comunicazioni.</span></li></ul></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 08:13:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PIGNORAMENTO DEL CONTO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003C"><div><span class="fs12lh1-5">Le novità più discusse degli ultimi anni riguardano il rafforzamento degli strumenti di recupero e l'incrocio dei dati, che rendono più semplice per l'ente individuare conti e crediti aggredibili.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>In pratica:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare il conto con una procedura più rapida rispetto a un creditore privato, notificando direttamente l'atto alla banca senza dover prima passare dal giudice per l'assegnazione delle somme. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Non può però "svuotare" il conto senza limiti: esistono tutele e soglie di impignorabilità previste dalla legge. </span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Per stipendi e pensioni già accreditati sul conto, la normativa continua a prevedere una fascia protetta legata all'assegno sociale. Nel 2026 molte fonti indicano come riferimento il triplo dell'assegno sociale, pari a €1.638,72. &nbsp;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Si parla inoltre di una maggiore capacità dell'ente di individuare flussi finanziari e crediti dei contribuenti attraverso l'utilizzo delle informazioni fiscali disponibili. &nbsp;</span></li>
</ul>
</div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Dal punto di vista pratico, il rischio maggiore non è tanto il pignoramento "a sorpresa", quanto ignorare:</span></div><div>
<ol>
<li><span class="fs12lh1-5">cartelle esattoriali,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">intimazioni di pagamento,</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">avvisi ricevuti tramite PEC o posta.</span></li>
</ol>
</div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Prima di arrivare al pignoramento devono infatti esistere atti esecutivi validi collegati al debito.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5">Se parliamo di </span><strong class="fs12lh1-5">pignoramento del conto da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione</strong><span class="fs12lh1-5">, esistono alcune tutele importanti.</span><br></div><div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Stipendio o pensione già accreditati sul conto. </span><span class="fs12lh1-5">Se sul conto sono presenti somme derivanti da stipendio o pensione </span><strong class="fs12lh1-5">accreditate prima del pignoramento</strong><span class="fs12lh1-5">, una parte è impignorabile. </span><span class="fs12lh1-5">In particolare, resta protetto un importo pari a </span><strong class="fs12lh1-5">tre volte l'assegno sociale</strong><span class="fs12lh1-5">. L'eventuale eccedenza può essere aggredita. Questa tutela deriva dalle norme sul pignoramento presso terzi applicate anche alla riscossione esattoriale.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Stipendio o pensione accreditati dopo il pignoramento</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Se l'accredito avviene <strong>dopo</strong> la notifica del pignoramento, non viene bloccato tutto. Si applicano i limiti previsti per stipendi e pensioni:</span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">Pensioni: deve restare la parte minima impignorabile prevista dalla legge.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Stipendi: si applicano percentuali di trattenuta che dipendono dall'importo e dal tipo di credito.</span></li>
</ul><div><br></div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Conti con risparmi ordinari</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Se sul conto ci sono semplicemente risparmi, bonifici ricevuti, incassi o somme che non godono di particolari tutele, possono essere pignorati integralmente nei limiti del debito iscritto a ruolo.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Prima casa</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">La prima casa, se rispetta determinati requisiti, gode di una forte protezione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia questa tutela riguarda l'immobile, non il conto corrente.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Attenzione</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">La protezione dipende molto da:</span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">natura delle somme presenti sul conto;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">data degli accrediti;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">importo del debito;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">presenza di stipendio, pensione o partita IVA.</span></li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">PER IL CONTO COINTESTATO?</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5">Sì, ma il <strong>conto cointestato non è automaticamente pignorabile al 100%</strong> per il debito di uno solo dei cointestatari. </span><span class="fs12lh1-5">In linea generale, se il debito è intestato solo a uno dei due cointestatari, si presume che le somme sul conto appartengano a entrambi in parti uguali. Per questo motivo, il creditore o Agenzia delle Entrate-Riscossione normalmente può agire sulla quota riferibile al debitore, che spesso viene considerata pari al </span><strong class="fs12lh1-5">50% del saldo</strong><span class="fs12lh1-5"> salvo prova contraria.</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Esempio:</span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">Conto cointestato marito-moglie.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Saldo: 20.000 €.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Debitore: solo il marito.</span></li>
</ul><div><br></div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">In linea di principio, la quota aggredibile sarebbe 10.000 €, non l'intero saldo. </span><span class="fs12lh1-5">Tuttavia, nella pratica il blocco operato dalla banca può essere più ampio nell'immediato, e il cointestatario non debitore può dover dimostrare che una parte delle somme gli appartiene esclusivamente (ad esempio stipendi, pensioni o risparmi personali versati sul conto).</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Se il conto riceve:</span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5">solo lo stipendio del non debitore;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">solo la pensione del non debitore;</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">bonifici riconducibili esclusivamente al non debitore;</span></li>
</ul><div><br></div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">questi elementi possono essere molto importanti per contestare l'aggressione delle somme. </span><span class="fs12lh1-5">Un caso particolarmente delicato è quello del </span><strong class="fs12lh1-5">conto cointestato tra coniugi</strong><span class="fs12lh1-5">, perché la comunione dei beni non significa automaticamente comunione del denaro depositato sul conto.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div></div><div><span class="fs12lh1-5">CONTESTAZIONE</span></div><div><div><span class="fs12lh1-5">Per contestare un blocco o un pignoramento su un <strong>conto cointestato</strong>, la prova fondamentale è dimostrare che una parte o la totalità delle somme appartiene al cointestatario non debitore.</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Di solito risultano utili:</span></div><div>
<ul>
<li><span class="fs12lh1-5"><strong>Estratti conto bancari</strong> degli ultimi mesi o anni che mostrino chi ha versato il denaro.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5"><strong>Buste paga</strong> se gli accrediti derivano dallo stipendio del cointestatario non debitore.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5"><strong>Cedolini pensione</strong> e documentazione dell'ente pensionistico se le somme provengono da pensione.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5"><strong>Bonifici ricevuti</strong> con causali che identificano chiaramente il beneficiario.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5"><strong>Dichiarazioni dei redditi</strong> per dimostrare la provenienza delle somme.</span></li>
<li><span class="fs12lh1-5">Documentazione relativa a <strong>vendite di beni</strong>, eredità, risarcimenti o altre entrate personali del cointestatario non debitore.</span></li>
</ul>
</div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Ad esempio, se su un conto cointestato ci sono 15.000 € e dagli estratti emerge che negli ultimi anni tutti gli accrediti provengono esclusivamente dalla pensione della moglie non debitrice, questa circostanza costituisce una prova molto forte per sostenere che quelle somme non appartengono al debitore.</span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Al contrario, se entrambi utilizzano il conto, effettuano versamenti e prelievi indistinti, dimostrare una diversa ripartizione diventa più difficile e tende a prevalere la presunzione di comproprietà delle somme.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>
</div><div><span class="fs12lh1-5">Un aspetto importante: molti credono che basti dire "i soldi sono di mia moglie" o "di mio figlio". In realtà contano soprattutto le <strong>tracce bancarie e fiscali documentabili</strong>. Più la provenienza del denaro è tracciata, più è facile tutelare il cointestatario non debitore.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:46:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL MERCATO IMMOBILIARE NEL 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003A"><div><strong>Il mercato immobiliare nel 2026: tra stabilizzazione, prezzi in crescita e emergenza affitti</strong></div><div>Il 2026 segna un anno di consolidamento per il mercato immobiliare italiano. Dopo il recupero del 2025, il settore mostra segnali di stabilità, con compravendite in aumento del +4,4% a livello nazionale e una domanda ancora vivace, sostenuta da condizioni creditizie favorevoli e dalla percezione dell’immobile come bene rifugio. </div><div><br></div><div>Tuttavia, l’inflazione e i costi di ristrutturazione continuano a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie.</div><div>Roma si conferma uno dei mercati più solidi del Paese: nel primo trimestre 2026 le transazioni crescono del +5,1%, mentre i prezzi delle abitazioni aumentano mediamente del +2%. Il segmento dell’usato è il più dinamico (+2,5%), mentre le nuove costruzioni crescono più lentamente. </div><div><br></div><div>Le zone semicentrali mantengono valori elevati, mentre Roma Est continua a registrare le performance migliori in termini di crescita percentuale, grazie ai processi di riqualificazione e gentrification.</div><div><br></div><div>Sul fronte delle locazioni, Roma vive una vera emergenza: la domanda è in forte aumento, ma l’offerta resta insufficiente. I canoni crescono del +4,5% nel 2026, dopo il +5,3% del 2025, penalizzando soprattutto giovani e famiglie con reddito medio. La provincia segue un trend simile, con prezzi più accessibili ma una domanda crescente nelle aree ben collegate alla Capitale.</div><div><br></div><div>Le previsioni per il 2027 indicano un mercato orientato alla stabilizzazione, con prezzi in lieve crescita e un comparto delle locazioni ancora sotto pressione. Il segmento di pregio resta solido, sostenuto da una domanda internazionale in aumento.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:02:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANNO 2026 NUOVI AUMENTI TASSI BCE - EFFETTI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000039"><div>l'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE è uno degli strumenti principali per controllare l'economia, soprattutto l'inflazione. Gli effetti <strong data-start="160" data-end="191">non arrivano immediatamente</strong>, ma si propagano nei mesi successivi (spesso 12-24 mesi).<span aria-hidden="true"></span></div>
<div>In generale, nel medio/lungo periodo può comportare:</div>
<div><span class="fs12lh1-5"><b>1) Prestiti e mutui più costosi</b></span></div>
<div>È l'effetto più evidente.</div>
<ul data-start="368" data-end="492">
<li data-section-id="3w618d" data-start="368" data-end="414">
Mutui a tasso variabile → aumentano le rate.
</li>
<li data-section-id="1gtc6oi" data-start="415" data-end="450">
Nuovi mutui → diventano più cari.
</li>
<li data-section-id="k8dr93" data-start="451" data-end="492">
Prestiti alle imprese → costano di più.
</li>
</ul>
<div>Risultato:</div>
<ul data-start="505" data-end="583">
<li data-section-id="ndgo5u" data-start="505" data-end="529">
famiglie più prudenti;
</li>
<li data-section-id="1r3wj5m" data-start="530" data-end="545">
meno consumi;
</li>
<li data-section-id="19r7rws" data-start="546" data-end="583">
aziende che rimandano investimenti.
</li>
</ul>
<hr data-start="585" data-end="588">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>2) Rallentamento dell'economia</b></span></div>
<div>Con il denaro più caro:</div>
<ul data-start="650" data-end="711">
<li data-section-id="m19nhe" data-start="650" data-end="667">
si compra meno;
</li>
<li data-section-id="1h33ara" data-start="668" data-end="686">
si investe meno;
</li>
<li data-section-id="xd786h" data-start="687" data-end="711">
diminuisce la domanda.
</li>
</ul>
<div>Questo può portare a:</div>
<ul data-start="735" data-end="830">
<li data-section-id="fq5e8n" data-start="735" data-end="766">
crescita economica più lenta;
</li>
<li data-section-id="j1bxs9" data-start="767" data-end="830">
rischio di recessione se i tassi restano alti troppo a lungo.
</li>
</ul>
<hr data-start="832" data-end="835">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>3) Inflazione più bassa (obiettivo BCE)</b></span></div>
<div>Il motivo per cui la BCE alza i tassi è proprio frenare l'aumento dei prezzi.</div>
<div>Meccanismo:</div>
<div>più tassi →<br>
meno credito →<br>
meno spesa →<br>
meno domanda →<br>
pressione sui prezzi verso il basso.</div>
<div>Però è un effetto lento.</div>
<hr data-start="1092" data-end="1095">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>4) Risparmio più remunerato</b></span></div>
<div>Per chi ha liquidità:</div>
<ul data-start="1152" data-end="1204">
<li data-section-id="f35oab" data-start="1152" data-end="1169">
conti deposito;
</li>
<li data-section-id="116up5w" data-start="1170" data-end="1185">
obbligazioni;
</li>
<li data-section-id="2mei9s" data-start="1186" data-end="1204">
titoli di Stato;
</li>
</ul>
<div>possono offrire rendimenti maggiori.</div>
<div>Quindi chi risparmia può guadagnare di più.</div>
<hr data-start="1289" data-end="1292">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>5) Borsa e investimenti</b></span></div>
<div>Tassi alti generalmente penalizzano:</div>
<ul data-start="1360" data-end="1469">
<li data-section-id="1pdzyby" data-start="1360" data-end="1421">
azioni (perché le aziende hanno costi finanziari maggiori);
</li>
<li data-section-id="f93bwh" data-start="1422" data-end="1449">
settori molto indebitati;
</li>
<li data-section-id="8bazt9" data-start="1450" data-end="1469">
immobili quotati.
</li>
</ul>
<div>Favoriscono invece:</div>
<ul data-start="1491" data-end="1535">
<li data-section-id="116up5w" data-start="1491" data-end="1506">
obbligazioni;
</li>
<li data-section-id="15jnd89" data-start="1507" data-end="1535">
strumenti a reddito fisso.
</li>
</ul>
<hr data-start="1537" data-end="1540">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>6) Mercato immobiliare</b></span></div>
<div>È uno degli effetti più importanti.</div>
<div>Con mutui più cari:</div>
<ul data-start="1627" data-end="1738">
<li data-section-id="6dogd5" data-start="1627" data-end="1656">
meno persone comprano casa;
</li>
<li data-section-id="xd7870" data-start="1657" data-end="1681">
diminuisce la domanda;
</li>
<li data-section-id="1dmfjc1" data-start="1682" data-end="1738">
i prezzi possono rallentare o scendere in alcune zone.
</li>
</ul>
<div>Non significa automaticamente "crollo immobiliare", perché dipende da:</div>
<ul data-start="1811" data-end="1867">
<li data-section-id="44xwgq" data-start="1811" data-end="1833">
offerta disponibile;
</li>
<li data-section-id="16irnpl" data-start="1834" data-end="1841">
zona;
</li>
<li data-section-id="p4yipb" data-start="1842" data-end="1856">
occupazione;
</li>
<li data-section-id="11coaed" data-start="1857" data-end="1867">
redditi.
</li>
</ul>
<hr data-start="1869" data-end="1872">
<div><span class="fs12lh1-5"><b>7) Euro più forte (in teoria)</b></span></div>
<div>Tassi più alti possono rendere l'euro più interessante per gli investitori.</div>
<div>Un euro più forte:</div>
<ul data-start="2004" data-end="2087">
<li data-section-id="1tvkkgn" data-start="2004" data-end="2049">
aiuta a comprare materie prime dall'estero;
</li>
<li data-section-id="128deef" data-start="2050" data-end="2087">
può ridurre l'inflazione importata.
</li>
</ul>
<div>Ma penalizza gli esportatori.</div>
<hr data-start="2120" data-end="2123">
<div>In sintesi:</div>
<div><strong data-start="2138" data-end="2156">Breve periodo:</strong></div>
<ul data-start="2157" data-end="2233">
<li data-section-id="amo62m" data-start="2157" data-end="2177">
prestiti più cari;
</li>
<li data-section-id="hfs12x" data-start="2178" data-end="2198">
consumi più bassi;
</li>
<li data-section-id="cqpri6" data-start="2199" data-end="2233">
pressione su famiglie e imprese.
</li>
</ul>
<div><strong data-start="2235" data-end="2253">Medio periodo:</strong></div>
<ul data-start="2254" data-end="2340">
<li data-section-id="xidcs5" data-start="2254" data-end="2281">
inflazione più contenuta;
</li>
<li data-section-id="1umrsrw" data-start="2282" data-end="2303">
economia più lenta;
</li>
<li data-section-id="1hupufl" data-start="2304" data-end="2340">
possibile calo degli investimenti.
</li>
</ul>
<div><strong data-start="2342" data-end="2374">Lungo periodo (se funziona):</strong></div>
<ul data-start="2375" data-end="2465">
<li data-section-id="1rbl0gq" data-start="2375" data-end="2398">
economia più stabile;
</li>
<li data-section-id="1wvdffu" data-start="2399" data-end="2424">
prezzi sotto controllo;
</li>
<li data-section-id="1501v5y" data-start="2425" data-end="2465">
possibile ritorno a tassi più normali.
</li>
</ul>
<div>La difficoltà della BCE è trovare il punto giusto: se alza troppo i tassi può "raffreddare troppo" l'economia; se li tiene bassi troppo a lungo rischia di alimentare di nuovo l'inflazione.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:51:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'EUROPA COME STA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_e" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAUQAA" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1">L'Europa sta affrontando un periodo di forte incertezza geopolitica ed economica, caratterizzato da un rallentamento della crescita (stimata allo 0,9% nell'Eurozona) e da una ripresa dell'inflazione (al 3%) causata dai recenti shock energetici legati al conflitto in Medio Oriente. Sul fronte interno, le grandi economie come Francia e Germania faticano a trainare il continente.<!--TgQPHd|[]--></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_e" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAUQAA" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;kmzxbe_l|npT2md" jscontroller="KHhJQ" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_l" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_m" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Economia e Debito</b></span><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_m" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_r" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAoQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1">Le previsioni della Commissione Europea evidenziano un quadro complesso per l'Italia, che si conferma fanalino di coda per crescita economica, con una stima ferma allo 0,5%. Il Paese sconta inoltre il peso del debito pubblico più alto d'Europa, destinato a superare la soglia del 138% del PIL. Puoi consultare gli aggiornamenti dettagliati sui trend finanziari e occupazionali tramite il Rapporto ISPI sull'Europa<!--TgQPHd|[[&quot;https://www.ispionline.it/it/mondo/europa&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Europa: analisi geopolitica e socio-economica - ISPI&quot;,&quot;Scopri tutto il materiale di analisi geopolitica e socio-economica ISPI relativo all&#39;Europa: pubblicazioni, corsi ed eventi, multimedia.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRSMl1fMzIWHToSjf9iumbA2w2FhfcbbUDl339FbpwiJ5sxl1p872nsVPyJninkyEINAaF7c9JNQMDXoh1czw&quot;,&quot;ISPI&quot;,&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.ispionline.it\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1780096996504504,117624860,721476484],null,null,null,null,[[2,0,0,9]]],null,&quot;7834227e-65fa-4d76-84ab-4db6616dc607&quot;]]-->. <!--TgQPHd|[]--></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_r" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACAoQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;kmzxbe_z|npT2md" jscontroller="KHhJQ" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_z" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_10" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Geopolitica e Difesa</b></span><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_10" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_15" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACA8QAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1">La sicurezza rimane una priorità assoluta, con l'estensione del conflitto in Ucraina che ha portato a incidenti di confine (come attacchi di droni nei pressi degli spazi aerei Nato) e crescenti pressioni per una strategia di difesa comune. In questo clima di riallineamento diplomatico, l'amministrazione statunitense ha manifestato posizioni critiche sulla gestione del conflitto e sulle aspettative europee. <!--TgQPHd|[]--></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_15" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACA8QAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="rcuQ6b:&amp;kmzxbe_1c|npT2md" jscontroller="KHhJQ" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_1c" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_1d" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Clima e Ambiente</b></span><!--TgQPHd|[]--></div><div aria-level="3" role="heading" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="a7qCn" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_1d" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(0, 29, 53);"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc" data-sfc-root="c" jsuid="kmzxbe_1i" data-sfc-cb="" data-hveid="CAIIAAgACBMQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><span class="fs12lh1-5 ff1">Dal punto di vista climatico, l'Europa continentale e il bacino del Mediterraneo stanno registrando anomalie termiche eccezionali, con ondate di calore che in alcune aree hanno anticipato le temperature medie estive di oltre \(10\)°C - \(12\)°C rispetto alle medie del periodo. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:36:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PER QUALE MOTIVO IN ITALIA SI USA DECLASSARE UN IMMOBILE?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037">In &nbsp;Italia “declassare” un immobile non è solo una pratica tecnica: è uno &nbsp;strumento fiscale, urbanistico e patrimoniale molto utilizzato, spesso &nbsp;per motivi molto concreti.<div><br></div><div><div>Perché si declassa un immobile in Italia</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>1. Ridurre l’IMU e le imposte patrimoniali</b></span></div><div>È il motivo più comune.</div><div><br></div><div>Un immobile in categoria catastale alta (es. A/1, A/2, A/3, A/7, A/8, A/10) paga imposte più elevate. <span class="fs12lh1-5">Declassarlo a una categoria inferiore può:</span></div><div><ul><li>ridurre l’IMU</li><li>ridurre la TASI (dove ancora applicata)</li><li>ridurre la base imponibile per successioni e donazioni</li></ul><div><br></div></div><div>È una strategia fiscale perfettamente legittima, se supportata da una variazione reale dello stato dell’immobile.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>2. Adeguare la categoria catastale allo stato reale</b></span></div><div>Molti immobili sono ancora accatastati in categorie non più coerenti con la loro condizione attuale. <span class="fs12lh1-5">Esempi:</span></div><div><ul><li>un ufficio A/10 trasformato in abitazione → va declassato ad A/2</li><li>una villa A/8 che non ha più caratteristiche di lusso → può &nbsp;&nbsp;diventare A/7</li><li>un immobile degradato → può passare a categoria più bassa</li></ul><div><br></div></div><div>Il declassamento serve a correggere un errore storico o un accatastamento non aggiornato.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>3. Rendere l’immobile più vendibile</b></span></div><div>Un immobile con categoria catastale alta:</div><div><ul><li>costa di più in tasse</li><li>ha rendita catastale più elevata</li><li>può risultare meno appetibile sul mercato</li></ul><div><br></div></div><div>Declassarlo può:</div><div><ul><li>abbassare i costi di gestione</li><li>aumentare l’interesse degli acquirenti</li><li>facilitare mutui e perizie bancarie</li></ul><div><br></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>4. Evitare la classificazione come “immobile di lusso”</b></span></div><div>Le categorie A/1, A/8 e A/9 sono considerate di lusso. <span class="fs12lh1-5">Questo comporta:</span></div><div><ul><li>IMU sempre dovuta (anche se prima casa) <span class="fs12lh1-5">imposte più alte</span></li><li><span class="fs12lh1-5">esclusione da bonus fiscali (Superbonus, Bonus Casa, ecc.)</span><br></li></ul><div><br></div></div><div>Molti proprietari chiedono il declassamento quando l’immobile non ha più le caratteristiche di lusso previste dal DM 2 agosto 1969.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>5. Accedere a bonus edilizi</b></span></div><div>Alcuni bonus richiedono che l’immobile:</div><div><ul><li>non sia di lusso</li><li>sia in categoria residenziale ordinaria</li></ul><div><br></div></div><div>Il declassamento può rendere l’immobile ammissibile a:</div><div><ul><li>Bonus ristrutturazioni</li><li>Ecobonus</li><li>Sismabonus</li><li>Bonus barriere architettoniche</li></ul><div><br></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>6. Allineare la rendita catastale ai valori reali</b></span></div><div>Una rendita catastale troppo alta può generare:</div><div><ul><li>imposte sproporzionate</li><li>problemi nelle successioni</li><li>difficoltà nelle compravendite</li></ul></div><div>Il declassamento permette di riportare la rendita a un valore corretto.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 23:24:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[DECRETO INGIUNTIVO - CHI PAGA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000036">Il <strong>decreto ingiuntivo</strong> è un ordine del giudice con cui si impone al debitore di pagare una somma dovuta al creditore. Per ottenerlo, il creditore deve dimostrare il credito con una prova scritta (contratto, fattura, dichiarazione firmata, ecc.).<div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La procedura prevede tre fasi:</b></span></div><ul><li><div>il <strong>deposito del ricorso</strong> da parte del creditore;</div></li><li><div>l’<strong>emissione del decreto</strong> da parte del giudice;</div></li><li><div>la <strong>notifica al debitore</strong>, che da quel momento ha 40 giorni per pagare o opporsi.</div></li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Chi paga le spese legali del decreto ingiuntivo</b></span></div><div>La regola generale è semplice: <strong>paga il debitore</strong>, perché è lui ad aver causato la necessità del procedimento.
Le spese comprendono:</div><ul><li><div>parcella dell’avvocato del creditore;</div></li><li><div>contributo unificato;</div></li><li><div>bolli e diritti di notifica;</div></li><li><div>eventuali copie e imposta di registro.</div></li></ul><div><br></div><div>Questa impostazione è confermata anche dalla giurisprudenza: chi dà origine al giudizio è responsabile delle spese, anche se poi paga in ritardo .</div><div>Quando paga il debitore e quando paga il creditore</div><div><br></div><div>1) <strong>Se il ricorso è già stato depositato in tribunale</strong></div><div>Paga il <strong>debitore</strong>, anche se il decreto non è ancora stato notificato.
Il creditore ha già sostenuto costi, quindi il debitore deve rimborsarli.</div><div>2) <strong>Se il debitore paga prima del deposito del ricorso</strong></div><div>Paga il <strong>creditore</strong>.
Il debito è stato estinto prima dell’avvio della procedura, quindi non può scaricare le spese sul debitore.</div><div>3) <strong>Se il debitore riceve il decreto e paga entro 40 giorni</strong></div><div>Paga il <strong>debitore</strong>, sia il debito sia le spese legali.</div><div>4) <strong>Se il debitore fa opposizione</strong></div><div>Dipende dagli accordi tra le parti.
Spesso, se si trova un accordo, il creditore può rinunciare alle spese o ridurle.</div><div>5) <strong>Se si arriva a sentenza</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Vale il principio della soccombenza:</b></span></div><ul><li><div>se il decreto viene <strong>revocato</strong>, paga il <strong>creditore</strong> e deve anche rimborsare le spese al debitore;</div></li><li><div>se il decreto viene <strong>confermato</strong>, paga il <strong>debitore</strong>, salvo rare decisioni di ripartizione delle spese.</div></li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><b>In sintesi</b></span></div><ul><li><div><strong>Il debitore paga quasi sempre</strong>, perché è lui ad aver generato la necessità del decreto ingiuntivo.</div></li><li><div><strong>Il creditore paga solo</strong> se il debitore salda il debito <strong>prima del deposito</strong> del ricorso.</div></li><li><div>In caso di opposizione o sentenza, paga <strong>chi perde</strong>.</div></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:24:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[PROPOSTA DI LEGGE NUOVI AMMINISTRATORI]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div>Cosa cambierebbe davvero con la riforma del condominio 2026?</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Requisiti per diventare amministratore</b></span></div><div><br></div><div><div>Oggi</div><div>Basta il diploma.</div><div>È richiesto un corso di formazione iniziale + aggiornamento annuale.</div><div>Nessun albo nazionale.</div><div><br></div><div>Con la riforma 2026</div><div>Obbligo di laurea per i nuovi amministratori</div><div>Registro nazionale telematico obbligatorio per esercitare</div><div>Polizza assicurativa obbligatoria per i nuovi amministratori</div><div>Chi già esercita potrà continuare senza laurea (clausola di salvaguardia)</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Pagamenti e gestione economica</b></span></div><div>Oggi</div><div>I pagamenti possono essere anche in contanti (entro certi limiti).</div><div>Rendicontazione non standardizzata.</div><div><br></div><div>Con la riforma 2026</div><div>Stop totale ai contanti: solo pagamenti tracciati</div><div>Rendiconti certificati e più trasparenti</div><div>Possibile certificazione della sicurezza del fabbricato</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Morosità e responsabilità verso i creditori</b></span></div><div>Oggi</div><div>I creditori devono prima agire contro i condòmini morosi.</div><div><br></div><div>Con la riforma 2026</div><div>I creditori potranno agire anche contro i condòmini in regola, se il condominio non paga. (È una delle norme più discusse.)</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Rinnovo dell’amministratore</b></span></div><div>Oggi</div><div>L’amministratore dura 1 anno, rinnovabile con voto dell’assemblea.</div><div><br></div><div>Con la riforma 2026</div><div>Rinnovo automatico salvo revoca esplicita dell’assemblea</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Riduzione del contenzioso</b></span></div><div>Oggi</div><div>Circa il 35% delle cause civili riguarda i condomìni</div><div><br></div><div>Con la riforma 2026</div><div>Più trasparenza e professionalizzazione per ridurre le cause.</div><div>Introduzione del revisore condominiale garante</div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div>Quando entrerebbe in vigore? </div><div>La proposta è stata presentata il <span class="fs12lh1-5 ff1">17 dicembre 2025</span> e l’iter è in corso. Le novità sono previste dal <span class="fs12lh1-5 ff1">2026</span>, ma non esiste ancora una data ufficiale.</div><div>Questa è una proposta di legge che riforma in modo significativo la figura dell’amministratore di condominio. È la proposta A.C. <span class="fs12lh1-5 ff1">2692</span>, presentata alla Camera il <span class="fs12lh1-5 ff1">17 dicembre 2025 (prima firma Gardini – FdI.</span> <span class="fs12lh1-5">Vi terremo informati sugli sviluppi di questa riforma.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 17:02:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[TASSI. COME SIAMO MESSI?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000034">La <strong>Banca centrale europea</strong> ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro. Nella riunione dell’11 settembre, l’Eurotower ha confermato i tassi:<div><ul><li><div><strong>2%</strong> sui depositi</div></li><li><div><strong>2,15%</strong> sulle operazioni di rifinanziamento principali</div></li><li><div><strong>2,40%</strong> su quelle marginali</div></li></ul><div><br></div><div>Si tratta della seconda pausa consecutiva dopo otto riduzioni di fila. Secondo gli analisti questo stop potrebbe segnare la fine del ciclo di tagli. Anche i Futures sull’Euribor indicano una sostanziale stabilità fino a fine anno.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs20lh1-5">Mutui variabili: rate stabili</span></div><div>Per chi ha già un mutuo a tasso variabile, la situazione appare stabile. Gli analisti hanno calcolato che un finanziamento medio da <span class="fs12lh1-5 ff1"><strong>126mila euro in 25 anni</strong>, acceso nel 2022 con un LTV del 70%, oggi comporta una rata di circa <strong>616 euro e,</strong></span> salvo sorprese, questo livello dovrebbe restare invariato anche nel <span class="fs12lh1-5 ff2">2026</span>.</div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Surroga: conviene pensarci ora</span></div><div>Molti mutuatari stanno valutando la <strong>surroga verso il fisso</strong>, approfittando delle condizioni favorevoli. Per lo stesso mutuo da 126mila euro, le migliori offerte online partono da <span class="fs12lh1-5 ff2">601</span><b> euro al mese</b>, con un risparmio di circa <span class="fs12lh1-5 ff2">15</span> euro rispetto al variabile. Il vantaggio principale non è solo economico: passare al fisso significa mettersi al riparo da possibili oscillazioni future.</div><div><br></div><div>Non va trascurata anche la <strong>surroga variabile</strong>, tornata competitiva grazie al calo dell’Euribor e alle nuove proposte bancarie. Alcune soluzioni partono da un <strong>Tan del <span class="fs12lh1-5 ff1">2,28%</span></strong><span class="fs12lh1-5 ff1"> e una rata di <strong>551 euro</strong>, con un risparmio mensile di circa 65 euro.</span></div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Nuovi mutui: fisso o variabile?</span></div><div>Per chi deve accendere un mutuo oggi, la scelta non è scontata. Non basta guardare ai tassi: contano anche la capacità di reddito, la propensione al rischio e le caratteristiche dell’immobile. Al <span class="fs12lh1-5 ff1">3 settembre 2025</span>, le migliori offerte online mostrano:</div><div><br></div><ul><li><div><strong>Variabile</strong>: Tan dal 2,67%, rata da 576 euro</div></li><li><div><strong>Fisso</strong>: Tan dal 3,16%, rata da 608 euro</div></li></ul><div><br></div><div>La convenienza immediata sembra favorire il variabile, ma la decisione va calibrata sulle esigenze personali. Per questo, il supporto di un consulente resta consigliabile.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 23:07:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SUPERBONUS 2025: COSA CAMBIA]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033">Il Superbonus continua anche nel 2025, ma con regole più stringenti e una percentuale ridotta al 65%. Per accedere all’agevolazione, è fondamentale che gli interventi siano già stati avviati entro il 15 ottobre 2024, con la presentazione della <strong>CILA-S</strong> o del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.<div><br></div><div><div>Scadenze da rispettare</div><ul><li><div><strong>15 ottobre 2024</strong>: termine ultimo per presentare la CILA-S o la delibera condominiale con CILA-S allegata.</div></li><li><div><strong>31 dicembre 2025</strong>: data limite per sostenere le spese detraibili.</div></li></ul><div><br></div></div><div><div>Chi può beneficiarne</div><div>Il Superbonus al 65% è riservato a:</div><ul><li><div>Condomini</div></li><li><div>Proprietari di edifici da 2 a 4 unità</div></li><li><div>ONLUS</div></li><li><div>Associazioni di volontariato</div></li><li><div>Associazioni di promozione sociale (APS)</div></li></ul><div><br></div></div><div>Non è più possibile accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura: la detrazione si applica solo in dichiarazione dei redditi, suddivisa in <strong>10 rate annuali</strong>.<br></div><div><br></div><div><div>Interventi ammessi</div><div>Sono agevolabili gli interventi “trainanti” e “trainati” già previsti da Ecobonus e Sismabonus, tra cui:</div><div><br></div><div><strong>Trainanti:</strong></div><ul><li><div>Isolamento termico dell’involucro (cappotto)</div></li><li><div>Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con sistemi centralizzati o autonomi ad alta efficienza</div></li><li><div>Miglioramento antisismico</div></li></ul><div><br></div><div><strong>Trainati (solo se abbinati a uno trainante):</strong></div><ul><li><div>Installazione di impianti fotovoltaici</div></li><li><div>Sistemi di accumulo</div></li><li><div>Colonnine di ricarica per veicoli elettrici</div></li><li><div>Eliminazione barriere architettoniche</div></li></ul><div><br></div><div><div>Chi accede al Superbonus deve trasmettere a ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche:</div><div><br></div><ul><li><div>I dati catastali dell’immobile</div></li><li><div>Le spese previste per il 2025</div></li><li><div>Le percentuali di detrazione spettanti</div></li></ul><div>La mancata comunicazione comporta la <strong>decadenza dell’agevolazione</strong>.</div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 20:52:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[NUOVA DISCIPLINA DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031">Nuova disciplina sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano: <span class="fs12lh1-5"><b>obblighi e responsabilità per gli amministratori di condominio</b></span><div><br></div><div><div>In attuazione della direttiva (UE) <span class="fs12lh1-5 ff1">2020/2184 </span>del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il <strong>Decreto Legislativo<span class="fs12lh1-5 ff1"> n. 18 del 23 febbraio 2023</span></strong>, successivamente integrato e modificato dal <span class="fs12lh1-5 ff1"><strong>D.Lgs. 102 del 19 giugno 2025</strong>.</span></div><div><br></div><div>L’obiettivo della normativa è duplice:</div><ul><li><div><strong>Proteggere la salute umana</strong> dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione dell’acqua potabile</div></li><li><div><strong>Migliorare l’accesso</strong> a risorse idriche salubri e pulite</div></li></ul><div><hr></div></div><div><div>► <span class="fs12lh1-5"><b>Requisiti di qualità dell’acqua</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div>L’articolo<span class="fs12lh1-5 ff1"> 4 del D.Lgs. 18/2023</span> stabilisce che l’acqua destinata al consumo umano:▼</div><div><br></div><ul><li><div>Deve essere <strong>salubre e pulita</strong></div></li><li><div>Non deve contenere <strong>microrganismi, virus, parassiti o sostanze</strong> in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute</div></li><li><div>Deve rispettare i parametri indicati nell’<strong>Allegato I</strong>, parti A, B e C</div></li></ul><div><br></div><div>Con il <strong class="fs12lh1-5 ff1">D.Lgs. 102/2025</strong>, questi parametri sono stati aggiornati, introducendo:</div><div><br></div><ul><li><div><strong>Limiti più stringenti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)</strong>, incluso il nuovo parametro per il <strong>trifluoroacetato (TFA)</strong></div></li></ul><div><span style="font-weight: 700;"><br></span></div></div><div><div>► <span class="fs12lh1-5"><b>Obblighi per gli amministratori di condominio</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Il decreto impone nuovi obblighi ai gestori della distribuzione idrica interna, tra cui:</span></div><div><br></div><ul><li><div><strong>Valutazione e gestione del rischio</strong> dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (Allegato VIII)</div></li><li><div>Monitoraggio dei parametri indicati nell’<strong>Allegato I, parte D</strong></div></li><li><div><strong><br></strong></div></li></ul><div>Il <strong>gestore della distribuzione interna</strong> è definito come:</div><div><br></div><blockquote><div>Il proprietario, titolare, amministratore di condominio, direttore o qualsiasi soggetto responsabile del sistema idro-potabile interno, collocato tra il punto di consegna e il punto d’uso (rubinetto)</div><div><br></div><div><div>Sanzioni amministrative</div><div>L’articolo 23 del D.Lgs. 18/2023 prevede sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti:</div><ul><li><div>Da <strong>5.000 a 30.000 euro</strong> se non vengono rispettati i parametri dell’Allegato I, parti A e B</div></li><li><div>Da <strong>4.000 a 24.000 euro</strong> per l’inosservanza dell’obbligo di valutazione e gestione del rischio</div></li></ul><div><br></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Conclusione</b></span></div><div>La responsabilità della qualità dell’acqua, una volta superato il punto di consegna, <strong>ricade sull’amministratore condominiale</strong> o sul soggetto responsabile del sistema interno.
Con le modifiche introdotte nel<span class="fs12lh1-5 ff1"> 2025</span>, il quadro normativo si è fatto più rigoroso, richiedendo maggiore attenzione alla conformità tecnica, alla sicurezza dei materiali e alla gestione del rischio.</div></div></blockquote></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:06:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[CHIUSURA DEI BALCONI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030">Negli ultimi anni, le <strong>vetrate panoramiche amovibili (VEPA)</strong> sono state riconosciute come interventi di <strong>edilizia libera</strong>, grazie al Decreto Legge 115/2022, convertito nella Legge 142/2022. Questo significa che, in molti casi, <strong>non è necessario richiedere permessi al Comune</strong> per installarle.<div><br></div><div><div><b class="fs18lh1-5">Quando le vetrate non richiedono permessi</b></div><div><br></div><div>Per rientrare nell’edilizia libera, le vetrate devono rispettare alcune condizioni:</div><ul><li><div>Devono essere <strong>completamente trasparenti e rimovibili</strong></div></li><li><div>Non devono creare <strong>spazi chiusi in modo permanente</strong>, per evitare l’aumento della volumetria</div></li><li><div>Non devono <strong>modificare la destinazione d’uso</strong> dell’immobile</div></li><li><div>Non devono <strong>invadere o danneggiare spazi comuni</strong> o di altri condomini</div></li><li><div>Devono <strong>preservare il decoro architettonico</strong> dell’edificio</div></li></ul><div>Le strutture VEPA sono generalmente <strong>montate sopra o davanti alla balaustra</strong>, fissate con <strong>ganci o viti smontabili</strong>, e composte da <strong>pannelli apribili</strong> che permettono di mantenere la funzionalità del balcone.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs18lh1-5"><b>Quando servono i permessi</b></span></div><div><br></div><div>In alcuni casi, è invece necessario ottenere autorizzazioni comunali, come:</div><ul><li><div><strong>Permesso di costruire</strong></div></li><li><div><strong>SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)</strong></div></li></ul><div>Questi permessi sono richiesti quando:</div><ul><li><div>La struttura è <strong>fissa e non rimovibile</strong>, ad esempio con elementi in muratura</div></li><li><div>Si modifica la <strong>volumetria</strong> dell’appartamento</div></li><li><div>Si altera la <strong>sagoma</strong> dell’edificio</div></li></ul><div>In particolare, se si chiude un terrazzo per ricavare una stanza:</div><ul><li><div>Se <strong>non si modifica la volumetria</strong>, ma l’intervento è fisso, è sufficiente la <strong>SCIA</strong>, da presentare almeno <strong>30 giorni prima</strong> dell’inizio dei lavori</div></li><li><div>Se si <strong>aumenta la volumetria</strong>, è necessario il <strong>permesso di costruire</strong>, anch’esso da richiedere con <strong>30 giorni di anticipo</strong></div></li></ul><div>In questi casi, una volta conclusi i lavori, è obbligatorio aggiornare la <strong>scheda catastale</strong> dell’immobile presso l’Agenzia delle Entrate.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs18lh1-5"><b>Aspetti condominiali da considerare</b></span></div><div><br></div><div>Anche se l’intervento rientra nell’edilizia libera, <strong>non si è esonerati dal rispetto delle regole condominiali</strong>. È quindi fondamentale:</div><ul><li><div>Consultare il <strong>regolamento condominiale</strong></div></li><li><div>Verificare eventuali <strong>delibere assembleari</strong></div></li><li><div>Rispettare il <strong>decoro architettonico</strong> dell’edificio</div></li></ul><div>Se l’installazione delle vetrate altera l’aspetto estetico dell’edificio, <strong>l’intervento può essere vietato</strong>, anche se tecnicamente amovibile.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 14:02:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[CREDITO VS CONDOMINIO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><div><span class="fs12lh1-5"><b>PRESCRIZIONE DEL CREDITO VS CONDOMINIO. </b></span></div><div>Il termine di prescrizione del credito vantato dal fornitore nei confronti del condominio può essere interrotto dall'invio di una richiesta di adempimento, ma in questo caso occorre fare attenzione e indirizzare la comunicazione alla persona, fisica o giuridica, che riveste in quel momento il ruolo di amministratore, specificando che si tratta di un credito vantato nei confronti del condominio.</div><div><br></div><div>Queste le indicazioni che possono trarsi dalla lettura della recente sentenza n. <span class="fs12lh1-5 ff1"><b>1523</b></span> del Tribunale di Catanzaro, pubblicata lo scorso 26 settembre 2023.</div><div>Quanto osservato dal Tribunale di Catanzaro in relazione ai termini di prescrizione dei crediti vantati dal condominio nei confronti dei condomini per le spese sostenute e da sostenere per la gestione dei beni e servizi comuni è sicuramente vero. La giurisprudenza è infatti attestata sulla differenza tra interventi ordinari e straordinari, con un termine di prescrizione quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo.</div><div><br></div><div>Tuttavia non pare corretto assimilare al credito condominiale il credito vantato da un terzo fornitore nei confronti del condominio per farne discendere la durata quinquennale del relativo termine di prescrizione.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">E questo perché il credito del fornitore trova causa nel sottostante contratto stipulato con il condominio, nella specie verosimilmente un appalto di servizi.</span> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:28:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[BCE 2025 TAGLIO DEI TASSI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><div><span class="fs12lh1-5"><b>La BCE Taglia i Tassi: Opportunità o Segnale di Allarme?</b></span></div><div>Nel giugno 2025, la Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso di riferimento dal 4% al 3,75%, segnando il primo taglio dopo cinque anni di politica monetaria restrittiva.La decisione arriva in un contesto di inflazione in calo ma ancora sopra il target del 2%, e di crescita economica debole in diversi Paesi dell’Eurozona.</div><div><br></div><div><div>Motivazioni della BCE Christine Lagarde, presidente della BCE, ha dichiarato che le prospettive sull’inflazione sono migliorate “in modo marcato”, ma ha anche avvertito che l’inflazione resterà sopra il 2% almeno fino al 2025.l taglio è stato pensato per stimolare l’economia, pur mantenendo una politica “sufficientemente restrittiva” per evitare un ritorno dell’inflazione.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Implicazioni per cittadini e imprese</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div>Mutui e prestiti: I tassi più bassi rendono più conveniente accendere mutui o rifinanziare debiti esistenti.</div><div>Investimenti aziendali: Le imprese possono accedere a credito a costi inferiori, favorendo l’innovazione e l’espansione.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Mercati finanziari:</b></span> Gli investitori potrebbero spostarsi verso asset più rischiosi, come le azioni, alla ricerca di rendimenti migliori.</div><div>Rischi e considerazioni Nonostante i benefici, la BCE ha sottolineato che non si sta impegnando su un percorso preciso di ulteriori tagli.</div><div>Inoltre, fattori geopolitici e climatici potrebbero ancora influenzare negativamente la crescita economica.</div><div><br></div><div>Conclusione Il taglio dei tassi da parte della BCE rappresenta un’opportunità per chi cerca credito o vuole investire, ma è anche un segnale che l’economia europea ha bisogno di stimoli. In questo scenario, agire con consapevolezza e pianificare con lungimiranza è più importante che mai.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 17:17:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DOVERI AMMINISTRATORE]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002E"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Condomini Morosi: I Poteri e i Doveri dell’Amministratore.</b></span></div><div><hr></div><div>La morosità condominiale è una delle principali criticità nella gestione di un edificio. Anche un solo condomino inadempiente può compromettere la liquidità necessaria per pagare fornitori, manutenzioni e servizi comuni. Ma quali strumenti ha a disposizione l’amministratore per tutelare il condominio?</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>1. Obbligo di Agire Tempestivamente</b></span></div><div>L’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile. Questo significa che, salvo diversa delibera assembleare, l’amministratore non può restare inerte.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>2. Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo</b></span></div><div>L’amministratore può richiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche senza autorizzazione dell’assemblea. Questo consente di procedere rapidamente con il pignoramento dei beni del condomino moroso, anche se quest’ultimo presenta opposizione.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>3. Comunicazione ai Creditori</b></span></div><div>e un creditore del condominio lo richiede, l’amministratore è obbligato a comunicare i nominativi dei condomini morosi, pena una responsabilità personale e, in alcuni casi, sanzioni pecuniarie.Questo consente al creditore di agire direttamente contro i morosi, evitando di coinvolgere chi è in regola con i pagamenti.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>4. Azioni Accessorie: Ipoteca e Cessione del Credito</b></span></div><div>In casi estremi, l’amministratore può:</div><div>- Iscrivere un’ipoteca sull’immobile del moroso.</div><div>- Cedere il credito a terzi per il recupero forzoso</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>5. Responsabilità dell’Amministratore</b></span></div><div>Se l’amministratore non agisce o ritarda ingiustificatamente, può essere ritenuto personalmente responsabile per i danni causati al condominio o ai creditori. &nbsp;La Cassazione ha chiarito che si tratta di un obbligo legale, non delegabile all’assemblea.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Conclusione</b></span></div><div>L’amministratore ha non solo il potere, ma il dovere giuridico di agire contro i condomini morosi. La sua tempestività è fondamentale per tutelare la salute finanziaria del condominio e garantire equità tra tutti i proprietari. In un contesto economico incerto, la trasparenza e la fermezza nella gestione delle morosità sono più che mai essenziali.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 17:14:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.anzuinicondominio.it/blog/?doveri-amministratore</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LIMITAZIONE SE NON PAGHI IL CONDOMINIO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><div>Le sanzioni per chi non paga le quote condominiali sono previste dalla legge e dal regolamento di condominio. In particolare, l’<strong>articolo 1129 del Codice Civile</strong> stabilisce che:</div><div><br></div>



<div><ul><li>L’amministratore può <strong>ottenere un decreto ingiuntivo</strong>
 per il recupero delle somme non pagate, anche senza previa 
autorizzazione dell’assemblea. &nbsp;Il condomino moroso è obbligato a pagare
 entro <span class="fs12lh1-5"><b>10 </b></span>giorni dalla notifica. Può opporsi entro <span class="fs12lh1-5"><b>40</b></span> giorni, avviando 
un vero e proprio processo.</li></ul></div><ul>




<li>Il condomino moroso può essere <strong>privato dei servizi comuni</strong> che non pregiudichino il diritto degli altri condomini (ad esempio, il riscaldamento, l’ascensore, l’uso della piscina).</li>



<li>L’amministratore può <strong>agire per pignoramento</strong> sui 
beni del condomino moroso, al fine di recuperare le somme dovute. Il 
condomino riceve un atto di pignoramento con i beni pignorati e il 
termine per saldare per evitare la vendita all'asta.</li></ul><div><br></div><div><div><strong>Oltre alle sanzioni legali, il condomino moroso può subire anche le seguenti conseguenze:</strong></div>



<ul>
<li><strong>Danni alla reputazione</strong>: la sua morosità potrebbe 
essere segnalata agli altri condomini e alle agenzie immobiliari, con 
possibili difficoltà future &nbsp;nell'affitto o nella vendita dell’immobile.</li>



<li><b>Tensione all'interno del condominio</b>: la morosità può creare malumori e tensioni tra i condomini, danneggiando il clima di convivenza civile.</li><li>Sospensione di alcuni servizi (ascensore,antenna tv ,luce scale)</li></ul><div><br></div></div><div><div>In linea generale, <strong>le spese condominiali non pagate da un condomino moroso non devono essere ripartite tra gli altri condomini</strong>. L’obbligo di pagamento delle quote condominiali è <strong>stretto personale</strong> e grava <strong>esclusivamente sul singolo condomino proprietario</strong> dell’unità immobiliare.</div>



<div>Tuttavia, <strong>nei casi in cui non sia possibile recuperare le somme dal condomino moroso</strong>, <strong>i costi possono essere ripartiti tra gli altri condomini</strong>.</div><div><br></div>







<div><span class="fs18lh1-5"><b>Cosa possono fare gli altri condomini in caso di mancato pagamento</b></span></div><div><br></div>



<div><strong>1. Inerzia dell’amministratore:</strong></div>



<div>Se l’amministratore <strong>non attiva le procedure per il recupero delle quote non pagate</strong>, i condomini possono tutelarsi autonomamente:</div>



<ul>
<li><strong>Azione individuale:</strong> ciascun condomino può richiedere un <strong>decreto ingiuntivo</strong> o promuovere un’<strong>azione giudiziaria</strong> contro il moroso per ottenere il pagamento delle somme dovute.</li>



<li><strong>Ripartizione dei costi:</strong> se l’azione legale ha successo, i <strong>costi per le spese legali e il recupero del credito</strong> potranno essere <strong>ripartiti tra tutti i condomini</strong>.
 Ciò significa che anche i condomini virtuosi potrebbero dover sostenere
 oneri aggiuntivi a causa dell’inerzia dell’amministratore.</li>
</ul><div><br></div>



<div><strong>2. Insolvenza del condomino moroso:</strong></div>



<div>Se il condomino moroso è <strong>insolvente</strong>, ovvero se non ha beni o risorse sufficienti per pagare il debito, il <strong>debito residuo non potrà essere recuperato</strong>. In questa situazione:</div>



<ul>
<li><strong>Nessun recupero:</strong> i condomini non potranno ottenere il pagamento delle somme non pagate dal moroso.</li>



<li><strong>Ripartizione delle spese non riscosse:</strong> i <strong>costi non riscossi per le quote non pagate</strong> saranno <strong>ripartiti tra i condomini in proporzione alle loro quote millesimali</strong>.
 Ciò significa che i condomini virtuosi saranno chiamati a coprire il 
mancato pagamento del moroso, con un aggravio economico non 
indifferente.</li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>PRESCRIZIONE</b></span></div><div><br></div><div><div>La prescrizione delle spese condominiali varia a seconda della tipologia di spesa:</div>



<ul>
<li><strong>Spese ordinarie:</strong> hanno una <strong>prescrizione di 5 anni</strong> dalla data di approvazione del rendiconto condominiale in cui sono state deliberate.</li>



<li><strong>Spese straordinarie:</strong> hanno una <strong>prescrizione di 10 anni</strong> dalla data di delibera assembleare che le ha autorizzate.</li>
</ul><div><br></div>



<div>Esistono alcuni eventi che possono <strong>interrompere la prescrizione</strong> delle spese condominiali, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione:</div>



<ul>
<li>Richiesta di pagamento scritta da parte dell’amministratore</li>



<li>Riconoscimento del debito da parte del condomino moroso</li>



<li>Proposizione di un’azione legale da parte del condominio</li>
</ul><div><br></div>



<div>La prescrizione delle spese condominiali <strong>decorre</strong> dalla data di:</div>



<ul>
<li>Approvazione del rendiconto per le spese ordinarie</li>



<li>Delibera assembleare per le spese straordinarie</li>



<li>Intervento che ha interrotto la prescrizione</li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 15:26:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STRISCE PARCHEGGI IN CONDOMINIO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><blockquote><div><strong data-start="90" data-end="119" class="fs20lh1-5">Normative di riferimento:</strong></div><div><strong data-start="90" data-end="119" class="fs20lh1-5"><br></strong></div><strong data-start="124" data-end="151">Codice Civile Italiano:</strong> L'articolo 1102 disciplina l'uso delle parti comuni, stabilendo che ogni condomino può utilizzare le aree comuni, come i parcheggi, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Questo implica che l'assegnazione e la delimitazione dei posti auto devono essere effettuate in modo equo e senza pregiudicare i diritti degli altri condomini.​<br><div><strong data-start="238" data-end="281">Legge n. <span class="fs12lh1-5 ff1">1150/1942, articolo 41-sexies</span>:</strong> Questa legge prevede che, nelle nuove costruzioni, debba essere destinato almeno un metro quadrato di parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione. Sebbene non specifichi le dimensioni esatte dei singoli posti auto, fornisce un criterio generale per la realizzazione delle aree di sosta.​</div><div><br></div><div><strong data-start="365" data-end="414" class="fs20lh1-5">Procedura per la realizzazione delle strisce:</strong></div><strong data-start="419" data-end="444">Delibera Assembleare:</strong> Prima di procedere alla realizzazione delle strisce, è necessario convocare un'assemblea condominiale per discutere e approvare il progetto. La delibera dovrebbe includere:​<br>La decisione sulla suddivisione degli spazi.​<br>Le modalità di assegnazione dei posti auto (ad esempio, a rotazione, in base alla proprietà, ecc.).​</blockquote><blockquote><br><div><b class="fs20lh1-5">L'approvazione del preventivo di spesa per i lavori.​</b></div><strong data-start="800" data-end="836">Rispetto delle Normative Locali:</strong> È importante verificare presso il Comune o l'ente locale competente se esistono regolamenti specifici riguardanti la realizzazione di segnaletica orizzontale in aree private condominiali. Alcuni Comuni potrebbero richiedere autorizzazioni particolari o imporre specifiche tecniche.​</blockquote><blockquote><br><strong data-start="927" data-end="953">Esecuzione dei Lavori:</strong> Una volta ottenute le necessarie approvazioni, si può procedere con la realizzazione delle strisce. È consigliabile affidarsi a professionisti qualificati per garantire che le linee siano ben visibili, durature e conformi agli standard tecnici.​</blockquote><blockquote><br><div><strong data-start="1041" data-end="1071">Considerazioni Importanti: ▼</strong></div><div><strong data-start="1041" data-end="1071"><br></strong></div><strong data-start="1075" data-end="1104">Regolamento Condominiale:</strong> Verificare se il regolamento del condominio contiene già disposizioni relative ai parcheggi. In tal caso, le nuove decisioni dovranno essere coerenti con quanto già stabilito o, se necessario, il regolamento dovrà essere modificato seguendo le procedure previste.​<br><strong data-start="1194" data-end="1225">Comunicazione ai Condomini:</strong> Informare tutti i condomini sulle nuove disposizioni relative ai parcheggi e sulle eventuali sanzioni in caso di violazione delle regole stabilite.​Casa e Campagna</blockquote><blockquote><br><strong data-start="1315" data-end="1341">Segnaletica Verticale:</strong> Oltre alle strisce orizzontali, potrebbe essere utile installare segnaletica verticale per indicare chiaramente le regole di parcheggio all'interno dell'area condominiale.​</blockquote><blockquote><br><div>Seguendo queste linee guida, sarà possibile organizzare in modo efficace e conforme alla normativa vigente i parcheggi condominiali riservati, migliorando la convivenza e l'utilizzo degli spazi comuni.</div></blockquote>





</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 23:31:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL DECRETO INGIUNTIVO E SPESE LEGALI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><div>Il decreto ingiuntivo è uno strumento processuale di recupero dei &nbsp;crediti che consente di ottenere una condanna del giudice, nei confronti &nbsp;del debitore, in tempi rapidi e con una procedura semplificata, senza &nbsp;la necessità di un giudizio ordinario. Basta una semplice istanza, con &nbsp;allegata la prova scritta del credito (anche una fattura). Tale &nbsp;provvedimento viene poi notificato al debitore che potrà decidere se &nbsp;fare opposizione o meno.<br>Ma <strong>chi paga il costo del decreto ingiuntivo?</strong> &nbsp;Il debitore o il creditore? E nel caso in cui quest’ultimo sia un &nbsp;condominio che agisce nei confronti del singolo condomino per il &nbsp;recupero delle quote non versate? Cerchiamo di fare il punto della &nbsp;situazione per comprendere meglio come funziona il decreto ingiuntivo e &nbsp;chi è tenuto a pagare le spese legali.<br><ul><li>le proprie generalità e quelle del debitore;</li></ul><ul><li>il diritto di credito per cui si agisce;</li></ul><ul><li>le prove scritte a sostegno del credito;</li></ul><ul><li>la somma da riscuotere.</li></ul></div><blockquote><div>La procedura per ottenere un decreto ingiuntivo è disciplinata dagli &nbsp;articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile. Per richiedere &nbsp;un decreto ingiuntivo, il creditore deve presentare al giudice &nbsp;competente un ricorso, in cui deve specificare:</div><div>Se &nbsp;il magistrato ritiene fondate le richieste del creditore, emette il &nbsp;decreto ingiuntivo, con cui ordina al debitore di pagare la somma &nbsp;indicata entro un termine non superiore a <span class="fs12lh1-5 ff1"><b>40</b></span> giorni dalla notifica del &nbsp;decreto. <span class="fs12lh1-5">Se quest’ultimo non paga entro il termine indicato, il &nbsp;decreto ingiuntivo diventa esecutivo e il creditore può procedere al &nbsp;pignoramento dei beni del debitore per recuperare quanto gli spetta &nbsp;(previa notifica di un ulteriore avviso, l’atto di precetto).</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div>Nello stesso termine di <span class="fs12lh1-5 ff1"><b>40</b></span> giorni, il debitore può tuttavia &nbsp;presentare un’opposizione contro l’ingiunzione di pagamento, aprendo &nbsp;così un giudizio ordinario nel corso del quale spetterà al creditore &nbsp;dimostrare il proprio credito. Dopo la prima udienza, il giudice è &nbsp;tenuto a ordinare a quest’ultimo una mediazione con il debitore per &nbsp;tentare la strada di un accordo bonario.</div><div><strong>Quanto costa un decreto ingiuntivo?</strong></div><div><span class="fs12lh1-5">La spesa più onerosa è la </span><strong class="fs12lh1-5">parcella dell’avvocato </strong><span class="fs12lh1-5">che, &nbsp;tuttavia, è soggetta a trattativa privata. Le parti possono quindi &nbsp;concordare l’importo che preferiscono, così come accordarsi per un &nbsp;pagamento a risultato ottenuto.</span><br></div></div><div><br></div><div><strong class="fs12lh1-5">Tre esempi basati sui parametri forensi</strong><br></div><div> <div>Facciamo 3 esempi considerando che non ci sia stato accordo sul compenso dell’avvocato e che si applichino i parametri forensi.</div> <hr> <div> </div> <div data-line-height="1.15" class="lh1-15"><em><strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Primo esempio</span></strong></em></div> <div><strong>Decreto ingiuntivo di valore fino a € 1.100,00</strong></div> <div>Contributo unificato € 21,50</div> <div>Marca da bollo € 27,00* </div> <div>Compenso professionale € <span class="fs12lh1-5 ff1"><b>565,71</b></span> (IVA esclusa) </div> <div><em>*non dovuta se il valore è inferiore o pari ad € 1.033,00</em></div><div><hr><br></div> <div><em><strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Secondo esempio</span></strong></em></div> <div><strong>Decreto ingiuntivo di valore compreso tra € 1.100 e € 5.200,00</strong></div> <div>Contributo unificato € 49,00</div> <div>Marca da bollo € 27,00 </div> <div>Compenso professionale € <span class="fs12lh1-5 ff1"><b>565,71</b></span> (IVA esclusa)</div> <div> </div> <hr> <div> </div> <div><em><strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Terzo esempio</span></strong></em></div> <div><strong>Decreto ingiuntivo di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00</strong></div> <div>Contributo unificato € 118,50</div> <div>Marca da bollo € 27,00 </div> <div>Compenso professionale €<span class="fs12lh1-5 ff1"> 678,13</span> (IVA esclusa)</div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>In breve sintesi:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Le spese legali per la gestione di un decreto ingiuntivo non si limitano al contributo unificato e agli onorari degli avvocati. Possono includere anche i costi per le notifiche, le perizie tecniche e altre attività necessarie per il corretto svolgimento del procedimento. Ad esempio, se una delle parti richiede una perizia tecnica per dimostrare la qualità di una fornitura di beni o servizi, i costi della perizia devono essere considerati come parte delle spese legali. Anche le spese per la notifica del decreto ingiuntivo, che deve essere effettuata in conformità alle norme procedurali, rappresentano un costo aggiuntivo.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Se il decreto ingiuntivo viene confermato e diventa definitivo, il debitore è tenuto a pagare l’importo ingiunto insieme alle spese legali. In caso di mancato pagamento, il creditore può avviare l’azione esecutiva per recuperare il credito. L’azione esecutiva, regolata dagli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile, può comportare ulteriori spese legali e amministrative. Queste spese si aggiungono al debito complessivo e includono i costi del pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore, il pignoramento dello stipendio o di altri crediti, e la vendita all’asta dei beni pignorati.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"> </span></div><div><hr></div><div><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div><div><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 18:30:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STRATEGIE BCE]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Tassi di Interesse BCE: Impatti su Mercati, Imprese e Famiglie</b></span></div><div><br></div><div>La Banca Centrale Europea (BCE) svolge un ruolo cruciale nella gestione dell'economia dell'Eurozona. Tra gli strumenti principali di cui dispone, i tassi di interesse sono fondamentali per regolare l'inflazione, stimolare la crescita economica o contenerne gli eccessi. Le decisioni sui tassi di interesse non solo guidano l'economia su scala macroeconomica, ma influenzano direttamente la vita quotidiana di cittadini e imprese.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Cos'è il Tasso di Interesse BCE?</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div>Il tasso di interesse della BCE, noto anche come tasso di riferimento, è il costo che le banche commerciali devono sostenere per ottenere finanziamenti dalla banca centrale. Questo tasso è un punto di riferimento per determinare il costo del denaro nei mercati finanziari, influenzando tutto, dai mutui ai prestiti personali, fino agli investimenti delle imprese.</div><div><br></div><div>Attraverso il controllo dei tassi di interesse, la BCE cerca di mantenere l'inflazione a un livello vicino ma inferiore al 2% nel medio termine. Un tasso più alto tende a raffreddare l'economia, rendendo più costoso prendere in prestito denaro, mentre un tasso più basso stimola la crescita economica riducendo il costo del credito.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Decisioni Recenti della BCE</b></span></div><div>Negli ultimi anni, la <span class="fs12lh1-5"><b>BCE</b></span> ha affrontato sfide economiche complesse, tra cui l'alta inflazione derivante dall'aumento dei costi energetici e dalle turbolenze geopolitiche. Di recente, la banca centrale ha optato per un aumento dei tassi di interesse, segnando un cambio di rotta rispetto agli anni di tassi storicamente bassi. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di contenere un'inflazione elevata che ha superato gli obiettivi prefissati.</div><div>Ad esempio, se il tasso di interesse principale è stato aumentato dal 3% al 3,5%, l'obiettivo è stato quello di ridurre la domanda aggregata, frenando i consumi e gli investimenti e, di conseguenza, riportando l'inflazione sotto controllo.</div><div>Implicazioni per l'Economia</div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Le decisioni sui tassi di interesse hanno un impatto significativo su diversi settori dell'economia:</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Mercati finanziari: Un aumento dei tassi tende a rendere le obbligazioni più attraenti rispetto alle azioni, causando spesso una riduzione del valore dei mercati azionari. Inoltre, la valuta dell'euro si rafforza, rendendo più costose le esportazioni europee.</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5">Imprese: I costi di finanziamento per le imprese aumentano con tassi più alti, riducendo la capacità di investire in nuovi progetti. Le piccole e medie imprese, in particolare, possono essere maggiormente colpite, poiché spesso dipendono da prestiti bancari.</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5">Famiglie: Un aumento dei tassi si traduce in mutui e prestiti personali più costosi, riducendo il reddito disponibile per altre spese. Tuttavia, i risparmiatori possono beneficiare di tassi di interesse più alti sui depositi bancari.</span></li></ul></div><b><div><br></div></b><div><span class="fs12lh1-5"><b>Prospettive Future</b></span></div><div>Guardando al futuro, la BCE deve bilanciare attentamente la necessità di combattere l'inflazione con il rischio di rallentare troppo la crescita economica. Le previsioni economiche suggeriscono che ulteriori aumenti dei tassi potrebbero essere necessari, soprattutto se l'inflazione rimane persistente.</div><div>Tuttavia, fattori esterni come le tensioni geopolitiche, la crisi energetica e le politiche fiscali dei governi nazionali giocano un ruolo cruciale nel determinare la direzione della politica monetaria. La BCE dovrà monitorare costantemente questi sviluppi per adattare la sua strategia.</div><div><br></div><div>A dicembre<span class="fs12lh1-5"><b> 2024</b></span>, la Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 3%, il livello più basso dal marzo 2023. <div><span class="fs12lh1-5">Questa decisione è stata presa in risposta alla debolezza dell'economia dell'Eurozona, evidenziata dalla crisi industriale in Germania.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Gli esperti prevedono ulteriori riduzioni dei tassi nel 2025, con l'obiettivo di raggiungere il 2% entro metà anno.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Tuttavia, l'Istituto di ricerca economica Ifo ritiene improbabili ulteriori tagli, dato che le aspettative di inflazione rimangono sopra gli obiettivi delle banche centrali. </span><span class="fs12lh1-5">La prossima riunione del Consiglio direttivo della BCE è prevista per il 30 gennaio 2025, durante la quale potrebbero essere decise nuove modifiche ai tassi di interesse.</span></div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:17:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[CANCELLAZIONE USUFRUTTO: TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5">Guida Professionale sull'Usufrutto e la sua Cancellazione</span></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs12lh1-5">Se state considerando l'acquisto della nuda proprietà di un immobile o avete ereditato un bene senza i relativi diritti di godimento, vi trovate di fronte al tema dell'usufrutto. Questo istituto giuridico, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, attribuisce a una persona fisica o giuridica, denominata</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><span class="fs12lh1-5">usufruttuario</span></strong><span class="fs12lh1-5">, il diritto di godere di un bene immobile senza esserne proprietario.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Se vi trovate in una di queste situazioni, potreste essere interessati a comprendere come avvenga la cancellazione dell’usufrutto. Prima di approfondire le modalità per eliminare questo vincolo, è utile chiarire il concetto stesso di usufrutto.</span></div><hr><div><b><span class="fs12lh1-5">Cos'è l'usufrutto?</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">L'usufrutto rappresenta il diritto di una persona fisica o giuridica di utilizzare e disporre di un bene, pur non essendone proprietaria, per un periodo determinato, con l'obbligo di restituirlo al legittimo proprietario alla scadenza del termine previsto.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Caratteristiche principali:</span></div></blockquote><ol><li><strong><span class="fs12lh1-5">Durata limitata</span></strong><span class="fs12lh1-5">: L'usufrutto non può essere perpetuo. Se è "a vita", si estingue con il decesso dell'usufruttuario. Per le persone giuridiche, invece, la durata massima è di 30 anni.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Non trasmissibilità agli eredi</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Il diritto si estingue con la morte del beneficiario e non può essere trasferito agli eredi.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Compatibilità con la vendita del bene</span></strong><span class="fs12lh1-5">: La nuda proprietà può essere venduta, ma l'acquirente deve essere consapevole dell’esistenza dell’usufrutto, trascritto nei registri immobiliari.</span></li></ol><blockquote><div><span class="fs12lh1-5">Una volta estinto, i diritti di godimento tornano al nudo proprietario, che può procedere alla cancellazione del vincolo.</span></div><hr><div><b><span class="fs12lh1-5">Come si estingue l'usufrutto?</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">L'usufrutto può cessare per:</span></div></blockquote><ol><li><strong><span class="fs12lh1-5">Morte dell’usufruttuario</span></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Scadenza del termine previsto nel contratto</span></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Prescrizione</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Se il diritto non viene esercitato per 20 anni.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Consolidazione</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Quando usufruttuario e nudo proprietario coincidono.</span></li></ol><blockquote><div><span class="fs12lh1-5">Un caso particolare di cancellazione in vita è la</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><span class="fs12lh1-5">rinuncia volontaria</span></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">da parte dell’usufruttuario.</span></div><div><b><span class="fs12lh1-5">Rinuncia all'usufrutto</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">La rinuncia, disciplinata dall’articolo 1350 del Codice Civile, consiste nel ripristino della piena titolarità del bene al nudo proprietario. Questa deve essere formalizzata attraverso un atto pubblico redatto da un notaio o mediante scrittura privata autenticata.</span></div><hr><div><b><span class="fs12lh1-5">Altre cause di cancellazione dell'usufrutto</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">Oltre ai casi più comuni, altre situazioni che possono determinare la cessazione dell'usufrutto includono:</span></div></blockquote><ul><li><strong><span class="fs12lh1-5">Negligenza</span></strong><span class="fs12lh1-5">: L’usufruttuario è obbligato a preservare il bene. Violazioni come mancata manutenzione, variazione della destinazione d’uso o tentativi di vendita abusiva possono portare alla decadenza del diritto.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Distruzione totale del bene</span></strong><span class="fs12lh1-5">: In caso di distruzione parziale, il diritto di usufrutto rimane.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Nullità del contratto</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Ad esempio, per irregolarità formali o sostanziali.</span></li></ul><blockquote><hr><div><b><span class="fs12lh1-5">Come procedere alla cancellazione dell'usufrutto?</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">Cancellazione per decesso</span></div><div><span class="fs12lh1-5">In caso di morte dell’usufruttuario, il nudo proprietario deve richiedere la</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><span class="fs12lh1-5">riunione di usufrutto</span></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">mediante una voltura catastale. Questa procedura consente di aggiornare i registri catastali, eliminando il vincolo e ristabilendo la piena proprietà.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Cancellazione in vita</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Se l'usufruttuario è ancora in vita, la cancellazione richiede un</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><span class="fs12lh1-5">atto notarile</span></strong><span class="fs12lh1-5">. Non è possibile effettuare tale operazione tramite voltura catastale.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Procedura pratica</span></div><div><span class="fs12lh1-5">La richiesta può essere presentata:</span></div></blockquote><ul><li><strong><span class="fs12lh1-5">Online</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Attraverso i portali autorizzati per la gestione delle pratiche catastali.</span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5">Agenzie specializzate</span></strong><span class="fs12lh1-5">: Delegando il disbrigo della pratica a professionisti del settore.</span></li></ul><blockquote><hr><div><b><span class="fs12lh1-5">Conclusione</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5">L'usufrutto è un istituto che consente una chiara separazione tra proprietà e diritto di godimento, ma comporta vincoli che devono essere rispettati e formalizzati. In caso di cancellazione, è importante seguire le procedure corrette per garantire la validità legale delle modifiche. Sia per motivi testamentari che contrattuali, la consulenza di un notaio o di un esperto di diritto immobiliare può essere essenziale.</span></div><div><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 16:51:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[BONUS CASA 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><blockquote><div><span class="cf1"><b><span class="fs20lh1-5">BONUS FISCALI </span><span class="fs20lh1-5 ff1">2025</span></b></span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">A partire dal 1 gennaio 2025</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">, il Bonus Ristrutturazione vedrà l’introduzione di due cambiamenti principali:</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Riduzione dell’aliquota al 36%: Questo significa che le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione potranno essere detratte per una percentuale inferiore rispetto al passato. La detrazione scenderà dal 50% al 36%, il che implica un minore risparmio fiscale per chi decide di investire in lavori edili.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Massimale di spesa ridotto a 48.000 euro: Il limite massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione sarà ridotto da 96.000€ &nbsp;a 48.000. Questo significa che il massimo beneficio ottenibile sarà di 17.280 € (36% di 48.000 euro).</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Queste modifiche si applicheranno a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del Bonus Ristrutturazione a partire dal 2025 per immobili diversi dalla prima casa.</span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Il Bonus Ristrutturazione 2025 continua a coprire un ampio spettro di interventi edilizi, inclusi:</span></b></div><div><br></div></blockquote><div><ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Manutenzione straordinaria: Riguarda lavori come la sostituzione di impianti idrici o elettrici, l’installazione di ascensori, e la realizzazione di servizi igienici.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Restauro e risanamento conservativo: Interventi volti a garantire la conservazione dell’edificio, come la riparazione di strutture o la prevenzione di degradi futuri.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Ristrutturazione edilizia: Lavori più complessi, come la modifica della struttura interna dell’immobile o la realizzazione di nuovi spazi.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Efficientamento energetico: Installazione impianti fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, infissi ecc.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Oltre a questi, anche altri interventi minori, come l’installazione di grate di sicurezza o l’adozione di misure antisismiche, rientrano nel bonus.</span></li></ul></ul></div><div><blockquote><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Come abbiamo visto la detrazione del bonus ristrutturazioni ha un nuovo calendario si potrà detrarre la spesa:</span></b></div></blockquote></div><div><ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1">al 50% fino al 31 dicembre 2024, prorogato al 2025;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">al 36% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 per gli immobili diversi dalla prima casa;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">al 30% dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">al 36% dal 1° gennaio 2034.</span></li></ul></ul></div><div><blockquote><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Inoltre,la spesa massima detraibile a immobile torna a 48 mila euro contro gli attuali 96 mila. In pratica, se si affronta una ristrutturazione importante che coinvolge tutta la casa, come succede spesso quando si acquista, il limite di spesa diventa purtroppo facilmente raggiungibile.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Anche per il Fotovoltaico nel 2025 la riduzione della Detrazione passa dal 50% al 36%</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Anche il Bonus per l’installazione di impianti fotovoltaici, che attualmente prevede una detrazione del 50%, sarà mantenuto nel 2025 per le prime case. Analogamente al Bonus Ristrutturazione, l’aliquota per il fotovoltaico verrà abbassata al 36%, con un massimale di spesa che segue le stesse regole previste per i lavori di ristrutturazione per immobili diversi dalla prima casa.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Attualmente, il 50% delle spese per l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere recuperato in 10 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. fino a tutto il 2025, il bonus sarà mantenuto, mentre per gli immobili che non rientrano nella categoria “prima casa” la detrazione scenderà al 36% e il massimale sarà ridotto a 48.000 euro.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Bonus Ristrutturazione: Cosa Cambia a Seconda di Quando si Terminano i Lavori e si Salda il Pagamento</span></b></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Prima Casa</span></b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Resta tutto invariato rispetto al 2024 (restiamo in attesa dell’approvazione definitiva della Legge Finanziaria per il 2025 per vedere i decreti attuativi ed eventuali modifiche)</span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Immobili diversi dalla prima casa</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Secondo quando si apprende, per chi vuole effettuare lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico, rimane poco tempo per continuare a usufruire del bonus ristrutturazione al 50% con massimale a 96.000€. Rimane però in piedi la possibilità di godere del massimo sconto a determinate condizioni anche per la seconda casa. Vediamo come:</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">A) Lavori terminati entro il 2024 e saldo delle fatture entro il 31/12/2024</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Se i lavori di ristrutturazione vengono completati entro il 2024 e tutte le fatture vengono pagate entro il 31 dicembre 2024, l’aliquota del 50% rimarrà applicabile sulle spese sostenute. In questo scenario, si potrà beneficiare della detrazione massima prevista dal Bonus Ristrutturazione per il 2024, senza subire la riduzione al 36% programmata per il 2025. È essenziale che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, contenente tutti i dati richiesti dalla normativa, per garantire il diritto alla detrazione fiscale</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">​</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">B) Lavori terminati entro il 2024 e saldo delle fatture dopo il 31/12/2024</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Se i lavori si concludono entro il 2024, ma il pagamento delle fatture avviene dopo il 31 dicembre 2024, la detrazione applicabile sarà quella ridotta al 36%. Questo accade perché la data di pagamento è determinante per l’aliquota fiscale applicabile: se il saldo avviene nel 2025, si ricadrà nelle nuove disposizioni previste dalla legge, con un massimale di spesa ridotto a 48.000 euro</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">​</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">C) Lavori terminati nel 2025 e saldo delle fatture entro il 31/12/2024</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">In questo caso, anche se i lavori sono terminati nel 2025, se il pagamento delle fatture avviene entro il 31 dicembre 2024, si potrà ancora beneficiare dell’aliquota del 50%. La data di completamento dei lavori non incide sulla detrazione, purché il pagamento avvenga entro il termine del 2024, consentendo di usufruire delle condizioni più favorevoli​.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Queste regole sono cruciali per pianificare il completamento dei lavori e la gestione dei pagamenti al fine di massimizzare i benefici fiscali.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Come Accedere al Bonus Ristrutturazione</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Per accedere al Bonus Ristrutturazione nel 2025,le regole restano invariate rispetto a prima. Sarà necessario seguire una serie di passaggi burocratici. Prima di tutto, è essenziale che i lavori vengano documentati e pagati in modo tracciabile, ovvero tramite bonifico bancario “parlante o postale. Questo bonifico deve contenere:</span></div></blockquote></div><div><ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Causale del versamento, che faccia riferimento alla normativa (art. 16-bis del Dpr 917/1986)</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Codice fiscale del beneficiario della detrazione</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Partita IVA o codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Inoltre, sarà necessario conservare tutta la documentazione relativa ai lavori, inclusi i permessi edilizi e le ricevute di pagamento. La richiesta del bonus può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 o il modello Redditi.</span></li></ul></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 22:15:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[La BCE taglia ancora i tassi: buone notizie per i mutui?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><blockquote><div>La banca centrale europea ha annunciato un nuovo taglio del costo del
 denaro di 25 punti base (0,25%) a partire dal 18 settembre u.s.. In 
particolare, il <strong>tasso sui depositi</strong> - che in questo momento rappresenta lo strumento principale per l'orientamento della politica monetaria - verrà ridotto <strong>da 3,75% a 3,5%</strong>.</div><div>Il taglio dei tassi di interesse di politica monetaria è stato possibile grazie alla riduzione dell'<strong>inflazione</strong>, che, per i paesi dell'area dell'euro è scesa da un massimo del <strong>10,6%</strong> dell'<strong>ottobre 2022 </strong>al <strong>2,2%</strong> dello scorso <strong>agosto</strong>.
 Secondo le proiezioni della BCE l'inflazione media si attesterà al 2,5%
 nel 2024 per poi scendere al 2,2% nel 2025 e 1,9% nel 2026, in linea 
con l'obiettivo del 2% nel medio termine. Il calo dell'inflazione ha 
quindi consentito alla BCE di allentare la presa e ridare fiato all'economia, riducendo il costo dell'indebitamento di famiglie e imprese.</div><div><br></div><div><strong>La riduzione dei tassi farà diminuire il costo dei nostri mutui dopo il 18 settembre?</strong></div><div>In realtà la riduzione dei tassi non farà diminuire il costo dei 
nostri mutui perché ha prodotto i suoi effetti già prima di essere 
annunciata! Gli operatori di mercato, infatti, si comportavano da 
settimane come se quel taglio fosse scontato!</div><div>Tutti coloro che in passato hanno sottoscritto o che vogliono sottoscrivere oggi un mutuo a tasso variabile <strong>stanno</strong> infatti <strong>già beneficiando da mesi della riduzione della rata</strong>. La riduzione dei tassi di politica monetaria era attesa dagli operatori di mercato e <strong>i tassi di mercato a breve termine</strong>,
 come l'Euribor a tre mesi, a cui sono tipicamente indicizzate la 
maggior parte delle rate dei mutui a tasso variabile, sono già 
diminuiti. L'annuncio del taglio dei tassi a partire dal 18 settembre 
non ha fatto altro che confermare le attese.</div><div><br></div><div><strong>E per i mutui a tasso fisso? </strong></div><div>Nel caso dei finanziamenti già sottoscritti la risposta è semplice: 
pagheremo sempre lo stesso tasso che abbiamo pattuito al momento della 
sottoscrizione (a meno di non ricorrere a una surroga o rinegoziazione).</div><div>Più difficile invece è valutare il caso dei finanziamenti a tasso fisso di nuova sottoscrizione.</div><div><br></div><div>Per stabilire il costo dei mutui a tasso fisso le banche usano come parametro <strong>i tassi a lungo termine</strong> (Eurirs). Anche questi riflettono con anticipo le <strong>aspettative</strong>
 sul comportamento della banca centrale, ma il legame tra tassi di 
politica monetaria e tassi a medio e lungo termine è molto più tenue 
rispetto a quanto avviene per i tassi a breve come l'Euribor. Per un 
tasso a 30 anni conta davvero poco ciò che ci si aspetta da qui a uno 
due anni;<strong> conta molto di più </strong>ciò che ci si <strong>attende</strong> succeda nell'arco dei 30 anni in termini di crescita dell'economia e capacità della banca centrale di controllare l'inflazione.</div><div>Fare previsioni, soprattutto se diverse da quelle del "mercato" è 
molto difficile, soprattutto per periodi superiori a pochi mesi. A 
maggior ragione è molto difficile prevedere correttamente ciò che 
succederà in un periodo di tempo così lungo.</div><div><br></div><div>Al di là delle previsioni, sono <strong>tre le cose</strong> che ci possono davvero aiutare nella scelta del mutuo:</div></blockquote>










<ol>
<ol><li>sapere che <strong>in media </strong>i mutui a tasso fisso 
sono più costosi dei mutui a tasso variabile: è il prezzo 
dell'assicurazione che si acquista per proteggersi dal rischio di un 
aumento dei tassi e, quindi, da un incremento delle rate;</li><li>la possibilità di<strong> rinegoziare</strong> il mutuo <strong>con la nostra banca o</strong> passando a un'<strong>altra banca</strong> con una "<strong>surroga</strong>"
 se abbiamo sottoscritto un mutuo a tasso fisso che si rivela 
successivamente "molto costoso" perché i tassi a lungo termine 
diminuiscono notevolmente.</li><li><strong>un'attenta pianificazione</strong> delle proprie 
finanze, solo in questo modo saremo sempre in grado di restituire 
regolarmente il prestito fronteggiando tempestivamente variazioni della 
rata, senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.</li></ol>

</ol></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 13:50:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER AMMINISTRATORI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><div>Il <strong>2024</strong> segna una svolta significativa per la gestione condominiale in Italia. </div><div>L’aggiornamento normativo, apporta <strong>modifiche sostanziali </strong>che influenzano tanto gli amministratori di condominio quanto i condòmini. &nbsp;Questi cambiamenti, mirati a migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei condomini, implicano un <strong>aggiornamento delle competenze</strong> e un adattamento alle nuove responsabilità per gli amministratori.</div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">L'amministratore come mediatore</span></div><div>Con la riforma del 2024, l’amministratore di condominio assume un <strong>ruolo chiave come mediatore. </strong><span class="fs12lh1-5">Questo nuovo ruolo implica una </span><strong class="fs12lh1-5">responsabilità maggiore nella risoluzione dei conflitti.</strong><span class="fs12lh1-5"> L’amministratore diventa così un punto di riferimento essenziale non solo per questioni amministrative, ma anche per facilitare il dialogo e &nbsp;la comprensione reciproca tra i condòmini.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs20lh1-5">Nuove responsabilità e compiti</span></div><div><br></div><div>Gli &nbsp;amministratori dovranno ora gestire aspetti più articolati, come la &nbsp;manutenzione degli immobili, la sicurezza, l’efficienza energetica e la &nbsp;gestione finanziaria, oltre alle questioni legali e fiscali sempre più &nbsp;complesse.</div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Cambiamenti nel regolamento condominiale</span></div><div>Modifiche alle Tabelle Millesimali e regolamenti</div><div>Le <strong>tabelle millesimali</strong>, fondamentali per la ripartizione delle spese condominiali, subiscono importanti modifiche nel 2024. </div><div>Queste &nbsp;modifiche mirano a riflettere più accuratamente la realtà attuale dei &nbsp;condomini, considerando aspetti come le variazioni nella struttura degli &nbsp;edifici o l’uso degli spazi comuni. Gli amministratori di condominio &nbsp;devono ora assicurarsi che le <strong>tabelle millesimali siano aggiornate e conformi alla nuova normativa</strong>, evitando così disuguaglianze nella distribuzione delle spese tra i condòmini.</div><div><br></div><div>Questa &nbsp;revisione implica un’analisi dettagliata e, in alcuni casi, la &nbsp;riconsiderazione dei valori millesimali assegnati a ciascuna unità &nbsp;immobiliare. Le modifiche possono essere necessarie per vari motivi, tra &nbsp;cui ristrutturazioni, cambiamenti nell’uso delle aree comuni o &nbsp;aggiornamenti tecnologici dell’edificio. </div><div><br></div><div>L’obiettivo è <strong>garantire che ogni condomino contribuisca equamente alle spese comuni</strong>, proporzionalmente al valore della propria unità immobiliare nel contesto dell’intero edificio.</div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Gestione delle spese e assemblee condominiali</span></div><div>Il 2024 introduce anche cambiamenti significativi nella <strong>gestione delle spese condominiali</strong>. </div><div>La &nbsp;ripartizione delle spese per le parti comuni è ora basata sui millesimi &nbsp;di proprietà, un sistema che mira a rendere più giusta la distribuzione &nbsp;dei costi tra i condòmini. <span class="fs12lh1-5">Questo approccio richiede un’attenta valutazione delle spese ordinarie e straordinarie, garantendo che ciascun condomino paghi una quota proporzionata al suo interesse nell’edificio.</span></div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Nuove soglie e regole per il condominio</span><br></div><div><span class="fs20lh1-5">Aumento della soglia per la costituzione di un condominio</span></div><div>La decisione di <strong>innalzare la soglia minima per la costituzione di un condominio da 5 a 9 unità</strong> &nbsp;rappresenta un cambiamento significativo nella normativa condominiale &nbsp;del 2024. Questo aggiornamento ha implicazioni profonde, in particolare &nbsp;per gli edifici più piccoli. </div><div>Il cambiamento mira a <strong>ridurre il carico amministrativo e le complessità gestionali</strong> in strutture con un numero ridotto di unità abitative.</div><div>In edifici con meno di nove unità, le sfide legate alla gestione &nbsp;condominiale e alla ripartizione delle spese possono essere maggiori, &nbsp;spesso a causa della mancanza di una struttura formale di &nbsp;amministrazione.</div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs20lh1-5">Nuove regole per la detrazione fiscale e Bonus Edilizi</span></div><div>Il 2024 introduce <strong>modifiche sostanziali ai bonus edilizi</strong>, con una <strong>riduzione del superbonus dal 90% al 70% </strong>e cambiamenti nella cessione del credito. </div><div>Questa revisione dei bonus edilizi mira a <strong>bilanciare gli incentivi fiscali con le esigenze di bilancio pubblico</strong>. &nbsp;Le modifiche potrebbero influenzare la decisione dei condòmini e degli &nbsp;amministratori riguardo ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione &nbsp;energetica.</div><div>In parallelo, la <strong>nuova direttiva sulle case green</strong> allenta alcuni vincoli per i singoli immobili, promuovendo iniziative ecologiche e sostenibili. </div><div>Questo cambiamento è in linea con un <strong>crescente interesse verso l’edilizia sostenibile</strong> e l’efficienza energetica. </div><div>Gli &nbsp;amministratori di condominio dovranno essere informati su queste nuove &nbsp;opportunità per guidare i condòmini nelle scelte più vantaggiose e &nbsp;sostenibili.</div><div>Le nuove soglie e regole introdotte nel 2024 &nbsp;rappresentano un passo importante verso una gestione condominiale più &nbsp;efficace e sostenibile. Gli amministratori di condominio e i condòmini &nbsp;devono essere <strong>consapevoli di questi cambiamenti</strong> per gestire al meglio il condominio in questo nuovo panorama normativo.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:53:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PIANO SALVA CASA]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">PIANO SALVA CASA</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il "Piano Salva Casa" di Matteo Salvini, noto anche come il "Decreto Salva Casa," è una misura proposta dal governo italiano per affrontare il problema delle esecuzioni immobiliari e delle aste giudiziarie che coinvolgono le abitazioni principali di molte famiglie italiane. Questo piano mira a proteggere i proprietari di case in difficoltà economiche, permettendo loro di evitare lo sfratto e mantenere la proprietà della loro abitazione. Ecco alcuni punti chiave del piano:</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Quando Andrà in Vigore?</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il decreto è stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, per entrare pienamente in vigore, deve completare l'iter legislativo, che include l'approvazione definitiva da parte del Parlamento italiano. Le tempistiche esatte possono variare, ma si prevede che il piano entrerà in vigore nei mesi successivi alla sua pubblicazione ufficiale.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Cosa Prevede il Piano Salva Casa?</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il Piano Salva Casa include una serie di misure destinate a proteggere i proprietari di case e a ridurre il numero di esecuzioni immobiliari:</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Moratoria sui Pignoramenti:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Introduce una moratoria temporanea sui pignoramenti delle prime case per le famiglie in difficoltà economiche. Questo significa che le esecuzioni immobiliari vengono sospese per un determinato periodo, dando ai proprietari più tempo per rimettersi in piedi finanziariamente.</span></div></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Rinegoziazione del Debito:</span></b></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">Prevede la possibilità di rinegoziare il mutuo con la banca o con altri creditori per trovare soluzioni sostenibili per il pagamento del debito residuo.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Acquisto dell'Immobile da Parte di Enti Pubblici:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Permette agli enti pubblici o alle società di edilizia residenziale pubblica di acquistare l'immobile oggetto di pignoramento, per poi concederlo in affitto al precedente proprietario. Questo garantisce che la famiglia possa continuare a vivere nella propria casa, anche se non ne è più proprietaria.</span></div></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Sostegno alle Famiglie in Difficoltà:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Introduce misure di supporto economico e sociale per le famiglie che rischiano di perdere la loro abitazione principale. Questo può includere contributi per l'affitto o altre forme di assistenza finanziaria.</span></div></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Incentivi per le Banche:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Fornisce incentivi alle banche per favorire la rinegoziazione dei mutui e per evitare di procedere con le esecuzioni immobiliari.</span></div></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Obiettivi del Piano</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il principale obiettivo del Piano Salva Casa è quello di prevenire lo sfratto delle famiglie in difficoltà economiche, mantenendo la stabilità sociale e riducendo il numero di abitazioni vuote derivanti dalle esecuzioni immobiliari. Il piano mira anche a ridurre il carico sui tribunali e sui servizi sociali, che spesso devono gestire le conseguenze delle esecuzioni immobiliari.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">NEL PIANO SALVA CASA E' PREVISTO ANCHE:</span></b></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Regolarizzazione delle Difformità Edilizie</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il "Piano Salva Casa" include misure per affrontare le difformità edilizie degli immobili, ovvero le irregolarità nelle costruzioni che non rispettano i permessi edilizi o le normative urbanistiche. Ecco le principali disposizioni:</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Sanatoria Edilizia per Difformità Semplici:</span></b></div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il piano prevede la possibilità di sanare le difformità edilizie non gravi, permettendo ai proprietari di regolarizzare la loro situazione con una procedura semplificata. Questa sanatoria riguarda principalmente le piccole difformità che non compromettono la sicurezza strutturale dell'edificio e che non violano in modo significativo le norme urbanistiche e paesaggistiche.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Procedura di Sanatoria:</span></b></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">I proprietari devono presentare una domanda di sanatoria presso l'ufficio tecnico del comune di residenza, allegando la documentazione necessaria che attesti le difformità e le misure correttive proposte. La domanda deve includere una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che descriva le difformità e confermi che le stesse non compromettono la sicurezza dell'edificio. Il comune esaminerà la domanda e, se le difformità sono considerate sanabili, rilascerà un provvedimento di sanatoria previo pagamento di una sanzione amministrativa.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Pagamento della Sanzione:</span></b></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">I proprietari che richiedono la sanatoria devono pagare una sanzione pecuniaria. L'importo della sanzione varia in base alla gravità delle difformità e alla dimensione dell'immobile.La sanzione è ridotta se la domanda di sanatoria viene presentata entro un termine stabilito dalla legge.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Condizioni per la Sanatoria:</span></b></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">Le difformità edilizie devono essere state realizzate entro una certa data stabilita dal decreto.Non possono essere sanate difformità che violano in modo significativo le norme di sicurezza, igienico-sanitarie, o che siano in contrasto con i vincoli paesaggistici e ambientali.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Benefici della Sanatoria:</span></b></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">Una volta ottenuta la sanatoria, l'immobile viene considerato conforme alle normative urbanistiche ed edilizie, consentendo ai proprietari di vendere, affittare o ristrutturare l'edificio senza problemi legali.</span></blockquote></div><div><br></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">La regolarizzazione delle difformità può anche aumentare il valore dell'immobile e facilitare l'accesso ai finanziamenti bancari.</span></blockquote></div><div><blockquote><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Tempistiche e Attuazione</span></b></div><div><hr></div></blockquote></div><div><blockquote><span class="fs12lh1-5 cf1">Le specifiche tempistiche per l'entrata in vigore delle disposizioni di sanatoria dipendono dal completamento dell'iter legislativo e dalla pubblicazione dei decreti attuativi.</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">È consigliabile tenere d'occhio le comunicazioni ufficiali del governo e consultare professionisti del settore edilizio per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate .</span></blockquote></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 17:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[TABELLE MILLESIMALI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><blockquote><div><span class="fs20lh1-5"><b>TABELLE MILLESIMALI</b></span></div>Le &nbsp;tabelle millesimali sono strumenti essenziali nella gestione di un &nbsp;condominio, utilizzati per definire e regolamentare la ripartizione &nbsp;delle spese comuni e i diritti di voto nelle assemblee condominiali. &nbsp;Questi valori sono espressi in millesimi (da cui il nome) e &nbsp;rappresentano la quota di proprietà di ogni unità abitativa rispetto al &nbsp;totale dell'edificio.</blockquote><br><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Cos'è una Tabella Millesimale?</b></span></div>Una &nbsp;tabella millesimale è un documento che attribuisce a ciascun &nbsp;appartamento o unità immobiliare una quota proporzionale (espressa in &nbsp;millesimi) rispetto all'intero edificio. La somma di tutte le quote &nbsp;millesimali deve essere pari a 1.000 o 10.000 (a seconda della &nbsp;consuetudine).</blockquote><br><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Come si Calcolano i Millesimi?</b></span></div>I millesimi vengono calcolati in base a vari fattori, tra cui:</blockquote><br><blockquote>Superficie &nbsp;e Volumetria: La dimensione dell'unità immobiliare è uno dei criteri &nbsp;principali. Si considerano sia la superficie in metri quadrati sia il &nbsp;volume.<br>Ubicazione: La posizione dell'appartamento &nbsp;all'interno dell'edificio influisce sul calcolo dei millesimi. Un'unità &nbsp;al piano terra potrebbe avere una valutazione diversa rispetto a una ai &nbsp;piani superiori.</blockquote><blockquote><br></blockquote><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Esposizione e Luminosità:</b></span><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;L'orientamento e la quantità di luce naturale possono incrementare o &nbsp;ridurre il valore millesimale di un'unità.</span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Caratteristiche &nbsp;Specifiche:</b></span><span class="fs12lh1-5"> Elementi come balconi, terrazze, giardini privati o la &nbsp;presenza di particolari finiture possono modificare la quota &nbsp;millesimale.</span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Tipi di Tabelle Millesimali</b></span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Tabella &nbsp;Generale: </span></b><span class="fs14lh1-5">Include tutte le unità immobiliari e le suddivide in base &nbsp;alla loro quota di proprietà sul totale dell’edificio.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Tabella &nbsp;Speciale: </span></b><span class="fs14lh1-5">Specifica per particolari spese condominiali (ascensore, &nbsp;riscaldamento, manutenzione di aree specifiche). Per esempio, &nbsp;l'ascensore potrebbe avere una tabella millesimale che esclude le unità &nbsp;al piano terra.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Tabella di Proprietà: </span></b><span class="fs14lh1-5">Riguarda la proprietà individuale delle singole unità in relazione all'edificio nel suo complesso.</span></div></blockquote><div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul></ul></div><blockquote><div><b><span class="fs14lh1-5">Utilità delle Tabelle Millesimali</span></b></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Ripartizione &nbsp;delle Spese: </span></b><span class="fs14lh1-5">Le spese condominiali comuni (manutenzione, riscaldamento, &nbsp;pulizia, ecc.) vengono suddivise tra i condomini in base ai millesimi &nbsp;di proprietà.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Diritti di Voto: </span></b><span class="fs14lh1-5">In molte decisioni &nbsp;condominiali, il diritto di voto in assemblea è proporzionale ai &nbsp;millesimi posseduti da ciascun condomino.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs14lh1-5">Trasparenza &nbsp;e Giustizia: </span></b><span class="fs14lh1-5">Forniscono una base oggettiva per la suddivisione delle &nbsp;spese, riducendo i potenziali conflitti tra i condomini.</span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Responsabilità dell'Amministratore di Condominio</b></span></div><div>L'amministratore &nbsp;di condominio ha un ruolo chiave nella gestione e nel buon &nbsp;funzionamento di un edificio condominiale. Questo ruolo comporta una &nbsp;serie di responsabilità legali, amministrative e organizzative.</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Principali Compiti dell'Amministratore</b></span></div><div>Gestione delle Spese e delle Finanze:</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Predisposizione del Bilancio</b></span>: Preparare e presentare il rendiconto annuale delle spese e dei ricavi condominiali.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Riscossione &nbsp;delle Quote</b></span>: Raccogliere le quote condominiali dai proprietari e &nbsp;gestire i fondi per pagare i fornitori e le spese comuni.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Gestione dei Fondi di Riserva</b></span>: Amministrare i fondi destinati alla manutenzione straordinaria o alle emergenze.</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5">Manutenzione e Sicurezza:</span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Manutenzione &nbsp;Ordinaria:</b></span> Organizzare e supervisionare le attività di manutenzione &nbsp;ordinaria come la pulizia, la manutenzione del giardino, ecc.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Manutenzione Straordinaria</b></span>: Gestire interventi più complessi e costosi, come riparazioni strutturali o sostituzione di impianti.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Controllo &nbsp;della Sicurezza:</b></span> Garantire che l'edificio rispetti le normative di &nbsp;sicurezza vigenti, come la prevenzione incendi e la sicurezza degli &nbsp;ascensori.</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Gestione dei Rapporti con i Condomini:</b></span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Convocazione &nbsp;delle Assemblee:</b></span> Convocare e presiedere le assemblee condominiali, &nbsp;redigere i verbali e assicurarsi che le decisioni prese siano messe in &nbsp;atto.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Mediazione dei Conflitti: </b></span>Intervenire per &nbsp;risolvere eventuali conflitti tra i condomini o tra i condomini e il &nbsp;condominio stesso.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Informazione e Trasparenza:</b></span> Fornire ai condomini tutte le informazioni rilevanti sulle attività e sulle spese del condominio.</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Gestione Legale e Normativa:</b></span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Conformità Normativa: </b></span>Assicurarsi che il condominio rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Contratti e Fornitori: </b></span>Negoziare e gestire i contratti con i fornitori di servizi e con le imprese di manutenzione.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Assicurazioni:</b></span> Gestire le polizze assicurative del condominio, garantendo adeguata copertura per danni o responsabilità.</div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Compiti Specifici e Deleghe:</b></span></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Registrazione &nbsp;e Conservazione dei Documenti: Mantenere aggiornato il registro delle &nbsp;anagrafiche condominiali e conservare i documenti rilevanti.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Delega &nbsp;di Funzioni: Se necessario, delegare alcune funzioni ad altri &nbsp;professionisti (come tecnici o avvocati) per garantire una gestione &nbsp;ottimale.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Requisiti Legali per l'Amministratore</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Requisiti Formativi: Deve possedere competenze specifiche e, se richiesto, una formazione professionale adeguata.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Requisiti di Onorabilità: Non deve avere precedenti penali o essere interdetto dall'esercizio della professione.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Nomina e Durata: È nominato dall'assemblea condominiale e il mandato è solitamente annuale, rinnovabile.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Responsabilità dell'Amministratore</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Responsabilità Civile: Risponde per eventuali danni causati da negligenza o cattiva gestione.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Responsabilità &nbsp;Penale: Può essere perseguibile per violazioni delle leggi, come la &nbsp;mancata manutenzione degli impianti che causano danni o incidenti.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Responsabilità &nbsp;Fiscale: Deve gestire le finanze del condominio in modo corretto e &nbsp;trasparente, evitando evasione fiscale o irregolarità contabili.</span></li></ul></div></blockquote><div><br></div><blockquote><div><span class="fs14lh1-5"><b>Perché Sono Importanti?</b></span></div><div>Le &nbsp;tabelle millesimali e il ruolo dell'amministratore sono fondamentali &nbsp;per il funzionamento armonioso di un condominio. Le tabelle garantiscono &nbsp;una ripartizione equa delle spese e dei diritti di voto, mentre &nbsp;l'amministratore assicura una gestione efficiente e conforme alle &nbsp;normative, risolvendo i problemi quotidiani e mantenendo la pace e la &nbsp;sicurezza tra i residenti. </div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 12:38:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quanto incide lo spread sui mutui?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><blockquote><div>Quanto incide lo spread sui mutui, cosa potrebbe cambiare per chi ha il tasso variabile?</div><div>L'andamento positivo della Borsa italiana si accompagna a una stabilità dello spread tra Btp e Bund, ma cosa significa esattamente? E come influisce questo sui mutui? </div><div><br></div><div><div><div role="main"><article><div>Nell’odierna dinamica dei mercati finanziari, <strong>l’andamento positivo della Borsa italiana</strong> si accompagna a una <strong>stabilità dello spread</strong> &nbsp;tra i titoli di Stato italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund). Questo &nbsp;scenario, delineato dall’apertura dei mercati telematici, riveste &nbsp;particolare interesse per gli investitori e per coloro che hanno in &nbsp;corso mutui o stanno valutando l’opportunità di sottoscriverne uno. Ma &nbsp;cosa significa esattamente questa combinazione di fattori e come può &nbsp;influenzare i mutuatari? </div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Borsa in rialzo e spread stabile: cosa significa</b></span></div><div> </div><div>L’avvio positivo per Piazza Affari si traduce in un <strong>aumento dell’indice Ftse Mib dello 0,55%</strong>, mentre l’Ftse All Share registra un incremento dello 0,54%. Questo dato suggerisce un <strong>clima di fiducia e ottimismo</strong> degli operatori nei confronti dell’economia italiana e delle prospettive delle aziende quotate in Borsa.</div><div><br></div><div> </div><div>Un mercato azionario in rialzo può essere interpretato come un segnale di buona salute economica, con potenzia<strong>li impatti positivi</strong> sull’occupazione, sugli investimenti e sul reddito delle famiglie. <span class="fs12lh1-5">Parallelamente, </span><strong class="fs12lh1-5">lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi </strong><span class="fs12lh1-5">registrato &nbsp;il 6 giugno 2024, termometro della percezione di rischio degli &nbsp;investitori nei confronti del debito sovrano italiano, si mantiene </span><strong class="fs12lh1-5">stabile</strong><span class="fs12lh1-5"> rispetto alla chiusura del 5 giugno, attestandosi a </span><strong class="fs12lh1-5">130 punti bas</strong><span class="fs12lh1-5">e. Questo nonostante l’atteso taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (Bce), &nbsp;confermando un certo grado di fiducia degli investitori nella solidità &nbsp;finanziaria dell’Italia nonostante il contesto di incertezza legato alla &nbsp;politica monetaria europea.</span></div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ma quali sono le implicazioni di questo scenario per chi ha o intende richiedere un mutuo?</b></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Come spread e mercati azionari influiscono sui mutui</b></span></div><div><br></div><div> </div><div>Un mercato azionario in crescita può favorire <strong>condizioni di finanziamento più favorevoli</strong>, poiché le banche possono essere più propense a concedere prestiti a condizioni più vantaggiose quando l’ambiente economico è positivo e le prospettive di rimborso sono migliori.</div><div> </div><div>D’altra parte, la stabilità dello spread tra i Btp e i Bund può mantenere <strong>costanti i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile</strong>, offrendo agli acquirenti una maggiore prevedibilità sui costi finanziari nel medio termine. <span class="fs12lh1-5">Tuttavia, è importante notare che altri fattori, come le decisioni di &nbsp;politica monetaria della Bce o l’evolversi della situazione economica &nbsp;globale, possono influenzare ulteriormente le condizioni di mercato e, &nbsp;di conseguenza, le condizioni di finanziamento. Pertanto, coloro che &nbsp;sono</span><strong class="fs12lh1-5"> interessati a ottenere un mutuo</strong><span class="fs12lh1-5"> dovrebbero &nbsp;monitorare attentamente l’andamento dei mercati finanziari e consultare &nbsp;esperti finanziari per valutare le migliori opzioni disponibili. </span><span class="fs12lh1-5">È vero che l’attuale combinazione di una Borsa in rialzo e uno spread &nbsp;stabile offre un contesto relativamente positivo per coloro che sono &nbsp;coinvolti nel settore immobiliare e nel mercato dei mutui. Tuttavia, è &nbsp;fondamentale mantenere una visione d’insieme e </span><strong class="fs12lh1-5">considerare tutti gli elementi</strong><span class="fs12lh1-5"> che possono influenzare le condizioni di finanziamento al fine di prendere decisioni informate e prudenti.</span></div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Quanto incide lo spread sul mutuo?</b></span></div><div> </div><div>Lo spread, che rappresenta la differenza di rendimento tra i titoli &nbsp;di Stato di paesi considerati più sicuri (come i Bund tedeschi) e quelli &nbsp;di paesi considerati più rischiosi (come i Btp italiani), <strong>può influenzare direttamente le condizioni di finanziamento dei mutui</strong> in diversi modi. <span class="fs12lh1-5">Per esempio, lo spread </span><strong class="fs12lh1-5">può influenzare i tassi di interesse sui mutui</strong><span class="fs12lh1-5">, &nbsp;in particolare quelli a tasso variabile. Se lo spread si amplia, le &nbsp;banche potrebbero aumentare i tassi di interesse sui mutui per &nbsp;compensare il maggior rischio associato al finanziamento. Al contrario, &nbsp;se lo spread si restringe, le banche potrebbero essere più propense a &nbsp;offrire tassi di interesse più bassi. Di conseguenza, le fluttuazioni &nbsp;dello spread possono rendere </span><strong class="fs12lh1-5">meno prevedibili i pagamenti mensili dei mutui a tasso variabile</strong><span class="fs12lh1-5">, &nbsp;poiché i tassi di interesse possono variare in base alla dinamica del &nbsp;mercato. Questo può rappresentare una fonte di incertezza per i &nbsp;mutuatari che preferiscono avere una maggiore stabilità nei loro &nbsp;pagamenti. </span><span class="fs12lh1-5">Inoltre, poiché i mutui sono finanziamenti a lungo termine, anche una piccola variazione nei tassi di interesse può avere un </span><strong class="fs12lh1-5">impatto significativo sul costo totale del mutuo</strong><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;nel corso degli anni. Un aumento dello spread può quindi tradursi in un &nbsp;aumento del costo complessivo del mutuo per il mutuatario e può rendere &nbsp;più difficile per alcuni mutuatari ottenere finanziamenti o portare a &nbsp;una riduzione dell’importo massimo le banche sono disposte a concedere. &nbsp;Ciò può </span><strong class="fs12lh1-5">limitare l’accessibilità al credito</strong><span class="fs12lh1-5"> per coloro che cercano di acquistare una casa o di ristrutturare un prestito esistente.</span></div><div><br></div><div><a href="https://quifinanza.it/economia/borsa-spread-mutui-6-giugno-2024/824641/" target="_blank" class="imCssLink">fonte originaria</a></div><div><br></div></article></div></div><div> 				 					</div><div> 		<aside> &nbsp;&nbsp;</aside>		</div><div> 	</div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 09:55:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[E' POSSIBILE INSTALLARE UNA TELECAMERA IN CONDOMINIO?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><blockquote>Per installare telecamere nelle parti comuni di un condominio (ingresso,
 scale, autorimesse, vialetti, ecc.) è necessario che l’assemblea 
approvi a maggioranza, dei presenti e dei millesimi condominiali, la 
proposta. In seguito all’installazione è <span class="fs12lh1-5">necessario posizionare in modo ben visibile uno o più cartelli per 
informare della presenza delle telecamere. Il cartello deve riportare:</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote>
<ul>
<li>Il nome di chi effettua la registrazione;</li>
<li>Il motivo della registrazione;</li>
<li>Il periodo di conservazione della registrazione delle immagini che salvo casi particolari non può essere superiore a 24/48 ore;</li>
<li>I diritti di chi viene ripreso.</li></ul><div><br></div><div><div>Le immagini delle telecamere condominiali possono essere visionate 
dall’amministratore di condominio o se diverso, dal soggetto che 
l’assemblea ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati. Per
 evitare abusi, i singoli condomini hanno diritto di visionare le 
riprese su richiesta scritta all’amministratore e per motivi specifici, 
furto, danneggiamento ecc. La visione deve avvenire sotto il controllo 
dell’amministratore ed a seguito di denuncia alle forze dell’ordine. </div><div><br></div>
<div><span class="fs16lh1-5"><b>Si possono installare telecamere in condominio senza autorizzazione?</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/1DECRETOING.jpg"  title="" alt="" width="683" height="313" /><span class="fs16lh1-5"><b><br></b></span></div><div><br></div>
<div>La risposta a questa domanda è <span class="fs12lh1-5"><b>Sì!</b></span> Il singolo condomino può 
installare telecamere a tutela della propria sicurezza nelle aree 
condominiali senza alcuna autorizzazione, a precise condizioni:</div><div><br></div>
<ol>
<li>La telecamera installata sulla parete del pianerottolo deve inquadrare solo la porta di accesso di proprietà;</li>
<li>Se la telecamera è posta in alto sopra la porta, deve essere rivolta
 verso lo zerbino, senza inquadrare altre parti condominiali;</li>
<li>Se la telecamera è installata nell’autorimessa, deve inquadrare il proprio posto auto.</li>
</ol>
<div><br></div><div>In tutti i casi l’installazione deve essere finalizzata alla tutela 
della propria sicurezza, senza violare la privacy degli altri condomini.
 L’installazione delle telecamere in condominio del singolo, non è 
soggetta all’affissione di cartelli.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs16lh1-5"><b>Quando le telecamere violano la privacy?</b></span></div>
<div>Le telecamere devono essere installate nel rispetto delle normative 
sulla privacy, le riprese non devono interferire nella vita privata 
degli altri, per non incorrere nel reato previsto dall’art. 615 bis c.p. ad esempio non è possibile:</div><div><br></div>
<ul>
<li>Riprendere luoghi pubblici (strade, piazze, parchi), salvo che la 
videoregistrazione non sia autorizzata per comprovati motivi di 
sicurezza, Corte di Cassazione sentenza n. <span class="fs12lh1-5 ff1">20527/2019</span>.</li>
<li>Effettuare riprese su aree private dei vicini, come terrazzi, balconi, giardini, abitazioni;</li>
<li>Divulgare le immagini di terzi con qualsiasi mezzo.</li>
</ul><div><br></div>
<div>Come indicato dal Garante della privacy: “<em>L’attività di 
videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di
 minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e
 dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati 
trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle
 finalità perseguite.” </em></div></div><div><em><br></em></div><div>Se il tuo vicino ha installato delle telecamere in aree condominiali, 
quali ad esempio il pianerottolo, il garage ecc. che non rispettano la 
tua privacy, hai due possibili soluzioni: chiedere che vengano orientate
 diversamente; In alternativa se non ottieni i risultati sperati, non ti
 resta che presentare una denuncia per violazione della privacy.<em><br></em></div><div><br></div><div><a href="https://www.airdomus.com/blog-casa/condominio/telecamere-in-condominio/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 May 2024 17:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.anzuinicondominio.it/blog/files/TELECAMERA_04_24_thumb.jpg" length="43246" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.anzuinicondominio.it/blog/?e--possibile-installare-una-telecamera-in-condominio-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VIA LIBERA ALLE CASE GREEN]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><blockquote>L’Europa fa un salto concreto verso la sostenibilità con<strong> l’approvazione della Direttiva Case Green</strong>. In futuro ci saranno <strong>edifici più efficienti, bollette più leggere e un decisivo taglio alle emissioni</strong>.</blockquote><blockquote><br></blockquote><blockquote><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/Il-Parlamento-Europeo-approva-la-Direttiva-Case-Green.jpg"  title="" alt="" width="750" height="500" /><br></blockquote><blockquote><br></blockquote><blockquote><header><div><nav><div>
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														<article>

	
	
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		</div><div>Il Parlamento UE approva la Direttiva Case Green: ecco cosa prevede</div><div><br></div><div>

</div><div>L’Europa fa un salto concreto verso la sostenibilità con<strong> l’approvazione della Direttiva Case Green</strong>. In futuro ci saranno <strong>edifici più efficienti, bollette più leggere e un decisivo taglio alle emissioni</strong>. La misura si avvia ora verso un’adozione rapida, dopo l’ultimo formale passaggio al Consiglio UE. </div><div>



</div><div>La transizione energetica si appresta ad entrare nel vivo con misure 
concrete. Questo voto rappresenta un significativo passo avanti verso la
 realizzazione di <strong>un’Europa più sostenibile ed efficiente </strong>dal
 punto di vista energetico, segnando una pietra miliare nella lotta 
contro il cambiamento climatico e per la sicurezza energetica del 
continente.</div><div><br></div><div>



</div><div>Approvata la Direttiva Case Green: come cambiano le regole dell’edilizia </div><div>



</div><div>Con il voto espresso oggi dal Parlamento europeo (370 voti 
favorevoli, 199 contrari, 46 astenuti), il provvedimento si avvia verso 
una veloce <strong>adozione</strong> dopo un passaggio, solamente formale, al Consiglio Ue.</div><div>



</div><div>La direttiva appena approvata propone: </div><div>



<ul>
<li>un <strong>piano ambizioso di ristrutturazione degli edifici</strong> residenziali, incentrato sui meno performanti dal punto di vista energetico; </li>



<li>prevede la <strong>fine degli incentivi per le caldaie a metano</strong> e sostiene l’adozione di sistemi ibridi, come la combinazione di caldaie e pompe di calore, e l’elettrificazione. </li>



<li>stabilisce per gli Stati membri l’obiettivo di ridurre il consumo 
medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 
2030 e del 20-22% entro il 2035, fino all’ambizioso <strong>obiettivo emissioni zero entro il 2050</strong>.</li>



<li>per gli immobili non residenziali, è richiesta una ristrutturazione 
del 16% degli edifici più inefficienti entro il 2030 e del 26% entro il 
2033. </li>



<li>si prevede l’abbandono progressivo dei combustibili fossili: <strong>le caldaie a gas saranno proibite dal 2040</strong>, con un divieto sugli incentivi per la loro installazione che scatterà già dal prossimo anno. </li>



<li>si prevede anche una <strong>nuova APE</strong> che includerà ora un
 indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale. 
L’attestato APE avrà una validità limitata a soli 5 anni per gli edifici
 con classe inferiore alla D;</li>



<li>verrà inoltre introdotto il <strong>potenziale di riscaldamento globale (GWP</strong>), un parametro essenziale per valutare l’impatto delle emissioni di gas serra associate all’edificio.</li>



<li>verrà revisionata la classe energetica: la <strong>classe A</strong>
 sarà riservata agli edifici a emissioni zero, con la possibilità di 
aggiungere dei “+” alla classe A per gli edifici che utilizzano fonti 
energetiche rinnovabili introduce un ulteriore livello di 
differenziazione, premiando le soluzioni più avanzate in termini di 
sostenibilità. Al contrario, la classe G attesterà le prestazioni 
peggiori, segnalando gli edifici meno efficienti e più inquinanti.</li>
</ul>



</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici </b></span></div><div>



</div><div>Un passo importante previsto dalla direttiva è <strong>l’installazione obbligatoria</strong> di impianti fotovoltaici su tutti i <strong>nuovi immobili non residenziali</strong> <strong>con superficie utile superiore a 250 mq a partire dal 2027.</strong>
 Tuttavia, la questione dei finanziamenti per sostenere queste misure 
rimane aperta, con l’UE che per ora non ha previsto nuove risorse, 
lasciando agli Stati membri la responsabilità di trovare le necessarie 
coperture finanziarie. </div><div>



</div><div>I prossimi passi </div><div><br></div><div>



</div><div>Dopo l’approvazione del Parlamento, la<strong> Direttiva Case Green </strong>attende
 ora l’ultima ratifica del Consiglio UE. Una volta pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, entrerà in vigore dopo venti 
giorni, dando ai Paesi membri due anni di tempo per incorporarla nel 
proprio quadro legislativo nazionale.</div><div><br></div><div><a href="https://www.immobiliare.it/news/il-parlamento-ue-approva-la-direttiva-case-green-ecco-cosa-prevede-193237/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJbPOQbmPxVuS46_-ypGpyQKlhLzYvKLC1amKRILLixBNfsqHPQbD1BoClz4QAvD_BwE" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></div><div></div><div></div></article></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:55:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RITENUTA BONIFICI PER BONUS FISCALI EDILIZI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><blockquote><div><div>Dal 1° Marzo 2024 è operativa una delle misure restrittive che la Legge di Bilancio per il 2024 ha inserito in materia di Superbonus e bonus edilizi.</div></div><div>La ritenuta si &nbsp;applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o &nbsp;connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad <strong>esempio bonus mobili, Superbonus, ecc.</strong>).</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">La &nbsp;ritenuta sul bonifico parlante è stata introdotta, con un'aliquota del &nbsp;10%, dalla manovra estiva del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e &nbsp;la competitività economica (DL 78/2010).</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>Successivamente la manovra correttiva del 2011 (DL 98/2011) ha abbassato la ritenuta al 4%.</div><div><br></div><div>Infine la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha elevato dal 4% all'8% l'aliquota della ritenuta sui bonifici.</div><div><br></div><div>In &nbsp;particolare l'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, rubricato "Contrasto &nbsp;di interessi" recita che le banche e le Poste Italiane S.p.a. <strong>operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari</strong>, &nbsp;con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi &nbsp;ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri &nbsp;deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</div><div><br></div><div>La situazione è rimasta invariata per molto tempo ma <strong>da oggi la situazione cambia.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>L'articolo 1, al comma 88, della Legge di Bilancio 2024, ha modificato l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, <strong>portando &nbsp;dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui &nbsp;redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti &nbsp;relativi ai bonifici per i bonus edilizi</strong>.</div><div> &nbsp;&nbsp;</div><div>L'Agenzia &nbsp;delle Entrate ha spiegato che la base imponibile sulla quale effettuare &nbsp;la ritenuta deve essere calcolata forfettariamente scorporando &nbsp;dall'importo del bonifico ricevuto il 22% relativo all'imposta Iva. &nbsp;Indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario del &nbsp;bonifico parlante.</div><div><strong class="fs12lh1-5"><br></strong></div><div><strong class="fs12lh1-5">La disposizione si applica a decorrere da oggi 1° marzo 2024. </strong><span class="fs12lh1-5">Le indicazioni precise e dettagliate su come compilare il bonifico parlante sono contenute nella </span><strong class="fs12lh1-5">circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 dell'Agenza delle Entrate</strong><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div><br>► <a href="https://www.condominioweb.com/ritenuta-bonifici-per-bonus-fiscali-edilizi-notizie-dolorose-per-i-condomini.21449" target="_blank" class="imCssLink">Fonte: </a></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 13:26:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.anzuinicondominio.it/blog/?ritenuta-bonifici-per-bonus-fiscali-edilizi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.anzuinicondominio.it/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SCADENZE FISCALI 20244]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><blockquote><em>Importanti novità nel settore fiscale riguardano la dichiarazione &nbsp;dei redditi precompilata, che l’Agenzia delle Entrate renderà &nbsp;disponibile entro il 30 aprile di ogni anno. Cambiano, i termini - dal &nbsp;30 novembre al 30 settembre - per presentare le dichiarazioni in materia &nbsp;di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES, invece, il &nbsp;termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo &nbsp;giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo &nbsp;d'imposta.</em></blockquote><blockquote><em><br></em></blockquote><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><b>Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA</b></span></div> I soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti &nbsp;attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano &nbsp;congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui &nbsp;all'art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, che intendono esercitare l'<strong>opzione per diventare un unico soggetto passivo</strong> denominato “<strong>Gruppo IVA</strong>”, dovranno presentare dal 1º gennaio al 30 settembre 2024 , la “<strong>Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA</strong>”, &nbsp;qualora intendano effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a &nbsp;decorrere dal primo anno successivo, mentre dal 1º ottobre al 31 &nbsp;dicembre &nbsp;2024 per &nbsp;effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a &nbsp;decorrere dal secondo anno successivo.<br> Il <strong>modello</strong>, sottoscritto da tutti i partecipanti, andrà &nbsp;presentato dal rappresentante del Gruppo IVA, utilizzando i servizi &nbsp;telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la &nbsp;presentazione avvengono <strong>esclusivamente in modalità telematica diretta</strong>, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). <div>Split payment</div><div><br></div> Entro il <strong>16 gennaio</strong>, dovrà essere versata l'<strong>IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni</strong> non soggetti passivi IVA a seguito di “<strong>scissione dei pagamenti</strong>”, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.<br> Il pagamento dell’IVA in split payment ha cadenza mensile e deve essere &nbsp;effettuato ogni 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è &nbsp;divenuta esigibile.</blockquote><blockquote><br> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Secondo acconto IRPEF</b></span></div> Per le <strong>persone fisiche</strong>, <strong>titolari di partita IVA</strong>, con <strong>ricavi o compensi fino a 170.000 euro</strong>, è slittato dal 30 novembre 2023 al <strong>16 gennaio 2024</strong> &nbsp;il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui &nbsp;redditi dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023.<br> Con la circolare n. 31/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, &nbsp;puntualizzato che lo slittamento interessa solo il periodo d’imposta &nbsp;2023 e che vi è la possibilità di effettuare il versamento in <strong>cinque rate mensili</strong> di pari importo, a partire <strong>da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese fino a maggio 2024 </strong>(sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo). <div>Imposta sugli intrattenimenti</div><div><br></div> Entro il <strong>16 gennaio</strong>, andrà versata l’imposta sugli &nbsp;intrattenimenti sui proventi derivanti da alcune attività del settore &nbsp;dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi, per le<strong> attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</strong>. <br> Il pagamento della suddetta imposta ha cadenza mensile e deve essere &nbsp;effettuato ogni 16 del mese successivo a quello dell’attività svolta. <div>Versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta</div> Entro il 16 gennaio, il sostituto d’imposta è tenuto a versare, tramite &nbsp;presentazione del modello F24, le ritenute operate su reddito di lavoro &nbsp;autonomo, dipendente, assimilati e redditi diversi corrisposte nel mese &nbsp;di dicembre 2023.<br> Il pagamento delle ritenute ha cadenza mensile e deve essere effettuato ogni 16 del mese successivo a quello del pagamento. <div>Tobin Tax</div><div><br></div> Sempre entro il <strong>16 gennaio</strong>, andrà versata l'<strong>imposta sulle transazioni finanziarie</strong> (cd. <em>Tobin Tax</em>), di cui all'art. 1, comma 491 e ss, della legge n. 228/2012, dovuta: <ul> <li>sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;</li> <li>sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti &nbsp;finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti &nbsp;strumenti, effettuati nel mese precedente;</li> <li>sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari &nbsp;partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della legge n. 228/2012, e &nbsp;sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori &nbsp;mobiliari di cui al successivo comma 492, effettuati nel mese &nbsp;precedente.</li> </ul> <br> Il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie ha cadenza &nbsp;mensile e deve essere effettuato ogni 16 del mese successivo a quello in &nbsp;cui sono state effettuate le transazioni finanziarie.</blockquote><blockquote> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Versamento IVA periodica (mensile o trimestrale)</b></span><strong> </strong></div> Entro il 16 gennaio va effettuata la liquidazione e il pagamento dell’IVA a debito del mese di dicembre 2023.<br> Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ha cadenza mensile o trimestrale a seconda del tipo di contribuente.<br><br></blockquote><blockquote> Occorre, quindi, distinguere tra:</blockquote><blockquote> &nbsp;<ul> <li>contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale &nbsp;IVA a debito vengono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo;</li> <li>contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento &nbsp;dell'imposta vengono effettuati entro il 16 del secondo mese successivo a &nbsp;ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 &nbsp;novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in &nbsp;sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo &nbsp;la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il &nbsp;versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li></ul><br><ul> </ul> <div><span class="fs12lh1-5"><b>Versamenti rateali delle imposte</b></span></div> Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai<strong> titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS</strong> potranno essere versate, oltre che <strong>senza </strong>più la necessità di una previa <strong>opzione</strong> esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, in <strong>rate mensili</strong> &nbsp;di uguale importo, completando i versamenti non più entro il mese di &nbsp;novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della &nbsp;denuncia, bensì entro il<strong> 16 dicembre</strong> del medesimo anno.<br> Inoltre, tutti i contribuenti potranno effettuare i <strong>versamenti rateali</strong> entro il giorno <strong>16 di ciascun mese</strong>.<br> Tali novità <strong>si applicheranno a decorrere</strong> dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.</blockquote><blockquote><br> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Regime speciale IVA MOSS</b></span></div> Entro il <strong>22 gennaio</strong>, si dovrà provvedere alla trasmissione telematica della <strong>dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa</strong> delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e al contestuale <strong>versamento </strong>dell'IVA dovuta in base alla stessa.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'<strong>obbligo di comunicazione</strong> sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi</div> Per cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e &nbsp;INTRA 2-bis) e per le prestazioni di servizi rese / ricevute a / da &nbsp;soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater) &nbsp;effettuate/ ricevute nel mese di dicembre 2023 e nel IV trimestre 2023 &nbsp;si dovrà provvedere entro il <strong>25 gennaio 2024 </strong>alla presentazione dei modelli Intrastat.</blockquote><blockquote><br> Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno <strong>25 del mese successivo al periodo di riferimento</strong>.</blockquote><blockquote> &nbsp;<div>Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale</div> Il<strong> 31 gennaio </strong>è il termine ultimo per la presentazione &nbsp;della “dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale”, &nbsp;contenente l'indicazione del<strong> numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente</strong>, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli <strong>assegni bancari estinti</strong> nel suddetto periodo.</blockquote><blockquote> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Versamento imposta di bollo fatture elettroniche</b></span></div> Entro il <strong>29 febbraio 2024</strong>, vanno versati i bolli inerenti all’<strong>ultimo trimestre 2023</strong>.Qui di seguito si riepilogano le <strong>successive scadenze</strong>. &nbsp;Si precisa che l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta &nbsp;di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo &nbsp;nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il &nbsp;giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.<em><br></em></blockquote><blockquote><br></blockquote><blockquote><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/TABEL.jpg"  title="" alt="" width="1076" height="401" /><br></blockquote><blockquote>(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.<br> (**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo &nbsp;trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro &nbsp;il 30 novembre.</blockquote><blockquote><br> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Modello di comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (Li.pe.)</b></span></div> Entro il <strong>29 febbraio 2024</strong> occorre inviare &nbsp;telematicamente il modello Li.Pe. relativo al IV trimestre 2023. La &nbsp;cadenza di questo adempimento è trimestrale e la scadenza di invio è &nbsp;fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. &nbsp;Di seguito le successive scadenze dell’invio telematico del citato &nbsp;modello dell’anno 2024: <ul> <li>il<strong> 31 maggio 2024</strong> è il termine ultimo per l’invio dei dati LI.PE. del <strong>primo trimestre 2024</strong>;</li> <li>il <strong>30 settembre 2024</strong> è il termine ultimo per l’invio dei dati LI.PE. del <strong>secondo trimestre 2024</strong>;</li> <li>il <strong>2 dicembre 2024</strong> (il 30/11/2024 cade di sabato e il 1/12/2024 cade di domenica) è il termine ultimo per l’invio dei dati LI.PE. del <strong>terzo trimestre 2024</strong>.</li> </ul> <div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Certificazione Unica</b></span></div> Per il periodo d’imposta 2023, i <strong>sostituti d’imposta</strong> devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il <strong>18 marzo</strong> (il 16 marzo 2024 è sabato, quindi il temine slitta al 18 marzo), le certificazioni relative a: <ul> <li>redditi di lavoro dipendente;</li> <li>redditi di lavoro autonomo;</li> <li>e redditi diversi</li> </ul> <br> da <strong>rilasciare al percipiente entro il 18 marzo 2024</strong>. <div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Dichiarazione dei redditi precompilata</b></span></div> Entro il <strong>30 aprile </strong>di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate renderà <strong>disponibile telematicamente</strong> la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente per: <ul> <li>le persone fisiche titolari sia di redditi di lavoro dipendente e pensione, che differenti, nonché</li> <li>i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.</li> </ul> <div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Dichiarazione annuale IVA</b></span></div> La dichiarazione IVA 2024, riguardante l’anno 2023, dovrà essere <strong>presentata</strong> nel periodo compreso <strong>tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 </strong>(art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).<br> La dichiarazione presentata<strong> entro 90 giorni</strong> dalla scadenza del termine risulterà valida, salva l’applicazione delle <strong>sanzioni</strong> previste dalla normativa. La dichiarazione presentata con <strong>ritardo superiore a 90 giorni</strong> si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. <div>Versamento unica soluzione o rata saldo IVA </div> L’<strong>IVA</strong> dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere <strong>versata</strong> entro il <strong>16 marzo di ciascun anno</strong>.<br><br></blockquote><blockquote> Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di <strong>sabato o in un giorno festivo</strong>, lo stesso è <strong>prorogato</strong> al primo giorno lavorativo successivo. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <br> I contribuenti possono versare in <strong>unica soluzione ovvero rateizzare</strong>, &nbsp;ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono &nbsp;essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il &nbsp;termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le <strong>rate successive alla prima</strong> devono essere versate entro il <strong>giorno 16 di ciascun mese</strong> di scadenza e in ogni caso l’<strong>ultima rata</strong> non può essere versata oltre il <strong>16 novembre</strong>.<br> Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’<strong>interesse</strong> fisso di rateizzazione, pari allo <strong>0,33% mensile</strong>.<br> Il <strong>versamento può essere differito </strong>alla scadenza &nbsp;prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione &nbsp;dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, &nbsp;del D.P.R. n. 435/2001), con la <strong>maggiorazione dello 0,40%</strong> &nbsp;a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 &nbsp;marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. &nbsp;542/1999). Anche i<strong> soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare</strong> possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro il <strong>30 giugno</strong>, &nbsp;a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui &nbsp;redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini &nbsp;di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. &nbsp;n. 435/2001).<br><br></blockquote><blockquote> Si precisa che la <strong>maggiorazione dello 0,40%</strong>, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <br> Riepilogando, il soggetto IVA può: <ul> <li>versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare, &nbsp;maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla &nbsp;prima;</li> <li>versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione &nbsp;dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo &nbsp;oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima &nbsp;l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese &nbsp;successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile &nbsp;l’importo di ogni rata successiva alla prima.</li> </ul> <br> È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’<strong>ulteriore differimento </strong>del versamento del <strong>saldo</strong> IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (<strong>30 luglio</strong>), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli <strong>ulteriori interessi dello 0,40%</strong> (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).<br><br></blockquote><blockquote> Gli adempimenti fiscali e il versamento delle &nbsp;somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i &nbsp;versamenti rateali, che hanno <strong>scadenza dal 1° al 20 agosto</strong> di ogni anno, possono essere effettuati <strong>entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione</strong> (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</blockquote><blockquote><br> &nbsp;<div>I<span class="fs12lh1-5"><b>SA: disponibilità dei programmi informatici</b></span></div> Per l’anno <strong>2024</strong>, i programmi informatici di <strong>ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati </strong>saranno resi disponibili entro il <strong>mese di aprile</strong> del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. <br> <strong>Dal 2025</strong>, tali sistemi informatici verranno, invece, resi disponibili entro il <strong>15 del mese di marzo</strong> del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.</blockquote><blockquote> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Dichiarazione/versamento IMU</b></span></div> Il termine per effettuare il pagamento della <strong>prima rata</strong>, ovvero dell’<strong>acconto </strong>IMU, è il <strong>17 giugno 2024 </strong>(Il 16 giugno 2024 cade di domenica).<br> Il termine per effettuare il pagamento della <strong>seconda rata</strong>, ovvero del <strong>saldo</strong> IMU, è il <strong>16 dicembre 2024</strong>. <br> La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il <strong>30 giugno</strong> &nbsp;dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha &nbsp;avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della &nbsp;determinazione dell’imposta. Nell’anno 2024, quest’ultima deve essere &nbsp;presentata entro il 1° luglio 2024 (il 30/06/2024 cade di domenica).</blockquote><blockquote> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Invio al Sistema Tessera Sanitaria</b></span></div> I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema &nbsp;Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle &nbsp;Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal &nbsp;2024 provvedono alla <strong>trasmissione dei dati con cadenza semestrale</strong>, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</blockquote><blockquote> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b>Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP</b></span></div> È stato <strong>anticipato</strong>, dal 30 novembre al <strong>30 settembre</strong>, il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.<br> Per i <strong>soggetti IRES</strong>, l’anticipo è dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'<strong>ultimo giorno del nono mese successivo</strong> a quello di chiusura del periodo d'imposta.<br> Inoltre, per i<strong> soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</strong>, &nbsp;per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi &nbsp;e dell'IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso &nbsp;al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, &nbsp;continuano ad applicarsi, per il predetto periodo d'imposta, i termini &nbsp;di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.<br> Alcune modificazioni sono apportate, con <strong>effetto dal 1° aprile 2025</strong>, al D.P.R. n. 322/1998: <ul> <li>le <strong>persone fisiche</strong> presentano la dichiarazione &nbsp;secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di un ufficio &nbsp;delle Poste Italiane S.p.a., tra il 1° aprile e il 30 giugno &nbsp;(attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica &nbsp;tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre) &nbsp;dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;</li> <li>le <strong>società e le associazioni</strong> di cui all'art. 5 del &nbsp;TUIR (società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o &nbsp;di fatto o le imprese familiari) presentano la dichiarazione secondo le &nbsp;disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica tra il 1° aprile e il &nbsp;30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo &nbsp;d’imposta;</li> <li>i <strong>soggetti IRES</strong> presentano la dichiarazione secondo &nbsp;le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica a partire dal 1° &nbsp;aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno &nbsp;solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di &nbsp;chiusura del periodo d'imposta (attualmente, entro l'ultimo giorno &nbsp;dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo &nbsp;d'imposta);</li> <li>i <strong>sostituti d’imposta</strong>, comprese le Amministrazioni &nbsp;dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli &nbsp;altri soggetti presentano in via telematica la dichiarazione relativa &nbsp;all'anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno, &nbsp;bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.</li> </ul> <div><span class="fs12lh1-5"><b>Versamento minimo IVA e ritenute d’acconto</b></span></div> È stato innalzato da 25,82 euro a <strong>100 euro</strong> il <strong>limite</strong> previsto per effettuare il <strong>versamento</strong> dell’IVA mensile/trimestrale e delle ritenute d’acconto insieme a quello relativo al mese successivo.<br> Il citato limite permette al contribuente di rinviare il pagamento del &nbsp;IVA e ritenuta d’acconto al mese successivo o comunque obbligatoriamente &nbsp;al 16 dicembre dell’anno di competenza.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La novella normativa si applica ai <strong>compensi corrisposti</strong> a decorrere <strong>dal mese di gennaio 2024 </strong>e alla liquidazione IVA di gennaio 2024 &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> Inoltre, per quanto concerne le <strong>ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore</strong> (art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973), sono state previste le seguenti modifiche: <ul> <li>si anticipano dal 30 giugno al <strong>16 giugno</strong> e dal 20 dicembre al <strong>16 dicembre</strong> i <strong>termini per il versamento</strong> &nbsp;da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto &nbsp;dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, &nbsp;sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di &nbsp;appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di &nbsp;terzi, effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>il versamento delle<strong> ritenute</strong> operate nel mese di<strong> dicembre</strong> è comunque effettuato entro il giorno <strong>16 del mese successivo</strong> (attualmente, le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).</li> </ul> <div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Acconto IVA</b></span></div> Per l’anno 2024, l’acconto IVA dovrà essere corrisposto entro il <strong>27 dicembre 2024</strong>, optando per il metodo storico, previsionale oppure analitico. Sono <strong>esonerati</strong> dal versamento i contribuenti che: <ul> <li>non hanno effettuato operazioni IVA;</li> <li>hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;</li> <li>hanno un credito d’imposta.</li> </ul> <div><span class="fs12lh1-5"><b>Sospensione delle comunicazioni del fisco</b></span></div> Dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, vi è la sospensione &nbsp;dell'invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle &nbsp;Entrate. Nello specifico si tratta di: <ul> <li>comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;</li> <li>comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73;</li> <li>comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;</li> <li>inviti all'adempimento di cui all'art. 1 c. 634-636 L. 190/2014.</li></ul></blockquote><blockquote><br></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 07:30:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[MUFFA NELLA CASA IN AFFITTO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><blockquote></blockquote></div><div><em><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Cosa deve fare l’inquilino</span></strong><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">/conduttore</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></strong><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">se vive in una casa con della muffa? Chi deve pagare i lavori per la eliminazione del problema?</span></strong></em><br></div><div></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il canone di locazione consiste nell’obbligo dell’inquilino di pagare per l’uso di un appartamento che il proprietario/locatore ha l’onere di consegnare in buone condizioni. Se da un lato quest’ultimo deve garantire e permettere il pieno e pacifico godimento della cosa locata, dall’altro l’inquilino</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">non può sospendere il pagamento del canone</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">anche in presenza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa in</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">casa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">È noto che in</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">casa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">la presenza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">può essere pregiudizievole per la salute dei suoi residenti, compresi gli animali domestici, una situazione ben seria per ambo le parti: per il proprietario/locatore, che deve ricorrere quanto prima ai giusti rimedi per l’eliminazione definitiva del problema insalubre; e ovviamente, per il conduttore/inquilino, che non deve trascurare di considerare tale disagio anche in termini economici.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’argomento è stato spesso affrontato dalla Cassazione che più volte si è occupata di questo tema. Di seguito si proverà a fornire chiarimenti alle domande più frequenti.</span><br></div><div><br></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Cosa deve fare l’inquilino se la muffa affiora solo dopo aver firmato il contratto di locazione ed essere entrato in possesso dell’abitazione?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Le</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">macchie di muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">sulla soffitta o negli angoli delle pareti esterne è uno di quei vizi “</span><em><span class="fs12lh1-5 cf1">occulti</span></em><span class="fs12lh1-5 cf1">” che normalmente appaiono con i primi freddi e con l’arrivo delle piogge e che, in genere, non sono facilmente riscontrabili se il contratto di locazione è stato sottoscritto in primavera o in estate quando gli ambienti sono maggiormente ventilati e l’umidità è minima.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">La presenza di</span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">costituisce senz’altro un</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">vizio della cosa locata</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e a seconda della sua intensità ed estensione nei vari ambienti potrebbe addirittura ridurre o pregiudicare l’uso cui il bene è destinato. Sebbene la presenza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">non sia quasi mai espressamente indicata come causa di risoluzione del contratto locativo tuttavia, per la Legge italiana, essa rappresenta un vizio della cosa cui il conduttore potrà avvalersi.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">A tal fine è essenziale determinare a cosa si deve l’apparire della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">. Una ragione potrebbe essere, ad esempio, l’eccessiva umidità causata da infiltrazioni esterne od interne d’acqua indice, probabilmente, di una scarsa o inappropriata manutenzione ordinaria dell’immobile, specie se vetusto. Nel qual caso è onere del proprietario/locatore rimediare. Ma potrebbe anche essere determinato da un atteggiamento non appropriato dell’inquilino/conduttore che trascurando di arieggiare del tutto gli ambienti abitativi favorisce il persistere di una maggiore condensa e quindi la fioritura della muffa negli stessi. In questa circostanza, l’onere di rimediare ricade sull’inquilino/conduttore, che a proprie spese dovrà procedere al risanamento e alla pulizia.</span><br></div><div><br></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Cosa succede se l’inquilino informa il proprietario della presenza di muffa nell’appartamento per cause a lui non imputabili?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’inquilino/conduttore deve denunciare il vizio al proprietario/locatore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno avvisandolo della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e del</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">disagio nel godimento del bene</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e della facoltà di potersi avvalere della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">risoluzione del contratto</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">di locazione oppure di chiedere una</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione del corrispettivo</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il proprietario/locatore, dal canto suo deve attivarsi per la giusta e definitiva soluzione al problema. Mentre, l’inquilino, dall’altro lato,</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">non può rifiutarsi di pagare il</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">canone</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">di locazione fintantoché il vizio persiste.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Entrambi, locatore e conduttore, hanno infatti obblighi reciproci l’uno verso l’altro. Pertanto se il locatore non adempie al suo impegno principale di preservare il pieno godimento della cosa locata (preservandone l’uso convenuto), l’inquilino non può rivalersene rifiutando di pagare l’affitto nella pretesa di un risarcimento del danno.</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">Senza dubbio, la</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">presenza di muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">in una casa adibita a civile abitazione potrebbe rendere la stessa invivibile perché esserne esposti può</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">danneggiare la salute</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">provocando disturbi alle vie respiratorie per chiunque, compresi gli animali domestici, che vi abitino.</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">Necessario, quindi, definire con precisione di chi sia la responsabilità.</span></div><div><br></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Come l’inquilino deve affrontare il problema in caso di inosservanza da parte del</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></strong><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">proprietario</span></strong><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Di certo non rifiutandosi di pagare l’</span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">affitto</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">. In questo modo potrebbe passare dalla ragione al torto ed offrire al proprietario l’opportunità di procedere allo sfratto per morosità per inadempimento contrattuale con la conseguenza di dover liberare l’immobile.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Se il proprietario, pur consapevole della presenza della muffa, rimane inattivo, allora l’inquilino si trova per legge</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">[1]</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">di fronte alla facoltà di pretendere l’immediata</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">risoluzione del contratto</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">di locazione oltre ad un eventuale</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">risarcimento del danno</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">o in alternativa chiedere la</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">del corrispettivo.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">La legge, in sostanza, garantisce all’inquilino il pieno e pacifico godimento del bene locato tutelandolo da quei difetti che ne potrebbero diminuire l’idoneità all’uso, ma questi non può agire arbitrariamente di sua iniziativa se non ricorrendo all’intervento del Giudice perché gli sia fatta Giustizia.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Ma cerchiamo di capire meglio.</span></div><div><br></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Si può richiedere una riduzione del canone di affitto?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Si. Se la</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">è causa di squilibrio tra le prestazioni dei due contraenti il conduttore/inquilino</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">può chiedere</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">al proprietario una</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione del canone</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">per compensare il disagio ma non potrà sospenderne il pagamento.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Se le due parti, poi, non si accordano sull’entità della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione del canone</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e l’inquilino continua a vivere nell’immobile questi deve, necessariamente, rivolgersi all’Autorità competente per territorio che procederà a determinare, sulla base delle prove fornite dalle parti, l’ammontare della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione del canone</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span><br></div><div><br></div><div><strong></strong><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Si può chiamare l’ASL per un suo sopralluogo?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Si. La Legge prevede che l’inquilino a fronte dell’evidente disinteresse del proprietario a voler risolvere il problema della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">eliminazione della muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">può richiedere l’intervento della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">ASL</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">competente per il territorio tramite un esposto formale, sollecitandone un</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">sopralluogo</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Con la relazione della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">ASL</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">l’inquilino può ottenere la disdetta immediata del contratto di locazione senza dover attendere il preavviso di sei mesi generalmente indicati nel contratto oppure avere una base legale per modificare il contratto di locazione in considerazione del disagio subito.</span></div><div><br></div><div><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">Chi e come si calcola il risarcimento del danno?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Come dicevamo poc’anzi, è necessario stabilire di chi sia la responsabilità della presenza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa in casa.</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">E tale decisione compete al Giudice il quale dopo aver valutato le prove fornite dalle parti potrà calcolare il</span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">risarcimento del danno</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e chi dovrà pagarlo. Si dovrà tener conto anche del</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">danno alla salute</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">ed è notorio come le minuscole spore della muffa scatenino allergie ed infiammazioni alle vie respiratorie e particolarmente esposto a questi rischi devastanti sono gli anziani e i minori di tenera età</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il diritto alla salute deve prevalere su qualsiasi eventuale patto raggiunto tra i privati anche qualora abbiano ridotto o addirittura escluso ogni responsabilità. In ogni caso, quindi, il locatore/proprietario deve risarcire i danni cagionati alla salute derivanti dalla malsana abitazione oltre i danni sui beni personali (esempio, rigonfiamento del mobilio) purché conseguenza della presenza della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">La Cassazione ha chiarito</span><b><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">che spetta al locatore/proprietario dimostrare l’assenza di una sua colpa per considerarsi esonerato dal dover corrispondere il risarcimento. Nella maggior parte dei casi le parti si vedranno costretti a rivolgersi al Giudice per dirimere la questione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Pertanto, se il padrone di casa rimane inattivo ad affrontare il problema della</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">rimozione della</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">muffa</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">, l’inquilino può:</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Liberare l’appartamento immediatamente e senza preavviso purché il vizio sia così grave da pregiudicare l’effettivo uso per cui l’immobile è destinato dando luogo così alla</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">risoluzione del contratto</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">di locazione, fermo restando un</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">risarcimento del danno</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">In alternativa, chiedere la</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">riduzione</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">del</span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><strong><span class="fs12lh1-5 cf1">canone</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></strong><span class="fs12lh1-5 cf1">di locazione.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Tutto ciò, necessariamente rivolgendosi al Giudice qualora il locatore non sia disponibile a voler raggiungere un accordo pacifico con il conduttore.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Fonte originaria ►</span><a href="https://www.laleggepertutti.it/669042_muffa-nella-casa-in-affitto-si-puo-sospendere-il-pagamento-del-canone?fbclid=IwAR1leraa_PGxuFDCLz4czuf0xzvqX84L1x2n4CDj-NX-pQHzFibPWViC2y4" target="_blank" class="imCssLink"><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">5 Gennaio 2024 | Autore: Maria Grazia Bosone</span></a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 21:54:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[BUONE FESTE 2023-2024]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><blockquote><div>Colgo l'occasione io e il mio staff di farvi i miei auguri per un felice natale e buon inizio di anno nuovo.</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 11:52:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PIGNORAMENTO IMMOBILE CONDOMINE MOROSO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><blockquote><span class="fs12lh1-5">Il</span><strong class="fs12lh1-5"> pignoramento della casa per le spese condominiali è possibile</strong><span class="fs12lh1-5">, &nbsp;anche per somme relativamente modeste. Si tratta di un’azione esecutiva &nbsp;che il condomino o un suo creditore può intraprendere per recuperare i &nbsp;crediti insoluti. </span><span class="fs12lh1-5">In questo articolo vedremo </span><strong class="fs12lh1-5">come funziona</strong><span class="fs12lh1-5"> il pignoramento dovuto a spese condominiali non saldate, quali sono i </span><strong class="fs12lh1-5">diritti e i doveri del condomino </strong><span class="fs12lh1-5">e le possibili </span><strong class="fs12lh1-5">strategie per difendersi </strong><span class="fs12lh1-5">dal pignoramento della casa.</span></blockquote><blockquote><br><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come funziona il pignoramento per spese condominiali</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/multi-family-home-1026486_1280.jpg"  title="" alt="" width="579" height="361" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><br></div><span class="fs12lh1-5">Innanzitutto, chi abita, o comunque vanta un diritto su una parte di &nbsp;un condominio (ad esempio, è proprietario di una seconda casa nello &nbsp;stabile, ha affittato un garage in esso…), deve sapere che </span><strong class="fs12lh1-5">un &nbsp;singolo condomino può subire il pignoramento sia per i debiti del &nbsp;condominio che per i suoi debiti individuali verso il condominio</strong><span class="fs12lh1-5">. </span><span class="fs12lh1-5">In altre parole, i debiti per le spese condominiali non pagate che &nbsp;portano alla procedura esecutiva possono sussistere nel caso di:</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li><strong class="fs12lh1-5">Condominio che non ha pagato i fornitori</strong><span class="fs12lh1-5">, oppure</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Condomino</strong><span class="fs12lh1-5"> </span><strong class="fs12lh1-5">che non ha pagato la propria quota di spese dovute al condominio</strong><span class="fs12lh1-5"> (anche se colui che era tenuto al pagamento era un suo inquilino).</span><br></li></ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5">Passiamo all’esame più dettagliato dei possibili scenari. ▼</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Condominio non ha pagato i terzi</span></div><span class="fs12lh1-5">Chi vive in un condominio, sa bene che deve pagare le spese &nbsp;condominiali per contribuire ai costi di gestione e manutenzione delle &nbsp;parti comuni dell’edificio. </span><span class="fs12lh1-5">Ma cosa succede se il condominio non paga le &nbsp;fatture dei fornitori che hanno prestato i loro servizi, come la ditta &nbsp;delle pulizie, il giardiniere, il riscaldamento od il tecnico &nbsp;dell’ascensore? I creditori del condominio che non ricevono il pagamento &nbsp;atteso hanno il diritto di rifarsi con una procedura esecutiva nei &nbsp;confronti del condominio. </span><span class="fs12lh1-5">A tal fine, devono prima ottenere dal tribunale un decreto ingiuntivo, ossia un ordine di pagamento immediato e provvisorio. Il </span><strong class="fs12lh1-5">decreto ingiuntivo viene notificato al condominio tramite l’amministratore</strong><span class="fs12lh1-5">, che ha l’obbligo di informare l’assemblea e di convocarla per decidere se opporsi o meno. </span><span class="fs12lh1-5">Se il condominio non si oppone entro 40 giorni dalla notifica, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e inoppugnabile.</span><div><div>A questo punto, il creditore può procedere al <strong>pignoramento dei beni del condominio o dei singoli condomini</strong>. Per legge il <strong>procedente può scegliere quali beni aggredire</strong>, ma deve rispettare alcune regole:</div></div><div><br></div></blockquote><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li><strong class="fs12lh1-5">Deve prima pignorare i beni del condominio</strong><span class="fs12lh1-5">, come il conto corrente &nbsp;in cui confluiscono le quote dei condomini, oppure i beni comuni (ad &nbsp;esempio il terreno o le parti accessorie dell’edificio, tramite pignoramento immobiliare).</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Se i beni del condominio non sono sufficienti </strong><span class="fs12lh1-5">a coprire il debito, il </span><strong class="fs12lh1-5">creditore può pignorare i beni dei singoli condomini</strong><span class="fs12lh1-5">, ma solo per la quota proporzionale ai loro millesimi di proprietà.</span><br></li></ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5">In questa seconda ipotesi, coloro che hanno ripagato il debito condominiale con il proprio patrimonio hanno il</span><strong class="fs12lh1-5"> diritto di rivalersi sui restanti condomini che non hanno subito il pignoramento</strong><span class="fs12lh1-5">.</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Tutela dei condomini</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-1" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/slide2-2.jpg"  title="" alt="" width="574" height="383" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><span class="fs12lh1-5">I condomini che si trovano coinvolti in una procedura esecutiva per debiti del condominio possono</span><strong class="fs12lh1-5"> tutelarsi in diversi modi</strong><span class="fs12lh1-5">:</span><div><div><strong>Controllare la contabilità del condominio e la corretta gestione dell’amministratore</strong>;</div></div><div><br></div></blockquote><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul><li><strong class="fs12lh1-5">Estinguere il debito entro i termini previsti dal decreto ingiuntivo o dall’atto di precetto</strong><span class="fs12lh1-5">, &nbsp;per evitare il pignoramento o sospendere quello già avviato. In &nbsp;seguito, i condomini possono poi rivalersi sull’amministratore o sui &nbsp;morosi per ricevere il rimborso delle somme anticipate;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Opporsi al pignoramento</strong><span class="fs12lh1-5"> entro i termini di legge, se credono di essere responsabili del debito o se ritengono che si siano stati errori formali o sostanziali;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Vendere l’immobile</strong><span class="fs12lh1-5"> prima dell’espropriazione forzata o partecipare all’asta per riacquistarlo a un prezzo inferiore.</span><br></li></ul> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Condomino non ha pagato le spese condominiali</span></div><span class="fs12lh1-5">Situazione ancora più frequente è quella che vede dei </span><strong class="fs12lh1-5">condomini senza soldi e pieni di debiti</strong><span class="fs12lh1-5">, che </span><strong class="fs12lh1-5">non pagano la loro quota di spese condominiali</strong><span class="fs12lh1-5">. Allora, cosa può fare il condominio verso questi soggetti morosi? </span><span class="fs12lh1-5">L’amministratore condominiale è obbligato ad &nbsp;attivare le procedure forzose per il recupero del credito, in base alla &nbsp;legge n. 220 del 2012 “Codice del condominio”, Che ha modificato le &nbsp;norme del Codice Civile in questa materia. </span><span class="fs12lh1-5">Pertanto, </span><strong class="fs12lh1-5">l’amministratore ha il diritto e il dovere di procedere prima a</strong><span class="fs12lh1-5">l </span><strong class="fs12lh1-5">pignoramento per spese condominiali</strong><span class="fs12lh1-5"> </span><strong class="fs12lh1-5">non pagate</strong><span class="fs12lh1-5">, seguendo queste fasi:</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5"><br></span></blockquote><blockquote><div><ul><li><strong class="fs12lh1-5">Convocare l’assemblea condominiale: </strong>Il condominio approva il piano di riparto delle spese e lo comunica ai condomini.</li><li><strong class="fs12lh1-5">Diffidare il condomino moroso: </strong>L’amministratore &nbsp;invia una diffida al condomino moroso per intimargli il pagamento. Se &nbsp;il condomino non paga, l’amministratore nomina un avvocato e richiede al &nbsp;giudice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.</li><li><strong class="fs12lh1-5">Opposizione o pignoramento: </strong>Il decreto ingiuntivo viene notificato al condomino moroso, che può presentare opposizione.<span class="fs12lh1-5">Se il condomino non si oppone o se l’opposizione viene respinta dal giudice dell’esecuzione, il decreto diventa definitivo.</span><span class="fs12lh1-5">A &nbsp;questo punto il condominio può procedere al pignoramento dei beni del &nbsp;debitore, che viene notificato all’esecutato e agli eventuali terzi &nbsp;interessati.</span></li><li><strong class="fs12lh1-5">Vendita della casa: </strong>Il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza di vendita dell’immobile pignorato e ordina di darne pubblicità.<span class="fs12lh1-5">L’immobile viene venduto all’asta, e il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo l’ordine di preferenza stabilito dalla legge.</span><span class="fs12lh1-5">Come sempre, bisogna tenere in debita considerazione che questa procedura giudiziale è</span><strong class="fs12lh1-5"> costosa e relativamente lenta</strong><span class="fs12lh1-5">. Tuttavia, talvolta è l’unica maniera per ottenere il soddisfacimento di un credito.</span></li></ul></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Quali sono i diritti e i doveri del condomino pignorato</span></div></div><div><div>Il condomino esecutato ha alcuni diritti e doveri da rispettare durante la procedura di pignoramento:</div></div><div><ul><li><strong class="fs12lh1-5">Ha diritto a partecipare all’assemblea condominiale e a votare </strong><span class="fs12lh1-5">sulle delibere che non riguardano le spese oggetto del pignoramento;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha diritto a essere informato </strong><span class="fs12lh1-5">sullo stato della procedura </span><strong class="fs12lh1-5">e a presentare eventuali istanze o eccezioni</strong><span class="fs12lh1-5"> al giudice;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha diritto a restare nella casa fino al decreto di trasferimento</strong><span class="fs12lh1-5">;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha diritto a proporre un piano di rientro o una transazione</strong><span class="fs12lh1-5">, ossia il cosiddetto “stralcio sugli immobili“, con il condominio, per evitare il pignoramento immobiliare;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha diritto a richiedere il permesso di vendita diretta della casa</strong><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;almeno 10 giorni prima della data dell’aggiudicazione, versando il &nbsp;prezzo pagato dall’aggiudicatario più le spese e gli interessi;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha l’obbligo di pagare le spese condominiali successive al pignoramento</strong><span class="fs12lh1-5">, salvo diversa disposizione del giudice;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha l’obbligo di consentire l’accesso </strong><span class="fs12lh1-5">in casa al custode giudiziario, al consulente tecnico e agli eventuali acquirenti interessati;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Ha l’obbligo di mantenere l’immobile in buono stato di conservazione e di non compiere atti che ne diminuiscano il valore.</strong><br></li></ul></div><div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come difendersi dal pignoramento della casa</span></div></div><div><div>Il condomino moroso ha alcune <strong>possibilità di difesa</strong> dal pignoramento della casa per debiti condominiali, a partire dalla presentazione di<strong> opposizione a decreto ingiuntivo</strong> entro 40 giorni dalla notifica, dimostrando di aver pagato le spese o di averne diritto alla riduzione o all’esenzione. <span class="fs12lh1-5">È possibile anche che sussistano i presupposti per</span><strong class="fs12lh1-5"> impugnare la delibera </strong><span class="fs12lh1-5">assembleare che approva il piano di riparto delle spese, contestandone la validità o la regolarità. </span><span class="fs12lh1-5">Inoltre, il debitore può </span><strong class="fs12lh1-5">domandare la sospensione del pignoramento della casa in presenza di gravi motivi</strong><span class="fs12lh1-5">, come la malattia, la disoccupazione o una fragile situazione di famiglia. </span><span class="fs12lh1-5">Può anche proporre un</span><strong class="fs12lh1-5"> piano di rientro alternativo</strong><span class="fs12lh1-5">, ad esempio con il pignoramento dello stipendio al posto della casa, o una </span><strong class="fs12lh1-5">transazione </strong><span class="fs12lh1-5">con il condominio per saldare il debito a rate o con uno sconto.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Quali sono le alternative al pignoramento</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-2" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/2012-12-giustizia14_9y49qtfr_sb.jpg"  title="" alt="" width="575" height="411" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div>Il pignoramento della casa non è l’unica soluzione per recuperare i &nbsp;crediti derivanti dalle spese condominiali. Esistono, infatti, <strong>altre strade </strong>che possono essere più <strong>vantaggiose </strong>sia per il condominio che per il debitore. <span class="fs12lh1-5">Il ventaglio delle soluzioni è:</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><ul><li><strong class="fs12lh1-5">La mediazione civile</strong><span class="fs12lh1-5">: è uno strumento legale &nbsp;basato su tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti, &nbsp;assistite da un mediatore professionista, che cerca di trovare una &nbsp;soluzione bonaria al conflitto. La mediazione deve essere attivata prima &nbsp;di ricorrere al giudice e ha una durata massima di quattro mesi. Se la &nbsp;mediazione ha successo, si evita il processo e si risparmiano tempo e &nbsp;denaro;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">L’accordo stragiudiziale</strong><span class="fs12lh1-5">: si tratta di &nbsp;un patto tra le parti che prevede il pagamento del debito a condizioni &nbsp;più favorevoli per il debitore, come rateizzazioni, sconti o dilazioni. &nbsp;L’accordo deve essere scritto e sottoscritto dalle parti e può essere &nbsp;omologato dal giudice per renderlo esecutivo;</span><br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Il fondo crediti</strong><span class="fs12lh1-5">: &nbsp;la legge permette di includere nel regolamento condominiale la &nbsp;possibilità di ridistribuire il debito di condomini inadempienti fra &nbsp;tutti gli altri, secondo un principio di solidarietà.</span><br></li><li>Domande frequenti<br></li><li>In questa sezione proponiamo una serie di domande e risposte, che &nbsp;sono tra le più frequenti che si riscontrano parlando di pignoramento &nbsp;della casa per debiti condominiali.<br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Cosa rischia chi non paga le spese condominiali?</strong><br></li><li>Se non si pagano le spese di condominio, si rischia il pignoramento dei propri beni, finanche alla casa.<br></li><li>Infatti, &nbsp;condominio o il suo creditore possono agire in tribunale con una &nbsp;richiesta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, in caso di &nbsp;mancato pagamento, procedere al pignoramento.<br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Come avviene il pignoramento per spese condominiali?</strong><br></li><li>Il &nbsp;pignoramento per le quote non pagate avviene dopo che il condomino &nbsp;moroso ha ricevuto un decreto ingiuntivo e un atto di precetto che gli &nbsp;intimano di pagare le somme dovute entro un certo termine.<br></li><li>Se non &nbsp;provvede al pagamento, il creditore può pignorare i suoi beni, a partire &nbsp;dalla casa in condominio. Il pignoramento viene notificato al debitore e &nbsp;agli altri creditori eventualmente presenti.<br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Chi paga le spese condominiali dopo il pignoramento?</strong><br></li><li>Dopo il pignoramento, il proprietario dell’immobile continua ad essere tenuto al pagamento delle spese condominiali.<br></li><li>Tuttavia, &nbsp;se il condomino moroso non le paga, il custode giudiziario deve &nbsp;anticipare le quote dovute e poi riprenderle dal ricavato della vendita &nbsp;forzata dell’immobile.<br></li><li><strong class="fs12lh1-5">Cosa succede se la casa pignorata è affittata?</strong><br></li><li>Se &nbsp;l’immobile pignorato è affittato, il creditore può pignorare anche il &nbsp;canone di locazione che il conduttore versa al proprietario debitore, &nbsp;con la procedura di pignoramento mobiliare presso terzi.<br></li><li>In &nbsp;questo caso, il conduttore riceve una notifica del pignoramento e deve &nbsp;versare<br></li><li><span class="fs12lh1-5">il canone direttamente al creditore o al custode giudiziario &nbsp;dell’immobile.</span><br></li></ul></div></blockquote><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div> </div><div> </div><div> </div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><blockquote><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Quando la prima casa è pignorabile</span></div></div><div><div>Il pignoramento può aggredire la prima casa <strong>tutte le volte in cui il debito è di natura privata</strong>. </div></div><div><div>Questo si verifica, per esempio, se il creditore è:</div></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">una banca o una finanziaria che ha erogato un prestito non restituito;</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">un dipendente che reclama lo stipendio arretrato, un condominio che chiede la quota di spese non pagate;</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">un ex coniuge titolare di mantenimento a cui non è bastato pignorare lo stipendio per i crediti alimentari;</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5">un fornitore di beni o servizi non saldati a cui non è sufficiente pignorare la merce in negozio oppure la quota della Srl.</span><br></li></ul></div><div><div><div><br></div></div></div><div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Quando la prima casa non è pignorabile</span></div></div></div><div><div>La prima casa non è pignorabile solo quando il 
creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), che 
agisce per il recupero dei crediti dello Stato o delle Amministrazioni 
locali. <span class="fs12lh1-5">In pratica per i debiti che derivano da </span><strong class="fs12lh1-5">tributi e sanzioni amministrative non pagate </strong><span class="fs12lh1-5">(come le cartelle esattoriali) </span><strong class="fs12lh1-5">la prima casa è impignorabile</strong><span class="fs12lh1-5">,
 a meno che non si tratti di abitazioni di lusso (classificate nelle 
categorie catastali A/8 e A/9) o di immobili non adibiti ad uso 
abitativo civile.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.usciredaidebiti.it/pignoramento-casa-spese-condominiali/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 15:37:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EFFICIENTAMENTO ENERGETICO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><blockquote><div>Il <strong>Parlamento Europeo</strong> ha approvato la direttiva “case green”, <strong>revisione della direttiva EPBD</strong> sulla <strong>prestazione energetica degli edifici</strong>. L’obiettivo è arrivare alla <strong>neutralità climatica entro il 2050</strong>. <strong>Nuovi edifici a emissioni zero dal 2028</strong>,
 dal 2033 nuove costruzioni e ristrutturazioni in classe D. Previste 
deroghe per gli stati membri e misure per aiutare a combattere il <strong>cambiamento climatico</strong>, <strong>ridurre le bollette</strong> e sostenere le famiglie vulnerabili.</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/direttiva-case-green.jpg"  title="" alt="" width="722" height="481" /><br></div><div><br></div><div><div>Con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni, il Parlamento europeo questo pomeriggio ha approvato la <strong>direttiva Case green</strong>
 che, come sappiamo, ha l’obiettivo di aumentare il tasso di 
riqualificazione degli edifici in Europa, ridurre i consumi e le 
emissioni del settore edilizio entro il 2030, in modo da raggiungere la 
neutralità climatica al 2050.</div>
<div>Si conferma quanto già approvato dalla Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo.</div>
<ul>
<li>A partire dal 2026 i nuovi <strong>edifici</strong> di proprietà pubblica dovranno essere a <strong>emissioni 0</strong>; la scadenza per tutti gli altri edifici è al 2028.</li>
<li>Entro il 2028 tutti gli edifici in cui sia possibile, da un punto di vista economico e tecnologico, dovranno dotarsi di <strong>tecnologie solari</strong>. La scadenza per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti è il 2032.</li>
<li><strong>Entro il 2030</strong> gli edifici residenziali dovranno raggiungere la <strong>classe E</strong> (2027 per quelli pubblici) ed ed entro il <strong>2033 la D</strong>
 (2030 per quelli pubblici). L’obiettivo è di partire dal 15% di edifici
 più energivori classificati nei vari paesi in classe G, che in Italia 
si stima siano 1,8 milioni, su un totale di 12 milioni di edifici 
residenziali.</li>
<li>Sono <strong>esclusi</strong> da questi obblighi i <strong>monumenti</strong> e i singoli paesi potranno esentare gli <strong>edifici dal significativo valore storico o architettonico</strong>, chiese e luoghi di culto, ma anche <strong>immobili di edilizia sociale</strong>
 in cui gli interventi di riqualificazione porterebbero a un aumento 
dell’affitto non compensato dai risparmi in bolletta. Sono previste 
deroghe anche per particolari categorie di edifici residenziali, 
considerando la fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni e
 la disponibilità di manodopera qualificata.</li>
<li><strong>Vietati i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili dal 2035. </strong>A
 partire dalla data di recepimento della Direttiva i Paesi dell’UE 
devono vietare l’uso di combustibili fossili negli impianti di 
riscaldamento, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli 
sottoposti a ristrutturazioni profonde. Inoltre, secondo i deputati, i 
combustibili fossili dovrebbero essere totalmente eliminati entro il 
2035, a meno che la Commissione europea non ne autorizzi l’uso fino al 
2040.</li>
</ul>
<div>Verranno ora avviati i <strong>negoziati con i Governi dell’UE</strong>
 che porteranno al testo definitivo. I vari paesi dovranno definire nei 
vari piani nazionali di ristrutturazione le misure per garantire il 
rispetto di questi obiettivi. Saranno in ogni caso previste <strong>misure di sostegno e finanziamenti</strong>.
 I deputati per esempio chiedono che sia introdotto un premio cospicuo 
per le ristrutturazioni profonde, soprattutto se riguardano edifici 
nelle peggiori classi energetiche e aiuti destinati alle famiglie più in
 difficoltà o in condizioni di povertà energetica.</div>
<div><strong>Direttiva “Case Green”, reazioni di politica e associazioni</strong></div>
<div>Il relatore della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia <strong>Ciarán Cuffe</strong>
 (Greens/EFA, IE) ha sottolineato che la Direttiva EPBD rappresenta 
anche “una strategia di crescita per l’Europa, che creerà centinaia di 
migliaia di posti di lavoro migliorando al contempo il benessere di 
milioni di persone che vivono in Europa”.</div>
<div>Per nulla soddisfatto il <strong>Ministro dell’Ambiente</strong> e della Sicurezza Energetica <strong>Gilberto Pichetto</strong>
 che parla di un testo insoddisfacente soprattutto per i tempi previsti,
 considerando la peculiarità del mercato italiano. Il ministro 
sottolinea che, senza mettere in discussione gli obiettivi ambientali di
 decarbonizzazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio, “manca
 una seria presa in considerazione del contesto italiano, diverso da 
quello di altri Paesi europei per questioni storiche, di conformazione 
geografica, oltre che di una radicata visione della casa come ‘bene 
rifugio’ delle famiglie italiane”.</div>
<div>L’<strong>Ance</strong>, pur condividendo gli obiettivi della 
direttiva in una nota sottolinea che in Italia è necessario e urgente 
attuare un grande piano di riqualificazione energetica degli edifici, ma
 è altresì indispensabile trovare strumenti e risorse specifiche per la 
realtà italiana, “la transizione ecologica non è sostenibile se fatta 
solo sulle spalle dei cittadini”.</div>
<div><strong>AiCARR</strong>, l’Associazione italiana Condizionamento 
dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione, parla della Direttiva come di 
uno strumento positivo che avrà benefici effetti sulla riduzione delle 
emissioni e il miglioramento dell’efficienza energetica. Ma sottolinea 
che tali misure devono essere sostenute da sistemi virtuosi, a partire 
dai costi: “È necessario che l’Europa introduca strumenti finanziari più
 efficaci e stabili del Superbonus, che non droghino il mercato, come 
avvenuto negli scorsi mesi, e che rendano sostenibili le spese da 
affrontare per l’efficientamento energetico di un parco edilizio come 
quello italiano”.</div>
<div>Di parere contrario la <strong>Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima)</strong>,
 che sostiene che la nuova Direttiva creerà un grande caos in tutta 
Europa e in particolare in Italia, “introducendo una mega-patrimoniale 
sulle famiglie e portando ad una velocissima svalutazione degli 
immobili, senza però apportare gli sperati benefici sul fronte 
ambientale ed energetico”. I problemi secondo l’Associazione sono 
diversi, a partire dalla mancanza di materie prime e di forza lavoro in 
grado di intervenire su 1,8 milioni di edifici interessati, e dai costi 
non sostenibili per i cittadini.</div></div><div><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/direttiva-ue-prestazione-energetica.jpg"  title="" alt="" width="721" height="475" /><br></div><div><br></div><div><div><strong>Emissioni 0 per i nuovi edifici a partire dal 2028</strong></div>
<div>Ricordando che gli immobili dell’UE sono responsabili del 36% delle 
emissioni di gas serra e del 40% del nostro consumo energetico, il testo
 approvato prevede che a<strong> partire dal 2028</strong> tutti gli 
edifici residenziali dovranno essere a emissioni 0, mentre per le 
proprietà pubbliche la deadline sarà nel 2026 (la Commissione aveva 
proposto rispettivamente il 2030 e il 2027). Inoltre, sempre dal 2028, 
dovranno essere utilizzate tecnologie rinnovabili, se economicamente 
sostenibili, nei nuovi edifici, mentre quelli sottoposti a 
ristrutturazioni importanti avranno tempo fino al 2032 per adeguarsi.</div>
<div>Per quanto riguarda la <strong>classe energetica</strong> è richiesto che gli edifici residenziali raggiungano la <strong>classe di prestazione energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033</strong>,
 gli edifici non residenziali e pubblici dovranno raggiungere le stesse 
classi rispettivamente entro il 2027 e il 2030 (la Commissione ha 
proposto F ed E).</div>
<div>I singoli Paesi dovranno definire le misure per raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla direttiva coerentemente con i propri Piani 
nazionali; considerando inoltre che gli edifici in <strong>Classe G</strong> dovranno corrispondere a un massimo del <strong>15%</strong>
 del patrimonio edilizio nazionale, si terrà conto delle differenze tra i
 vari Stati dell’UE e delle peculiarità, prevedendo deroghe.</div>
<div>I Paesi potranno per esempio decidere di escludere da questi obblighi
 gli edifici di valore storico o architettonico, i monumenti e i luoghi 
di culto. Inoltre gli Stati membri potranno esentare gli alloggi di 
edilizia popolare nel caso in cui i lavori di ristrutturazione 
comportino un aumento dell’affitto che non possa essere compensato da un
 risparmio sulle bollette energetiche.</div>
<div><strong>Misure di sostegno contro la povertà energetica</strong></div>
<div>La
 normativa prevede che i Piani nazionali di ristrutturazione includano 
misure di sostegno con obiettivi chiari, programmi di ristrutturazione a
 costo zero e misure che facilitino l’accesso a sovvenzioni e 
finanziamenti, prevedendo per esempio premi &nbsp;per le ristrutturazioni 
profonde, soprattutto degli edifici con le peggiori prestazioni. Inoltre
 dovrebbero essere previste sovvenzioni e sussidi mirati a supporto 
delle famiglie vulnerabili per contrastare la povertà energetica.</div>
<div>Il <strong>progetto di legge sarà sottoposto al voto dell’Assemblea</strong>
 durante la sessione plenaria del 13-16 marzo. Gli eurodeputati 
avvieranno poi i negoziati con il Consiglio per concordare la forma 
finale del disegno di legge.</div>
<div>Il <strong>ministro</strong> dell’ambiente e della sicurezza energetica <strong>Gilberto Pichetto</strong>,
 ha spiegato che in Italia le caratteristiche del patrimonio edilizio 
sono diverse da quelle di altri paesi dell’Unione, che dovrebbero essere
 tenute in considerazione, pur rimanendo la priorità di migliorare le 
prestazioni degli edifici: “Per esempio sulla proprietà la differenza è 
abissale, l’85% degli italiani è proprietario di una casa. 
 Vediamo come va in Parlamento europeo, poi ci sarà il Trilogo e si 
riaprirà una trattativa in cui il ruolo dei singoli Paesi ritorna molto 
forte. E’ una partita di equilibrio tra Stati”.</div></div><div><br></div><div><div><strong>Edifici a emissioni zero entro il 2050</strong></div>
<div>Il Consiglio chiede che dal 2028 siano a emissioni 0 i nuovi edifici pubblici e dal 2030 tutte le nuove costruzioni.</div>
<div>Sempre dal 2030 sarà obbligatorio per i nuovi edifici l’attestato di prestazione energetica.</div>
<div>Per quanto riguarda gli edifici esistenti è previsto un inasprimento 
delle norme minime di prestazione energetica, ovvero della quantità di 
energia che gli immobili potranno utilizzare per m<sup>2</sup> all’anno, considerando come base il parco immobiliare del 2020.</div>
<div>Gli edifici non residenziali dovranno ridurre i consumi del 15% entro il 2030 e -25% entro il 2034.</div></div><div><br></div><div><img class="image-3" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/efficienza-energetica-edifici-ue.jpg"  title="" alt="" width="716" height="579" /><br></div><div><br></div><div><div>Per &nbsp;quelli residenziali si fa riferimento alla classe di efficienza energetica: <strong>entro il 2033 dovranno essere in classe D</strong> ed entro il 2040 ogni paese dovrà fissare proprie regole per garantire di raggiungere le 0 emissioni entro il 2050.</div>
<div>Sono previste delle eccezioni per gli edifici storici, quelli di 
proprietà delle forze armate, i luoghi di culto, edifici indipendenti 
con superficie inferiore a 50 m<sup>2 </sup> e i siti industriali, officine e edifici agricoli non residenziali.</div></div><div><br></div><div><img class="image-4" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/consumi-edifici-residenziali-eu.jpg"  title="" alt="" width="716" height="599" /><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.infobuildenergia.it/prestazione-energetica-edifici-revisione-direttiva-europea/" target="_blank" class="imCssLink">Articolo e fonte originaria completo</a></div><div><br></div><div><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 06:45:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[BONUS EDILIZI 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><blockquote>Grazie ai bonus edilizi il mondo delle costruzioni in questi anni è &nbsp;stato uno dei volani principali dell’economia italiana. Il 2023 offre &nbsp;ancora una serie di opportunità per chi desidera intraprendere progetti &nbsp;di costruzione e ristrutturazione della propria abitazione.<br></blockquote><blockquote><div>Oltre al Superbonus, esistono altri strumenti che agevolano la &nbsp;ristrutturazione e il miglioramento degli edifici, tra cui: il bonus &nbsp;ristrutturazione, il bonus barriere architettoniche, fondamentale per &nbsp;rendere gli spazi accessibili a tutti, il sismabonus che promuove la &nbsp;sicurezza sismica degli edifici e l’ecobonus incentrato sull’efficienza &nbsp;energetica. <span class="fs12lh1-5">Tuttavia, in considerazione dei continui cambiamenti &nbsp;normativi è fondamentale essere sempre aggiornati sulle ultime novità &nbsp;per sfruttare al meglio i bonus edilizi disponibili.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/paint-933395_640.jpg"  title="" alt="" width="640" height="427" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus edilizi 2023</b></span></div><div>La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale &nbsp;della Legge di Bilancio 197/2022 ha prorogato ed introdotto una serie di &nbsp;bonus edilizi ridefinendo anche il quadro normativo dei bonus fiscali &nbsp;per tutto il 2023. <span class="fs12lh1-5">In questo articolo vedremo le principali novità rispetto al 2023 e tutti i cambiamenti attuati.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Superbonus 2023</b></span></div><div>Nel &nbsp;corso dell’ultimo anno la maxi-detrazione ha subito svariati modifiche &nbsp;normative ai sensi del dl 176/2022 (decreto aiuti quater), la legge di &nbsp;Bilancio 197/2022, il dl 11/2023 e il dl 104/2023. Ricordiamo che il dl &nbsp;176/2022 meglio conosciuto come decreto aiuti quater e la legge di &nbsp;Bilancio 197/2022 hanno ridefinito in modo sostanziale la detrazione del &nbsp;Superbonus condomini che è passata dal 110% al 90% per tutti i nuovi &nbsp;interventi su edifici plurifamiliari. Come è noto a tutti dal primo &nbsp;gennaio si chiuderà anche la partita del <strong>90%</strong> , difatti &nbsp;dal prossimo gennaio scatterà un altro taglio sostanziale della &nbsp;detrazione. Si passerà, quindi, al 70%, che scenderà ancora nel 2025, &nbsp;per arrivare al 65%. Vediamo insieme il quadro normativo attualmente in &nbsp;vigore, salvo futuri interventi normativi.</div><div>Il Superbonus per i &nbsp;condomini si applica al 110% nel 2023 solo nei seguenti casi (in tutti &nbsp;gli altri la detrazione è pari al 90%):</div><ol><li>interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni con CILA-S presentata al 25 novembre 2022;</li><li>interventi effettuati dai condomini con:<ul><li>delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 + dichiarazione sostitutiva;</li><li>CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2022;</li></ul></li><li>interventi effettuati dai condomini con:<ul><li>delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 + dichiarazione sostitutiva;</li><li>CILA-S presentata entro il 25 novembre 2022;</li></ul></li><li>interventi di demoricostruzione con istanza presentata entro il 31 dicembre 2022.</li></ol><div>Mentre per tutte quelle spese che verranno sostenute nel 2024 e 2025 le detrazioni restano invariate:</div><ul><li>70% per il 2024;</li><li>65% nel 2025.</li></ul><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Superbonus unifamiliari 2023</b></span></div><div>Le unifamiliari, salvo nuove &nbsp;proroghe, chiuderanno la loro partita alla fine del 2023. Ricordiamo che &nbsp;tale agevolazione è stata prorogata per tutto il 2023, ma con 2 criteri &nbsp;differenti:</div><ul><li>proroga scadenza unifamiliari – il dl 104/2023 proroga la scadenza delle unifamiliari, che passa dal 30 settembre 2023 previsto dal dl 11/2023 al <strong>31 dicembre 2023 </strong>(<em>NB: tale proroga è concessa solo a chi ha realizzato al 30 settembre 2022 il 30% dei lavori complessivi</em>);</li><li>proroga superbonus e reddito di riferimento – per tutto il 2023 la detrazione passa dal 110% al <strong>90%</strong> per tutti i nuovi interventi avviati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 a condizione che l’abitazione risulti essere <strong>abitazione principale</strong> (è &nbsp;indifferente che si tratti di una seconda casa, l’unico requisito da &nbsp;rispettare nel caso di unifamiliare è l’”abitazione principale”) e che <strong>il contribuente</strong> (con calcolatrice alla mano) abbia un <strong>reddito di riferimento</strong> (reddito familiare diviso il numero dei familiari, da calcolare in maniera specifica) non superiore ai 15.000 €.</li></ul><div><br></div></div></div><div><img class="image-1" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/bathroom-1336164_640.jpg"  title="" alt="" width="640" height="425" /><br></div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus ristrutturazione 2023</b></span></div><div>Il bonus ristrutturazione è stato rinnovato lo scorso anno e sarà valido fino <strong>al 2024 </strong>nella &nbsp;misura del 50%. Ricordiamo che si tratta di una misura già resa &nbsp;strutturale dal dl 201/2001 nella misura del 36% con tetto di spesa a &nbsp;48.000 euro, ma di anno in anno prorogato nella misura del 50%, con &nbsp;tetto a 96.000 euro.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>IACP, APS, cooperative, ONLUS</b></span></div><div>Le &nbsp;ONLUS così come le APS (associazione di promozione sociale) potranno &nbsp;godere della detrazione del Superbonus fino al 2025 seguendo la linea &nbsp;delle percentuali viste per i condomini.<br> In particolare la detrazione si applica al 110% nel 2023 se risultano presentate le seguenti documentazioni:</div><ul><li>CILAS al 25 novembre 2022;</li><li>richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione 110%.</li></ul><div>Mentre se non ricorrono le condizioni sopraindicate la detrazione segue tale scenario:</div><ul><li>90% nel 2023;</li><li>70% nel 2024;</li><li>65% nel 2025.</li></ul><div>Inoltre, &nbsp;le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale, che &nbsp;posseggono immobili accatastai in categoria B1, B2 e D5 con i cui membri &nbsp;del CDA non percepiscano compensi di carica e identità potranno &nbsp;beneficiare della maxi-detrazione al 110% fino 31 dicembre 2025.</div><div>Per gli <strong>IACP</strong> &nbsp;il Superbonus è al 110% &nbsp;fino al 31 dicembre 2023 se alla data del 30 &nbsp;giugno 2023 risultano completati il 60% dei lavori &nbsp;complessivi.</div><div>Ecobonus 2023</div><div>L’ecobonus, &nbsp;è un beneficio concesso per gli interventi di riqualificazione &nbsp;energetica, ed è valido fino al 31 dicembre 2024. Questa agevolazione &nbsp;varia dal 50% al 65% a seconda del tipo di intervento effettuato. In &nbsp;aggiunta, è importante tenere presente che, qualora siano soddisfatti &nbsp;specifici requisiti, la detrazione fiscale dell’ecobonus può superare il &nbsp;65% per i lavori che, oltre a garantire un risparmio energetico, &nbsp;incidono anche sulle prestazioni energetiche degli immobili.</div><div>Nel dettaglio, i soggetti che possono richiedere la detrazione in esame sono:</div><ul><li>i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);</li><li>le associazioni tra professionisti;</li><li>gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;</li><li>persone &nbsp;fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini &nbsp;per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono &nbsp;un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.</li></ul><div>Tuttavia, &nbsp;la detrazione fiscale è applicabile solo per i lavori di &nbsp;riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici &nbsp;residenziali esistenti. Non è ammessa la detrazione per le spese &nbsp;sostenute durante la costruzione di un nuovo immobile</div><div><span class="fs15lh1-5"><b>Sismabonus 2023</b></span></div><div>Anche il <strong>sismabonus sarà utilizzabile nel 2024</strong>; &nbsp;si tratta di una detrazione fiscale per gli interventi di messa in &nbsp;sicurezza statica degli edifici. E’ prevista un’agevolazione con &nbsp;aliquote variabili in funzione della tipologia di immobile e delle &nbsp;classi di rischio sismico ridotte; in particolare, per gli edifici &nbsp;unifamiliari lo sconto va dal 50 al 70%, mentre per i condomini arriva &nbsp;fino all’85%.</div><div>Bonus barriere architettoniche 2023</div><div>Il bonus barriere architettoniche è stato rinnovato fino <strong>al 2025 </strong>nella &nbsp;misura del 75%. Tale agevolazione è stata introdotta dalla legge di &nbsp;bilancio 2022 ed è una detrazione pari al 75% per tutte quelle spese &nbsp;documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la &nbsp;realizzazione di interventi finalizzati al superamento e &nbsp;all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. È &nbsp;importante ricordare che il bonus in esame consente di utilizzare &nbsp;l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito.</div><div><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/living-room-6940895_640.jpg"  title="" alt="" width="640" height="440" /><br></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus mobili 2023</b></span></div><div>Il bonus mobili &nbsp;è un’agevolazione fiscale concessa per gli interventi finalizzati &nbsp;all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Il comma 277 del dl &nbsp;197/2022 ha incrementato la spesa massima per il 2023 dove si è passati &nbsp;da 5.000 euro a 8.000 euro, mentre nel 2024 l’agevolazione continua a &nbsp;5.000 euro.</div><div>I soggetti che sostengono le spese per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, possono optare:</div><ul><li>per l’utilizzo diretto della detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti;</li><li>per lo sconto in fattura.</li></ul><div>Infine ricordiamo che l’agevolazione può essere <strong>richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria</strong> nell’anno precedente all’acquisto e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus verde 2023</b></span></div><div>Il bonus verde è una <strong>detrazione fiscale al 36%</strong> &nbsp;delle spese sostenute per gli interventi rivolti alle aree verdi degli &nbsp;edifici privati. Si tratta di una detrazione ripartita in <strong>10 quote annuali</strong> di pari importo calcolata su un importo massimo di <strong>5.000 euro</strong> per unità immobiliare ad uso abitativo. Il bonus verde ha scadenza al <strong>31 dicembre 2024</strong>.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Case green 2023</b></span></div><div>Termina la sua partita il 31 dicembre 2023 il <em>bonus case green</em>. &nbsp;Ricordiamo che l’agevolazione è pari alla detrazione del 50% dell’IVA &nbsp;per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, comprate &nbsp;direttamente dalle imprese costruttrici, entro il 31 dicembre 2023.</div><div>L’imposta &nbsp;dovuta sul corrispettivo d’acquisto è ripartita in dieci quote costanti &nbsp;nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi &nbsp;d’imposta successivi.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus prima casa under 36 2023</b></span></div><div>La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus prima casa under 36 &nbsp;fino al 31 dicembre 2023. In particolare, tale agevolazione si rivolge &nbsp;ai giovani con meno di 36 anni che presentano un ISEE non superiore a &nbsp;40.000 euro e che entro la fine dell’anno decidono di acquistare &nbsp;un’abitazione.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus facciate: scaduto!</b></span></div><div>Il bonus facciate ha terminato &nbsp;la &nbsp;sua corsa il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che l’agevolazione fiscale &nbsp;consisteva in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel &nbsp;2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata &nbsp;esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, &nbsp;compresi gli immobili strumentali.</div></div><div><br></div><div><a href="https://biblus.acca.it/bonus-edilizi-2023-tutte-le-regole/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 11:05:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><blockquote><div>Quali sono le parti comuni del condominio?</div><div>In
 base all’elencazione del codice civile le parti comuni del condominio 
possono essere fatte rientrare in 3 grandi categorie: quella dei beni 
comuni necessari, di pertinenza e accessori.</div><div><br></div><div><div>Rientrano nella <strong>prima categoria tutti i c.d. “beni comuni necessari”</strong>
 per l’esistenza stessa dell’edificio condominiale o permanentemente 
destinati all’uso comune. Senza di essi infatti non sarebbe possibile ai
 condomini utilizzare le singole proprietà esclusive.</div></div><div><div>Nella <strong>seconda categoria rientrano tutti i c.d. “beni comuni di pertinenza”</strong>, ovvero i locali destinati ai servizi comuni come per esempio i locali per il riscaldamento e la caldaia.</div></div><div><div>Nella <strong>terza e ultima categoria</strong>, rientrano infine, <strong>i c.d. “beni comuni accessori”</strong>, ovvero le opere, le installazioni e i manufatti che servono all’uso e al godimento comune.</div></div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni del condominio: cosa sono?</b></span></div></div><div><div>Quali sono le parti comuni di un condominio? Il codice civile non fornisce una definizione di parti comuni di un <strong>condominio</strong>,
 ma si limita a indicare il regime giuridico a cui sono sottoposte le 
parti condominiali comuni. In altre parole stabilisce regole 
condominiali spazi comuni.</div></div><div><div> Riguardo parti comuni condominio codice 
civile fa anche un elenco dei beni che sono presumibilmente comuni in un
 condominio, fatto salvo un diverso titolo d’acquisto. Il titolo di 
acquisto è infatti l’unica prova in grado di determinare se una parte 
del condominio appartiene ad un soggetto diverso dal condominio stesso.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni del condominio secondo la legge</b></span></div></div><div><div>La
 legge dunque non definisce le parti condominiali di un edificio comuni 
dandoci una definizione accademica. Fornisce invece un’elencazione 
meramente esemplificativa e non tassativa di quelle che possono essere 
le <strong>parti comuni del condominio.</strong></div></div><div><div>L’art. 1117 c.c. afferma infatti che “<i>la
 presunzione legale può essere superata solo dalla prova di un titolo 
contrario, che si identifica nella dimostrazione della proprietà 
esclusiva del bene in capo ad un soggetto diverso</i>“. Secondo la recente giurisprudenza e le normative condominiali, questa “<i>prova
 non può essere data dalla clausola del regolamento condominiale che non
 menzioni detto bene tra le parti comuni dell’edificio, non costituendo 
tale atto un titolo idoneo a dimostrare la proprietà esclusiva del bene e
 quindi la sua sottrazione al regime della proprietà condominiale (Cass.
 n. 17928/2007; n. 6175/2009). Il regolamento di condominio, infatti, 
non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la funzione di 
disciplinare l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese</i>” (Cass. n. 13262/2012).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Le diverse tipologie di beni comuni</b></span></div></div><div><div>L’articolo
 1117 del c.c. distingue, a titolo esemplificativo, i beni che sono 
oggetto di proprietà comune, in tre categorie e altrettanti punti.</div></div></blockquote><div><ul><ul><li>Il numero 1) riporta le parti inerenti alla <strong>struttura dell’edificio</strong>. Tra queste suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, scale, portoni degli ingressi condominiali, ecc… E in genere “<em>tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune</em>“.</li><li>Al numero 2) sono elencati i locali destinati ai <strong>servizi in comune</strong> (locali per la portineria, per la lavanderia; ecc.).</li><li>Al
 numero 3) ci sono le opere condominiali, le installazioni e i manufatti
 destinati al godimento e all’uso parti comuni condominio (come per 
esempio ascensori, pozzi, cisterne, impianti gas; ecc.).</li></ul></ul></div><blockquote><div><div>Come
 detto più su si tratta di un’elencazione non tassativa e certamente non
 esaustiva. Il legislatore utilizza infatti la locuzione “<em>come i locali per la portineria</em>”,
 dando all’elenco un ampio respiro. Ciò significa che possono esistere 
parti comuni del condominio degli edifici che non sono prese in 
considerazione dall’art del c.c. Ma non per questo non classificabili 
come parti comuni nella pratica.</div></div><div><div>Beni comuni necessari, di pertinenza e accessori</div></div><div><div>In
 base all’elencazione del codice civile condominio parti comuni di un 
edificio possono essere fatte rientrare in 3 grandi categorie: quella 
dei beni comuni necessari, di pertinenza e accessori.</div></div><div><div>Rientrano nella prima categoria tutti i “<strong>beni comuni necessari</strong>”
 per l’esistenza stessa dell’edificio condominiale o permanentemente 
destinati all’uso comune. Senza di essi infatti non sarebbe possibile ai
 condomini utilizzare le singole proprietà esclusive.</div></div><div><div>Nella seconda categoria rientrano tutti i “<strong>beni comuni di pertinenza</strong>“, ovvero i locali destinati ai servizi comuni come i locali per il riscaldamento e la caldaia.</div></div><div><div>Nella terza e ultima categoria, rientrano i “<strong>beni comuni accessori</strong>“, ovvero le opere, le installazioni e i manufatti che servono all’uso e al godimento comune.</div></div><div><div>Quali sono le parti comuni nel condominio?</div></div><div><div>Qui
 di seguito citiamo tutte le parti comuni citate dall’articolo 1117 
codice civile. Facciamo chiarezza sulla loro definizione e su utilizzo 
spazi comuni condominiali. Cosa si intende per suolo, fondamenta e 
portineria? Quali sono le opere e i manufatti destinati all’uso comune? 
Scopriamo tutto quello che concerne la definizione e regolamento 
condominiale parti comuni. Compresi vestiboli, anditi condominiali e 
portici, ascensori e aree comuni condominiali destinate a parcheggio.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni di un fabbricato: il suolo</b></span></div></div><div><div>Il <strong>suolo</strong>
 è il primo dei beni comuni citati dall’art. 1117 del codice civile. Il 
codice civile lo identifica come “il suolo su cui sorge l’edificio”. Una
 definizione così scarna ha richiesto più volte l’intervento della 
giurisprudenza.</div></div><div><div>Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante il suolo coincide con quella “<em>porzione di terreno su cui poggia l’intero edificio e, immediatamente, la parte infima di esso</em>“. Rientrano, pertanto, in tale nozione “<em>l’area
 dove sono infisse le fondazioni e la superficie sulla quale poggia il 
pavimento del pianterreno, non anche quest’ultimo. Ne consegue che i 
condomini sono comproprietari non della superficie a livello di 
campagna, bensì dell’area di terreno sita in profondità sulla quale 
posano le fondamenta dell’immobile</em>” (Cass. n. 8119/2004).</div></div><div><div>È 
principio pacifico quindi che per il suolo su cui insiste l’edificio 
condominiale, si considera l’area condominiale sulla quale poggia il 
pavimento del piano più basso. Sia che questo emerga in tutto o in parte
 dal piano di campagna circostante, sia che si trovi più in profondità, 
risultando completamente interrato (Cass. n. 5085/2006).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ripartizione spese comuni condominio e regolamentazione</b></span></div></div><div><div>Le
 spese necessarie per la conservazione e il godimento del suolo 
condominiale vengono ripartite in misura proporzionale al valore della 
proprietà di ciascun condomino (ex art. 1123, 1 comma, c.c.). Qui 
trovate tutte le info e gli approfondimenti sulla <strong>ripartizione delle spese condominiali</strong>.</div></div><div><div>Al singolo condomino non in possesso di titoli di acquisto del suolo, è fatto divieto “<em>di assoggettarlo a proprio uso esclusivo impedendone il pari uso agli altri condomini senza il consenso di costoro</em>” (Cass. n. 14350/2000).</div></div><div><div>Per
 quanto riguarda il sottosuolo, che è anch’esso parte del suolo 
condominiale, ciascuno dei condomini può servirsi del sottosuolo secondo
 i principi espressi dall’art. 1102 c.c., purché non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli altri di farne uso paritario secondo 
il loro diritto.</div></div><div><div>“<em>Non può, senza il consenso degli altri, 
procedere ad escavazioni in profondità del sottosuolo per ricavarne 
nuovi locali o ingrandire quelli preesistenti, comportando tale attività
 l’assoggettamento di un bene comune a vantaggio del singolo</em>” (Cass. n. 5085/2006).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Le facciate e i muri maestri condominio</b></span></div></div><div><div>La <strong>facciata</strong>
 è l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali 
che connotano l’edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e
 un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, 
l’immagine stessa dell’edificio.</div></div><div><div>Fanno parte della facciata gli 
elementi architettonici che, per loro natura, diventano parte integrante
 dei connotati e dell’aspetto armonico della stessa, come le fasce di 
coronamento (cornicioni condominiali o marcapiano), le colonnine, i 
fregi, gli stucchi, le mensole e tutte quelle decorazioni che 
contribuiscono a fare da ornamento all’edificio (Trib. Torino 
22.10.1986; 16.2.2001), e, dunque essendo destinate all’abbellimento 
della facciata sono da considerarsi parti comuni dello stesso.</div></div><div><div>I <strong>muri maestri</strong> invece, distinti dalla facciata, hanno invece una connotazione più legata alla sicurezza e alla stabilità dell’edificio.</div></div><div><div>Parti comuni del condominio: i balconi</div></div><div><div>I <strong>balconi</strong>,
 invece, per le obiettive caratteristiche strutturali destinate in modo 
esclusivo all’uso e al godimento di una parte dell’immobile oggetto di 
proprietà esclusiva, sono elementi accidentali esclusi dalla proprietà 
comune anche se inseriti nella facciata. Formano parte integrante 
dell’appartamento condominiale che vi ha accesso, come un prolungamento 
del piano. Si tratta però di strutture che contribuiscono a modellare le
 linee del fabbricato e a determinarne l’estetica. Secondo la 
giurisprudenza dominante gli elementi decorativi del balcone sono da 
considerarsi parti comuni.</div></div><div><div>I cementi decorativi dei parapetti, &nbsp;le
 viti di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, le aggiunte 
sovrapposte con malta cementizia, ecc., “<em>svolgendo una funzione 
decorativa estesa all’intero edificio, del quale accrescono il pregio 
architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi 
dell’art.</em> 1117, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che la spesa 
per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini” (Cass. n. 
587/2011; n. 14576/2004; n. 176/1986).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ripartizione delle spese di facciata</b></span></div></div><div><div>Per quanto riguarda parti comuni condominio ripartizione spese, come quelle della facciata, “<em>le
 spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi 
titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà</em>”
 (Cass. n. 945/1998). Lo stesso vale per gli elementi architettonici 
decorativi dei balconi quando si identificano con la struttura della 
facciata.</div></div><div><div>Le spese necessarie per la manutenzione della facciata 
vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà anche tra i 
proprietari delle autorimesse o dei box interrati (Cass. n. 298/77; n. 
945/1998), sempre che si trovino compresi strutturalmente nell’edificio 
condominiale e non siano collocati in corpi di fabbrica separati.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Lastrici solari e tetti del condominio</b></span></div></div><div><div>Tetti e lastrici solari hanno la funzione di copertura degli edifici. Il <strong>tetto</strong>
 individua una superficie caratterizzata dalla presenza di uno o più 
piani inclinati (in genere costituiti da tegole, falde o lastre 
riunite), di regola non praticabile e adempiente esclusivamente, alla 
funzione di copertura dello stabile. Invece, secondo definizione 
giuridica di lastrico solare, esso si connota per essere è piatto e 
accessibile. In quanto tale è suscettibile di usi diversi dalla semplice
 copertura.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La ripartizione delle spese di tetti e lastrici solari</b></span></div></div><div><div>Chi
 può accedere al tetto condominiale? Nell’esercizio della loro funzione 
di copertura, sia il tetto che il lastrico solare sono beni comuni del 
condominio e, come tali, soggetti ai criteri di ripartizione delle spese
 stabiliti dall’art. 1123 c.c. in misura proporzionale al valore della 
proprietà di ciascuno dei condomini (ovvero del gruppo di condomini che 
ne trae utilità nel caso di stabili con più corpi di fabbrica e relative
 coperture).</div></div><div><div>Il <strong>lastrico solare</strong>, invece, 
nell’ipotesi in cui sia un’area condominiale ad uso esclusivo, prevede 
regole diverse. L’art. 1126 c.c. prevede che coloro che ne hanno l’uso 
esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo della spesa, mentre gli
 altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o 
della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del
 valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Sopraelevazione del lastrico solare</b></span></div></div><div><div>Il
 codice disciplina, altresì, all’art. 1127, il diritto del proprietario 
del lastrico solare di sopraelevare, salvo che risulti altrimenti dal 
titolo e sempre che le condizioni statiche dell’edificio lo consentano, 
fermo restando che gli altri condomini possono opporsi alla 
sopraelevazione se la stessa pregiudica l’aspetto architettonico 
dell’edificio o reca nocumento all’aria o alla luce dei piani 
sottostanti.</div></div><div><div>L’autore della sopraelevazione, oltre a corrispondere
 agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da 
occuparsi con il nuovo piano o fabbrica (divisa per il numero dei piani 
compreso quello da edificare e detratto l’importo della quota a lui 
spettante), è tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o 
parte dei condomini avevano il diritto di utilizzare.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Regolamentazione per la terrazza a livello</b></span></div></div><div><div>Una <strong>terrazza a livello</strong>
 è un lastrico solare costituito da una superficie scoperta alla sommità
 di alcuni appartamenti e al contempo sullo stesso piano di altri, 
delimitata da balaustre o parapetti che la rendono praticabile. Oltre 
alla funzione di copertura condominiale, ha una funzione accessoria 
rispetto all’alloggio o agli alloggi posti al medesimo livello, 
solitamente ad uso esclusivo del proprietario o dei proprietari di tali 
abitazioni contigue, di cui diventa parte integrante.</div></div><div><div>Gli oneri 
per la sua manutenzione e riparazione vanno ripartiti, secondo i criteri
 fissati dall’art. 1126 c.c., in ragione di 1/3 per l’utilizzatore 
esclusivo e di 2/3 per i condomini delle unità abitative sottostanti, da
 dividere sulla base delle quote millesimali di ciascuno. Rimangono, 
ovviamente, a completo carico di chi ne ha l’uso esclusivo, le spese 
dirette unicam<span class="fs12lh1-5">ente al miglior godimento dell’unità immobiliare di 
proprietà individuale di cui la terrazza sia il prolungamento.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni del condominio: i sottotetti</b></span></div></div><div><div>Il <strong>sottotetto</strong>
 è un ambiente posto tra il soffitto dell’ultimo piano e il tetto 
dell’edificio, essenzialmente destinato a proteggere le stanze di tale 
piano, dal caldo, dal freddo e dall’umidità, formando una camera d’aria,
 limitata in alto dalla struttura del tetto e in basso dal solaio o 
dalle volte che coprono gli ambienti del piano medesimo.</div></div><div><div>La legge 
n. 220/2012 ha inserito espressamente il sottotetto tra i beni di 
proprietà comune, a condizione che lo stesso sia destinato, per le 
caratteristiche strutturali e funzionali all’uso di tutti i condomini.</div></div><div><div>Quando
 il sottotetto ha dimensioni e caratteristiche strutturali che ne 
consentono l’utilizzazione come vano autonomo, va annoverato tra le 
parti comuni a meno che titoli specifici di acquisto prevedano 
diversamente. Si applica infatti la presunzione di comunione prevista 
dalla norma di cui all’art. 1117 c.c., la quale opera ogni volta che nel
 silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue 
caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari 
esclusivi. (Cass. N. 7764/1999 ; n. 4266/1999).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Regolamentazione per le scale condominiali</b></span></div></div><div><div>Le
 scale sono quella parte della struttura che consente di mettere in 
comunicazione i vari piani di un edificio condominiale. Proprio per 
questa loro funzione sono inserite tra i beni oggetto di proprietà 
comune, a norma dell’art. 1117, n. 1, c.c. Come per le altre parti 
necessarie, si tratta di una presunzione legale che può trovare smentita
 negli atti d’acquisto delle unità immobiliari.</div></div><div><div>L’indirizzo 
giurisprudenziale più recente considera le scale bene di proprietà 
comune con riferimento anche ai proprietari di negozi o appartamenti al 
pian terreno con accesso diretto dalla strada, proprio essendo le scale “<em>elementi
 necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o 
porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per 
accedere al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di 
provvedere alla loro conservazione, tali beni hanno natura di beni 
comuni ex art.</em> 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini 
proprietari dei negozi con accesso dalla strada, essendo anch’essi 
interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché 
interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura 
dell’edificio della quale anch’essi godono” (Cass. n. 4419/2013; n. 
15444/2007).</div></div><div><div>Se è un condominio con più scale (ad esempio, il <strong>condominio parziale</strong>), la proprietà dei condomini sarà limitata alle scale di pertinenza.</div></div><div><div>Tutti
 gli elementi delle scale (quali, ad esempio, i gradini, le ringhiere, i
 parapetti, i corrimani, la struttura portante, i pianerottoli, il vano 
scale, ecc.) nonché qualsiasi accessorio sia posto a loro completamento,
 servizio o abbellimento devono presumersi comuni.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni: i pianerottoli condominiali</b></span></div></div><div><div>I <strong>pianerottoli</strong>
 sono equiparati alle scale, quali prolungamento delle stesse e comunque
 struttura ad esse funzionalmente collegata, e dunque considerati beni 
di proprietà comune. La giurisprudenza recente ha ribadito che anche i 
pianerottoli all’ultimo piano, pur consentendo l’accesso al solo o ai 
soli appartamenti ivi allocati, restano di natura condominiale, in 
quanto parte integrante delle scale, le quali sono comuni a tutti i 
partecipanti (Cass. n. 18488/2010).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Regolamentazione dell’utilizzo dei pianerottoli</b></span></div></div><div><div>Quanto all’utilizzo dei pianerottoli la giurisprudenza ha precisato che: “<em>il
 condomino di un edificio ha il diritto di usare dei vani delle scale, 
in genere, e dei pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle 
porte d’ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o
 altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un 
vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell’edificio).</em></div></div><div><div><em>Ma
 tali modalità d’utilizzo parti comuni condominio trovano un limite 
invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella
 esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all’uso delle 
scale stesse, non potendo tale rischio essere legittimamente 
intensificato mediante la collocazione di dette suppellettili nelle 
parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da 
costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti, con
 conseguente violazione del canone secondo cui l’uso della cosa comune, 
da parte di un comunista, non deve impedire agli altri comunisti un uso 
tendenzialmente pari della medesima cosa</em>” (Cass. n. 3376/1988).</div></div><div><div>Costituisce, altresì, violazione dei principi di cui all’art. 1102 c.c., “<em>la chiusura di una porzione di pianerottolo comune con una parte accessibile ad un solo condomino”. </em>La stessa muta <em>“il
 comune possesso della porzione in possesso esclusivo del condomino e 
comporta un’estensione del suo diritto sulla cosa comune in danno degli 
altri condomini</em>” (App. Milano n. 2520/1997).</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Parti comuni del condominio: i sottoscala</b></span></div></div><div><div>Il <strong>sottoscala</strong>
 è uno spazio condominiale vuoto al di sotto della rampa delle scale per
 cui vale la presunzione di condominialità, in forza della sua qualità 
di accessorio della scala medesima (Cass. 5037/2008). Sotto altra 
ottica, peraltro, è stato osservato che l’uso esclusivo di una scala 
condominiale e meno ancora del sottoscala, non significa proprietà 
privata della stessa (Trib. Milano 7.11.1991).</div></div><div><div>Tuttavia, secondo 
una contraria impostazione, si ritiene che il sottoscala non sia 
compreso nel complesso di elementi che compongono le scale e, quindi, 
che la relativa proprietà vada desunta dalla sua oggettiva destinazione 
strutturale (App. Napoli, 11.6.1964).</div></div><div><div>La ripartizione delle spese del sottoscala</div></div><div><div>Le
 spese relative per le scale e gli elementi ad esse connessi (rampe, 
scalini, pianerottoli, ringhiera e corrimani, intonaci sotto le rampe, 
ecc.) vanno ripartite, secondo i criteri dettati dall’art. 1124 c.c.. 
Per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità 
immobiliari cui la struttura serve, e per l’altra metà “<em>esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo</em>“. L’ultimo comma dispone, infine, che “<em>al
 fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione 
del valore, si considerano come piani le cantine condominiali, i palchi 
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non 
siano di proprietà comune</em>“.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Spese riguardanti i portoni d’ingresso condominio</b></span></div></div><div><div>Si considerano <strong>portoni d’ingresso</strong>
 le porte che, indipendentemente dalla loro grandezza, svolgono la 
principale funzione di mettere in comunicazione l’edificio con 
l’esterno. Salvo patto contrario, si considerano di proprietà comune con
 il conseguente corollario che tutti i condomini hanno il diritto di 
fruirne e il dovere di partecipare alle spese necessarie per la loro 
manutenzione, riparazione e/o ricostruzione, in proporzione alla propria
 quota millesimale di proprietà. I criteri per spese condominiali parti 
comuni sono stabiliti dall’art. 1123 c.c., salvo diverso titolo.</div></div><div><div>La
 presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c. si estende a 
tutti i manufatti o i locali aventi la funzione di far comunicare 
l’edificio con la pubblica strada. Essi costituiscono infatti elementi 
necessari per la configurazione stessa del fabbricato. Dunque, strumenti
 indispensabili per il godimento, la conservazione, la protezione e la 
salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi. 
In particolare, si ritiene che i portoni di ingresso forniscano una 
doppia utilità a vantaggio di tutti i condomini. Una diretta, al singolo
 condomino per la fruizione della sua proprietà esclusiva; l’altra 
indiretta, per consentire l’utilizzazione e la manutenzione di 
condominio spazi comuni (App. Milano 3 luglio 1992).</div></div><div><div>Le spese per 
la sostituzione del portone vanno ripartite tra tutti i condomini 
secondo i criteri proporzionali di cui all’art. 1123 c.c.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Regolamento cancelli condominiali e accessi automatizzati</b></span></div></div><div><div>È principio pacifico in giurisprudenza che “<em>la
 delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di 
un’area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per
 disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di 
impedire l’indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra
 legittimamente nei poteri dell’assemblea dei condomini, attenendo 
all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere
 o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo 
sull’essenza del bene comune né alterandone la funzione o la 
destinazione</em>” (Cass. n. 4340/2013).</div></div><div><div>Il principio sopra 
esposto vale anche per l’automatizzazione dei cancelli (con comando a 
chiave o telecomando) che non va considerata innovazione ma mera 
miglioria delle parti comuni.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>I campanelli condominiali e citofoni</b></span></div></div><div><div>I
 campanelli, i citofoni, i videocitofoni (e simili) rientrano, di 
regola, nella nozione di impianti comuni dell’edificio condominiale, 
poiché aventi la funzione di mettere in comunicazione il singolo con 
l’esterno (e viceversa) o con il portiere dell’edificio stesso.</div></div><div><div>Rientrano
 tra i beni comuni anche gli impianti di video sorveglianza, salvo che 
si tratti di impianti molto complessi (Cass. n. 3795/1982).</div></div><div><div>Regolamento per vestiboli, anditi e portici</div></div><div><div>Come
 i portoni d’ingresso, anche vestiboli, anditi e portici rientrano tra 
le parti comuni di cui all’art. 1117 c.c., necessarie per consentire a 
tutti i condomini l’accesso all’edificio condominiale.</div></div><div><div>Si tratta 
di quegli spazi condominiali comuni fra il portone d’ingresso e 
l’edificio. Servono a mettere in comunicazione le unità immobiliari con 
le parti comuni (scale, cortili, ecc.) e di conseguenza con l’esterno.</div></div><div><div>I <strong>vestiboli</strong>
 sono la parte che succede immediatamente al portone. È il primo luogo 
cui si accede nell’entrare nell’edificio condominiale. Serve da 
passaggio agli appartamenti del pian terreno, ma anche ai cortili e ai 
garage o alle scale. Possono chiamarsi anche androne e atrio 
condominiale.</div></div><div><div>L’<strong>andito</strong>, invece, è qualsiasi 
spazio di accesso agli appartamenti singoli e alle altre parti comuni 
dello stabile. Svolge quindi funzione di passaggio e di transito dei 
condomini. Comprende sia la zona di disimpegno che i corridoi che 
consentono la comunicazione fra le aree condominiali e di proprietà 
dello stesso condominio.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Cortili come parte comune condominiale</b></span></div></div><div><div>Espressamente compreso nell’elenco dei beni di cui all’art. 1117 c.c., il <strong>cortile</strong>
 è quello spazio comune posto sul lato interno del fabbricato. Esso ha 
la prima funzione di assicurare aria e luce alle unità immobiliari 
condominiali ivi prospicienti.</div></div><div><div>Nella nozione codicistica di 
cortile, va ricompreso però non solo lo spazio scoperto, ma anche la 
colonna d’aria ad esso sovrastante e suscettibile di separata 
utilizzazione.</div></div><div><div>Mentre devono ritenersi ben distinti i muri maestri che lo contornano. Essi hanno infatti una differente funzione “<em>di
 concorrere a costituire la struttura portante dell’edificio, di 
contribuire alla formazione della sua linea architettonica e di 
proteggere le parti interne dagli agenti atmosferici</em>” (Cass. n. 714/1998).</div></div><div><div>Funzioni e uso del cortile e ripartizione delle spese</div></div><div><div>Rientra tra le utilizzazioni non consentite: “<em>l’occupazione
 dello spazio aereo ad esso sovrastante, da parte dei singoli condomini,
 con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, 
anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art.</em> 840 comma 3 c.c., <em>l’utilizzazione
 ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante 
ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti 
compromessa</em>” (Cass. n. 966/1993).</div></div><div><div>Le spese di manutenzione 
del cortile condominiale sono a carico dei condomini in proporzione ai 
millesimi di proprietà. Nel caso in cui il cortile funge da copertura ai
 garage o ai box interrati di proprietà di terzi o solo di alcuni 
condomini la giurisprudenza non ha una visione pacifica.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Quali sono i giardini condominiali?</b></span></div></div><div><div>Pur non essendo menzionati dall’art. 1117 c.c. tra le parti comuni, i <strong>giardini</strong>
 vengono solitamente equiparati ai cortili condominiali. Da essi si 
differenziano però per la caratteristica di contribuire alla 
valorizzazione del decoro architettonico dell’edificio, fornendo dunque 
un’ulteriore utilità a tutti i condomini. Questa equiparazione però non è
 pacifica né nella dottrina né nella giurisprudenza.</div></div><div><div>Secondo altre
 tesi, in mancanza di una specifica disposizione nel regolamento del 
condominio o nei singoli atti di acquisto delle proprietà immobiliari, 
occorre far riferimento al criterio della disponibilità o a quello 
dell’uso esclusivo. Nel silenzio del titolo, il giardino, dunque, 
apparterrà a chi ne ha l’uso o la disponibilità esclusiva ovvero al 
condominio di cui costituisce un’effettiva pertinenza. Un’ulteriore 
tesi, infine, considera i giardini di proprietà comune se ad essi 
possono accedere tutti i partecipanti al condominio. In questo caso 
occorre la ripartizione spese giardino condominiale. Invece, in caso 
contrario, sono giardini condominiali ad uso esclusivo. In altre parole 
il giardino ad uso esclusivo è da considerarsi di proprietà esclusiva 
dei condomini proprietari delle unità immobiliari a cui servono 
trattandosi di evidenti pertinenze condominiali.</div></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ascensore e spese dell’ascensore condominiale</b></span></div></div><div><div>Per quanto riguarda l’ascensore, l’art. 1124 c.c. stabilisce che le scale e gli <strong>ascensori</strong> sono mantenuti e sostituiti dai proprietari “<em>delle unità immobiliari a cui servono</em>“. La spesa è ripartita: “<em>per
 metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per 
l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di 
ciascun piano dal suolo</em>“.</div></div><div><div>Si considerano come piani anche “<em>le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune</em>“.</div></div><div><div>Cosa
 succede quando l’ascensore viene successivamente installato 
nell’edificio per iniziativa di alcuni dei condomini? In questo caso le 
spese per la manutenzione dell’impianto vanno sopportate per intero dai 
condomini che hanno eseguito l’opera. Salvo la possibilità anche ai 
condomini originariamente dissenzienti di farne uso in un momento 
successivo. Previo pagamento delle spese sostenute dagli altri per 
l’installazione e per la successiva manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria. Con i dovuti correttivi che tengano conto del tempo 
trascorso e del logoramento e del deprezzamento</div><div><span class="fs12lh1-5">dell’impianto.</span><br></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.colomboimmobiliare.it/condominio/parti-comuni-condominio/" target="_blank" class="imCssLink">FONTE</a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 17:29:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SENTENZE UTILI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><blockquote><div><strong>ARGOMENTI ▼</strong></div><div><div><nav><ul><li>Richiesta spese straordinarie: è ammissibile se il riparto non è approvato dall’assemblea?</li><li>Recupero dei crediti da parte del condominio</li><li>Riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini</li><li>Erronea ripartizioni delle spese condominiali</li><li>Pagamento spese straordinarie</li><li>Chi paga le spese straordinarie?</li><li> Ripartizione delle spese relative a lavori straordinari</li><li>Validità deliberazione assembleare</li><li>Ratifica delle spese effettuate dall’ amministratore senza preventiva autorizzazione</li><li>Chi paga le spese straordinarie deliberate prima della vendita dell’immobile?</li><li>Verbale di assemblea condominiale e delibera di approvazione del preventivo </li><li>Manutenzione straordinaria del condominio</li><li>Riparto spese straordinarie condominiali</li><li>Manutenzione straordinaria e urgente di bene locato</li><li>Vecchio proprietario: è debitore per le spese condominiali straordinarie?</li><li>Fondo speciale e finanziamento bancario</li><li>Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni</li><li>Delibera condominiale di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria</li><li>Manutenzione straordinaria: il coniuge separato ha diritto al rimborso delle spese?</li><li>Ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria dell’androne e delle scale</li><li>Appartamento e disposizioni sull’usufrutto</li><li>Delibera condominiale per l’approvazione dell’appalto </li><li>Lavori di straordinaria amministrazione in assenza di previa delibera assembleare</li><li>Fondo cassa per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria</li></ul></nav></div></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Richiesta spese straordinarie: è ammissibile se il riparto non è approvato dall’assemblea?</strong></div><div>Il
 condominio può legittimamente richiedere ai singoli il pagamento delle 
spese straordinarie sulla base di un progetto di riparto comunicato ai 
condòmini, ancorché non approvato dall’assemblea. Ciò in virtù del fatto
 che anche se non approvate, le spese sono dovute, fermo restando ogni 
facoltà di contestazione della spesa in capo al singolo condomino.</div><div><div><strong>Tribunale Vicenza sez. II, 10/04/2022, n.631</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Recupero dei crediti da parte del condominio</strong></div></div><div><div>La
 disciplina dettata dall’art. 633 c.c. è infatti chiara: l’emissione di 
un decreto ingiuntivo, su domanda di chi è creditore di una somma 
liquida di danaro, è subordinata alla sussistenza di una prova scritta. 
La delibera dell’assemblea di condominio che approvi il bilancio 
consuntivo o, come nel caso di specie, il preventivo delle spese 
straordinarie da sostenere, da cui emergano le somme dovute da ciascun 
condomino, costituisce, un valido documento per un’azione di recupero 
crediti. Si tratta pertanto di un atto capace di dare pieno e legittimo 
fondamento a un’ingiunzione di pagamento.</div></div><div><div><strong>Tribunale Teramo sez. I, 30/03/2022, n.324</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini</strong></div></div><div><div>Posto
 che l’amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione
 forzosa delle somme dovute dai condòmini entro sei mesi dalla chiusura 
del bilancio (ex art. 1129 c.c.), va da sé che egli può promuovere più 
azioni di recupero credito – senza incorrere nell’illegittimo 
frazionamento del credito – qualora il esse riguardino spese di natura 
diversa (ordinarie e spese straordinarie) deliberate in verbali di 
assemblea diversi.</div></div><div><div><strong>Tribunale Torino sez. VIII, 19/01/2022, n.198</strong></div></div><div><div><strong>Erronea ripartizioni delle spese condominiali</strong></div></div><div><div>È
 orientamento giurisprudenziale consolidato che le opere straordinarie 
deliberate dal condominio siano a carico del nudo proprietario, a fronte
 di ciò le osservazioni dirette a contestare la qualifica di 
“riparazione straordinaria” attribuita dai giudici di merito 
all’intervento cui si riferisce, nella specie, il richiesto pagamento, 
in applicazione dei criteri legali della natura strutturale, 
strumentale, economica e causale delle stesso, non sono idonee a 
contrastare la correttezza della conclusione formulata, risolvendosi in 
una diversa interpretazione della domanda priva di riscontro giuridico 
e, peraltro, neppure supportata dall’indicazione di elementi di fatto 
riguardanti la effettiva frequenza dell’intervento manutentivo de quo, 
astrattamente rilevante per apprezzarne la criticata straordinarietà.</div></div><div><div><strong>Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11839</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Pagamento spese straordinarie</strong></div></div><div><div>In tema di <strong>riparto delle spese condominiali</strong>
 per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria 
manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, 
successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto 
l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita 
nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio 
rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi 
era proprietario dell’immobile compravenduto al momento 
dell’approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo 
della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto
 o in parte, realizzate in epoca successiva all’atto traslativo, con 
conseguente diritto dell’acquirente a rivalersi nei confronti del 
proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del 
principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che 
sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo 
comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra
 costoro.</div></div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Chi paga le spese straordinarie?</strong></div></div><div><div>Verificandosi
 l’alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio in seguito
 all’adozione di una delibera assembleare, antecedente alla stipula 
dell’atto traslativo, vòlta all’esecuzione di lavori consistenti in 
innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia 
diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i
 relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i 
lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva,
 con conseguente diritto dell’acquirente a rivalersi nei confronti del 
proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del 
principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c. Dunque, tale
 momento di insorgenza dell’obbligo di contribuzione condominiale rileva
 anche per imputare l<strong>‘obbligo di partecipazione alla spesa</strong> nei <strong>rapporti interni tra venditore e compratore</strong>,
 ma sempre che gli stessi non siano stati diversamente accordati, 
rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente 
intercorsi tra costoro.</div></div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong> Ripartizione delle spese relative a lavori straordinari</strong></div></div><div><div>In
 materia condominiale, la delibera assunta nell’esercizio delle 
attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., 
relativa alla ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese 
relative a lavori straordinari ritenuti afferenti a beni comuni, ove 
adottata in violazione dei criteri già stabiliti, deve considerarsi 
annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto
 dell’art. 1123 c.c. La relativa <strong>impugnazione</strong> va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.</div></div><div><div>(Nella
 fattispecie in esame, avente a oggetto la ripartizione delle spese 
straordinarie di manutenzione della staccionata di recinzione del 
condominio, i giudici hanno ritenuto la relativa delibera annullabile e 
non nulla, con la conseguenza che la stessa non è stata impugnata 
tempestivamente).</div></div><div><div><strong>Corte appello Torino sez. II, 08/04/2021, n.396</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Validità deliberazione assembleare</strong></div></div><div><div>È
 valida la deliberazione assembleare con cui si procede sinteticamente 
all’approvazione di una voce, o si indichi la somma complessivamente 
stanziata, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano
 alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza 
concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari la 
regolarizzazione successiva nell’approvazione dei rendiconti. Ad 
affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso di una coppia di 
condomini che lamentava la poca chiarezza del consuntivo che riportava, 
tra l’altro, le indicazioni “spese varie” e “spese straordinarie”.</div></div><div><div>Per
 la suprema corte non è necessario che la relativa contabilità sia 
tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste
 per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia 
idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di 
uscita.</div></div><div><div><strong>Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10844</strong></div></div><div><hr></div><div><div><strong>Ratifica delle spese effettuate dall’ amministratore senza preventiva autorizzazione</strong></div></div><div><div>L’assemblea
 di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie 
effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se
 prive dei connotati di indifferibilità e urgenza, purché non 
voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal 
modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione.</div></div><div><div>Restano,
 invece, irripetibili le sole, suddette spese voluttuarie o gravose, non
 trovando applicazione il principio secondo cui l’atto compiuto, benché 
irregolarmente, dall’organo di una società resta valido nei confronti 
dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e 
sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell’amministratore del 
condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli art. 
1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all’ordinaria 
amministrazione, mentre riservano alla seconda</div></div><div><div>le decisioni in materia 
di amministrazione straordinaria.</div></div><div><div><div><strong>Tribunale Roma sez. V, 02/01/2020, n.1</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Chi paga le spese straordinarie deliberate prima della vendita dell’immobile?</strong></div></div></div><div><div><div>In tema di <strong>riparto delle spese inerenti ai lavori straordinari</strong>,
 laddove, successivamente alla deliberazione straordinaria che abbia 
disposto l’esecuzione dei lavori, sia stata venduta un’unità immobiliare
 sita nel condominio, i costi dei lavori gravano su chi era proprietario
 dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione della 
delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, 
anche se al momento della compravendita, il venditore non aveva assolto a
 tutti gli oneri relativi.</div></div></div><div><div><div><strong>Tribunale Salerno sez. II, 13/02/2020</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Verbale di assemblea condominiale e delibera di approvazione del preventivo </strong></div></div></div><div><div><div>Il
 verbale di assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese
 occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni, ovvero, la 
delibera di approvazione del preventivo di spese straordinarie, 
costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in 
mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo 
fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del 
provvedimento.</div></div></div><div><div><div><strong>Corte appello Milano sez. III, 07/05/2019, n.1989</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Manutenzione straordinaria del condominio</strong></div></div></div><div><div><div>L’obbligo dei singoli partecipanti di <strong>contribuire alle spese straordinarie </strong>necessarie
 per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, 
per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le 
innovazioni, postula la preventiva approvazione assembleare, la quale a 
sua volta suppone essenzialmente la determinazione completa dell’oggetto
 delle opere, non avendo rilievo ai fini dell’insorgenza del debito, e 
quindi dell’esigibilità del credito vantato dalla gestione condominiale,
 l’esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria.</div></div></div><div><div><div>Il <strong>versamento delle spese</strong>
 che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia 
individuabile, nei termini indicati, una completa definitiva e 
deliberazione di approvazione dell’<strong>intervento di manutenzione straordinaria</strong> ben può, pertanto, configurare, un pagamento ab origine indebito, agli effetti dell’art. 2033 c.c.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, n.25839</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Riparto spese straordinarie condominiali</strong></div></div></div><div><div><div>In relazione alle spese relative agli <strong>interventi di straordinaria manutenzione</strong>
 la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la 
quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva.</div></div></div><div><div><div><strong>Tribunale Catania sez. III, 13/08/2019, n.3373</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Manutenzione straordinaria e urgente di bene locato</strong></div></div></div><div><div><div>Il conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale <strong>manutenzione</strong> e detta<strong> riparazione</strong> presenti il carattere dell’urgenza, ha l’onere di avvisare il <strong>locatore</strong>
 ma, nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte, ha 
facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo 
richiederne poi il rimborso e il <strong>risarcimento danni</strong>.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. III, 15/03/2018, n.6395</strong></div></div></div><div><div><div><strong>Vecchio proprietario: è debitore per le spese condominiali straordinarie?</strong></div></div></div><div><div><div>Non
 può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure 
per il tramite del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non
 fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di 
partecipazione alle relative <strong>spese condominiali</strong>, nella specie per l’esecuzione di <strong>lavori di straordinaria amministrazione</strong> sulle <strong>parti comuni</strong>, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1847</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Fondo speciale e finanziamento bancario</strong></div></div></div><div><div><div>La legge (art. 1135, comma &nbsp;1, n. 4, c.c.), con la previa «obbligatoria» costituzione del fondo speciale per i <strong>lavori di manutenzione straordinaria</strong>,
 tutela anche l’interesse del singolo condomino a veder escluso il 
rischio individuale di dover garantire (anche se solo al protrarsi della
 morosità dei partecipanti non diligenti) al terzo creditore il 
pagamento dovuto dai morosi secondo il meccanismo previsto dall’art. 63 
disp.att. c.c. commi 1 e 2.</div></div></div><div><div><div>L’assemblea non può legittimamente deliberare, a maggioranza, di non 
allestire il fondo prima della stipula del contratto di appalto dei 
lavori venendo altrimenti a modificare il criterio legale previsto dal 
citato art. 1135, comma 1, n. 4) c.c. nel senso di ampliare 
l’esposizione sussidiaria di coloro che sono in regola con i pagamenti 
(e non possono trovare tutela nel fondo).</div></div></div><div><div><div>Nel caso in esame 
l’appalto è stato conferito senza la previa materiale costituzione del 
fondo (non potendosi ritenere tale il conferimento di un <strong>mandato all’amministratore</strong> a stipulare un contratto di finanziamento).</div></div></div><div><div><div><strong>Tribunale Roma sez. V, 19/06/2017</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni</strong></div></div></div><div><div><div>In tema di regolamento di condominio c.d. contrattuale la clausola secondo cui i condomini devono contribuire alle spese di <strong>manutenzione ordinaria</strong> e <strong>straordinaria</strong> dei <strong>beni comuni</strong>
 deve essere interpretata nel senso di verificare la ricomprensione di 
singole voci di spesa nella regolamentazione e alla luce del canone 
finale dell’equo contemperamento, che va applicato in tutti i casi di 
assoluta incertezza dell’elemento letterale del testo, in modo da 
accertare se la quota posta a carico di tutti i proprietari in 
proporzioni dei millesimi non abbia proprio l’effetto di compensare la 
partecipazione soltanto per un quarto dei proprietari esclusivi dei 
terrazzi facendoli contribuire pro quota anche al residuo, che ai sensi 
dell’art. 1126 c.c. avrebbe dovuto gravare soltanto sui proprietari 
delle unità immobiliari sottostanti.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 16/02/2017, n.4183</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Delibera condominiale di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria</strong></div></div></div><div><div><div>Ove sia mancata la preventiva <strong>approvazione assembleare</strong>
 della spesa relativa al progetto originario di opere di manutenzione 
straordinaria o a sue varianti, non vi è ragione per cui alla ratifica 
di tale spesa e all’approvazione del relativo riparto, con la necessaria
 maggioranza, non si possa procedere in sede di <strong>rendiconto consuntivo</strong>,
 pur essendo questo la sede in cui – di regola – l’assemblea provvede ad
 approvare l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle 
relative ai servizi comuni essenziali.</div></div></div><div><div><div>(Fattispecie nella quale la
 S.C. ha ritenuto valido l’ordine del giorno dell’assemblea, ben 
potendosi intendere che l’argomento “approvazione del rendiconto 
economico” includesse, come prevedibile sviluppo della discussione sulla
 gestione contabile dell’esercizio annuale, la ratifica di lavori 
straordinari di <strong>manutenzione dell’impianto fognario</strong>, 
non dovendo l’ordine del giorno indicare analiticamente e separatamente 
tutte le poste di entrata e di spesa in esso comprese).</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4430</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Manutenzione straordinaria: il </strong><strong>coniuge separato ha diritto al rimborso delle spese?</strong></div></div></div><div><div><div>In sede di separazione o divorzio, quando la casa coniugale sia in<strong> comproprietà </strong>tra marito e moglie, le spese straordinarie, comprese quelle per le <strong>opere di manutenzione straordinaria</strong> delle parti comuni condominiali, sono sostenute da entrambi i <strong>coniugi comproprietari</strong>
 in base alle rispettive quote di proprietà, mentre sono a carico del 
solo occupante abusivo, le spese per la manutenzione ordinaria ed il 
risarcimento dei danni da occupazione senza titolo dell’immobile comune.</div></div></div><div><div><div><strong>Tribunale Parma sez. I, 20/07/2017, n.1150</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria dell’androne e delle scale</strong></div></div></div><div><div><div>Le
 scale e l’androne, essendo elementi strutturali necessari 
all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per 
accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di
 titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 
1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o 
locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne
 fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione 
della copertura dell’edificio.</div></div></div><div><div><div>Ne consegue l’applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei “quorum” per la <strong>ripartizione delle spese</strong>
 dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente 
ricostruzione) dell’androne e delle scale, cui anche detti condomini 
sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all’utilità che 
possono in ipotesi trarne.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 20/04/2017, n.9986</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Appartamento e disposizioni sull’usufrutto</strong></div></div></div><div><div><div>In tema di pagamento degli<strong> oneri condominiali</strong>,
 ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano
 sul titolare di quest’ultimo le spese di amministrazione e di 
manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario 
quelle per le <strong>riparazioni straordinarie</strong>, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di <strong>usufrutto</strong>. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 19/04/2017, n.9920</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Delibera condominiale per l’approvazione dell’appalto </strong></div></div></div><div><div><div>Occorre l’<strong>autorizzazione dell’assemblea</strong>
 (o, comunque, l’approvazione, mediante sua successiva ratifica), ai 
sensi dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. e con la maggioranza 
prescritta dall’art. 1136, comma 4, c.c., per l’approvazione di un 
appalto relativo a riparazioni straordinarie dell’edificio condominiale.
 La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve 
determinare l’oggetto del contratto di appalto da stipulare con 
l’impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei 
lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell’opera 
ma comunque fissandone gli <strong>elementi costruttivi</strong> 
fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, 
peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di 
approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di 
accertamenti tecnici da compiersi. In ogni caso l’autorizzazione 
assembleare di un’opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro 
intrinsecamente connesso nel preventivo approvato. I condomini non 
possono, però, sollecitare il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla 
delibera di <strong>approvazione dei lavori straordinari</strong>, 
censurando l’utilità dei lavori, l’adeguatezza tecnica dell’intervento 
stabilito o la scelta di un preventivo di spese meno vantaggioso di 
quello contenuto in altra offerta. Il controllo del giudice sulle 
delibere delle assemblee condominiali – infatti – è limitato al 
riscontro della legittimità, in base alla norme di legge o del <strong>regolamento condominiale</strong>
 e giunge fino alla soglia dell’eccesso di potere, mentre non può mai 
estendersi alla valutazione del merito e alla verifica delle modalità di
 esercizio del potere discrezionale spettante all’assemblea.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n.4430</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Lavori di straordinaria amministrazione in assenza di previa delibera assembleare</strong></div></div></div><div><div><div>In
 tema di condominio, qualora l’amministratore, avvalendosi dei poteri di
 cui all’art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa 
delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la 
relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l’amministratore ne
 abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall’urgenza, 
mentre, in mancanza di quest’ultimo requisito, non è configurabile alcun<strong> diritto di rivalsa</strong> o <strong>regresso del condominio</strong>
 medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è 
riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al 
di fuori delle sue attribuzioni.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 02/02/2017, n.2807</strong></div></div></div><div><hr></div><div><div><div><strong>Fondo cassa per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria</strong></div></div></div><div><div><div>È
 legittima l’istituzione – con deliberazione assunta con il voto 
favorevole di tutti gli intervenuti in assemblea, rappresentanti oltre 
la metà del valore dell’edificio – di un<strong> fondo cassa</strong> 
rivolto, in una situazione di grave degrado dell’immobile, ad assicurare
 la provvista per procedere ad opere necessarie di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, laddove gli interventi da eseguire siano 
individuati e/o individuabili, anche se non ancora deliberati.</div></div></div><div><div><div>(Fattispecie
 in materia di spese relative all’impianto fognario, alla copertura 
dell’edificio, al lucernaio della scala ed all’adeguamento dell’impianto
 elettrico descritte nell’ordine del giorno di precedente riunione e 
richiamate nel verbale dell’assemblea che aveva poi deliberato l’<strong>istituzione del fondo cassa contestato</strong>, rinviando però l’approvazione dei lavori ad un momento successivo.</div></div></div><div><div><div><strong>Cassazione civile sez. II, 11/08/2016, n.17035</strong></div></div></div><div><strong><br></strong></div><div><strong><a href="https://www.laleggepertutti.it/276878_spese-straordinarie-condominio-ultime-sentenze" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></strong></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 14:38:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DISPONIBILE LA NUOVA APP PER IL CONDOMINIO]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><blockquote><div>Si comunica che è scaricabile l'APP THnet per il vostro condominio totalmente gratuita e senza costi aggiuntivi fornito dal nostro ufficio.....</div><div>Questo faciliterà la comunicazione tra condomini e lo studio di amministrazione.</div><div>App facile, diretta ed immediata.</div><div><br></div><div>L'App conterrà tutti i dati del condominio e dell'Amministratore e concederà ai suoi utilizzatori in iviare/ricevere messaggi,comunicazioni e segnalazioni con allegata documentazione e/o fotografie.</div><div><br></div><div>Per scaricare l'APP bisogna andare sul vostro store del dispositivo mobile ed eseguire il download. Una volta fatto ciò inoltrate una e-mail a appcondominioanzuini@gmail.com per richiederci le credenziali di accesso.</div><div><br></div><div>Preghiamo gli utilizzatori dell'APP di completare bene tutto il profilo personale.</div><div><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 08:04:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.anzuinicondominio.it/blog/?disponibile-la-nuova-app-per-il-condominio</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INFILTRAZIONI ACQUA CHI PAGA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><blockquote><div>Quando compaiono delle infiltrazioni d’acqua dal tetto o da altre possibili concause su parti comuni è possibile chiedere il risarcimento danni. In questa guida vi spieghiamo come fare, chi paga e quando serve l’intervento dell’amministratore di condominio.</div><div><br></div><div>Tra le diverse cause che possono creare disagi e spesso e volentieri litigi in condomino senza dubbio sono quelle provenienti da <strong>infiltrazioni d’acqua dal tetto sul soffitto e le pareti<strong>. </strong></strong>Questo fenomeno può causare<strong><strong> muffa </strong></strong>e aumentare <strong><strong>l’umidità </strong></strong>oltre che <strong><strong>danneggiare l’immobile interessato.</strong></strong><br></div><div><strong><strong><br></strong></strong></div><div>Per chi abita<strong> in condominio</strong> serve innanzitutto stabilire qual'è la causa delle infiltrazioni poi procedere alle riparazioni e, infine, chiedere il <strong>rimborso</strong> di quanto speso al responsabile.<strong><strong><br></strong></strong></div><div><br></div><div>Ma cosa succede se le perdite non dipendono da un condomino ma da dalle &nbsp;parti comuni dell’edificio? Chi sarà a pagare in questo caso? &nbsp;Per rispondere a queste ed altre domande sulle infiltrazioni in &nbsp;condominio dobbiamo anfare con ordine.</div><div><br></div><div><div>Bisogna distinguere due ipotesi:</div> <ol><li aria-level="1">se l’infiltrazione d’acqua deriva dall’appartamento di sopra o adiacente (ed è quindi provocato da un altro condominio);</li> <li aria-level="1">se &nbsp;l’infiltrazione proviene dal tetto, quindi da uno spazio di pertinenza &nbsp;dell’intero condominio perché compreso nelle “parti comuni”</li></ol><div><br></div></div><div><div><strong>L'articolo 2051 del Codice civile recita: </strong></div> <blockquote><div>“<em>Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito</em>.”</div><div><br></div></blockquote> <div>Sulla scora di quanto sopra detto ogni proprietario o inquilino in affitto è responsabile delle &nbsp;cose che ha in custodia ed è tenuto a pagare gli interventi di &nbsp;manutenzione e i danni provocati dalle infiltrazioni di tasca propria. </div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Esiste però una condizione: ▼</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">i danni da infiltrazioni non devono essere dovuti al </span><strong class="fs12lh1-5">caso fortuito</strong><span class="fs12lh1-5">, ovvero a situazioni eccezionali che non &nbsp;potevano in alcun modo essere previste esempio eventi atmosferici di eccezionale potenza. </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il proprietario dell'immobile danneggiato non potrà sottrarsi al &nbsp;pagamento se ha omesso volontariamente la </span><strong class="fs12lh1-5">manutenzione </strong><span class="fs12lh1-5">della propria abitazione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div> <div>Al contrario, se l’infiltrazione d’acqua proviene dal tetto condominiale quindi non appartiene a nessun condomino – <span class="fs12lh1-5"><b>a pagare sarà l’intero condominio.</b></span></div> <div>Ma chi paga nei casi in cui non è chiaro di chi sia la responsabilità &nbsp;dell’infiltrazione? Per rimediare a questo problema, la Corte di &nbsp;cassazione ha stabilito che, in caso di dubbio, <span class="fs12lh1-5"><b>i danni sono a carico &nbsp;del condominio in parti ugual</b></span><span class="fs12lh1-5"><b>i.</b></span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div><strong>Danni da infiltrazioni: come si calcolano</strong></div> <div>Quando si verifica una infiltrazione d’acqua in appartamento i danni &nbsp;possono essere più o meno gravi . Dal &nbsp;punto di vista economico le spese legate alla riparazione del danno e &nbsp;al ripristino dell’intonaco sono a carico del proprietario &nbsp;dell’appartamento danneggiato. Per ragioni di comodità queste spese di &nbsp;solito vengono anticipate da chi esegue i lavori e chiama tecnici e &nbsp;idraulici, salvo poi chiedere il <strong>rimborso di quanto speso al responsabile</strong>. <span class="fs12lh1-5">Per farlo è indispensabile conservare le </span><strong class="fs12lh1-5">fatture</strong><span class="fs12lh1-5"> di &nbsp;quanto speso da mostrare al soggetto tenuto al rimborso, quindi &nbsp;all’intero condomino o all’inquilino da cui provengono le perdite.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><strong>Lettera all’amministratore di condominio per infiltrazioni: cosa scrivere</strong></div> <div>Dal momento in cui l’idraulico, o altro tecnico, quantifica il danno &nbsp;bisogna agire in fretta perché secondo la legge italiana il diritto al &nbsp;risarcimento si prescrive dopo<span class="fs12lh1-5"><b> 5 </b></span>anni dal giorno in cui si è verificato &nbsp;l’evento dannoso. In altre parole dal giorno in cui le infiltrazioni &nbsp;d’acqua si sono manifestate per la prima volta.</div> <div>Se le cose vanno per le lunghe e se il responsabile del danno non ne &nbsp;vuole sapere di risarcire il danno potrebbe essere necessario inviare &nbsp;una <strong>lettera di diffida </strong>all’amministratore di condominio. La cosa fondamentale è che la lettera abbia al suo interno l’<strong>esplicito sollecito di pagamento delle somme dovute</strong>.</div></div><div><br></div><div><div>Per scrivere correttamente una lettera diffida al pagamento dei danni da infiltrazioni è necessario indicare:</div><div><br></div> <ul> <li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5"><b>il nominativo del danneggiato;</b></span></li> <li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5"><b>l’entità &nbsp;delle spese da risarcire (sia per i lavori di manutenzione che per gli &nbsp;eventuali danni arrecati a mobili o altre pertinenze della casa);</b></span></li> <li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5"><b>le generalità della persona che ha provocato il danno;</b></span></li> <li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5"><b>il sollecito a pagare quanto indicato entro il termine indicato.</b></span></li> </ul><div><hr></div> <div>Se il tempo concesso trascorre &nbsp;inutilmente a quel punto l’unico modo per rivedere i propri soldi &nbsp;potrebbe essere rivolgersi ad un avvocato e adire le vie legali. Una &nbsp;soluzione lunga e spesso costosa e che quindi è meglio evitare, sempre &nbsp;che si riesca a risolvere la questione fuori dalle aule di tribunale. &nbsp;</div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:14:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.anzuinicondominio.it/blog/?infiltrazioni-acqua-chi-paga-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.anzuinicondominio.it/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA NOTIFICA PUO' ESSERE PROVATA TRAMITE FOTOCOPIA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><blockquote><div>Spesso nei giudizi in cui il contribuente contesta la <strong>regolarità </strong>o<strong> esistenza della notifica</strong> delle cartelle esattoriali o altri atti della riscossione, <strong>Equitalia</strong> si limita a produrre in giudizio le <strong>copie</strong> delle relate e degli avvisi di ricevimento o, addirittura, copia del solo estratto di ruolo.</div><div> </div><div>Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, qualora contestata dal contribuente, la <strong>documentazione in fotocopia </strong>non sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio e che siano piuttosto necessari le <strong>relate </strong>e gli<strong> avvisi di ricevimento in originale</strong>.</div><div> &nbsp;</div><div>Non solo. Tali documenti attestanti la notifica devono essere strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.</div><div> </div><div>A tal proposito tanto la Cassazione quanto la giurisprudenza di merito<strong></strong> affermano l'<strong>inidoneità dell'estratto di ruolo </strong>a provare il contenuto della cartella di pagamento e della notifica in quanto:</div><div><br></div><div> &nbsp;</div><div>a)
 &nbsp;l'estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più 
 &nbsp;parti della cartella, eliminate a discrezione della parte 
attestatrice, &nbsp;che però se ne vuole avvalere in giudizio.</div><div> </div><div>b)
 &nbsp;l'estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale 
 non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. In altri
 &nbsp;termini Equitalia non ha il potere di dichiarare la copia <strong>conforme all'originale</strong>
 &nbsp;sia perché non ha i poteri propri del pubblico ufficiale sia perché in
 &nbsp;ogni caso è parte della causa e quindi comunque non imparziale.</div><div><br></div><div>Il
 &nbsp;principio dell'onere della prova impone ad Equitalia di esibire il 
 titolo su cui si basa il proprio credito e cioè la cartella esattoriale
 &nbsp;con tutte le attestazioni dell'avvenuta notifica. Non è sufficiente, 
 dunque, il semplice estratto di ruolo in quanto "esso è un semplice <strong>atto interno</strong> di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità" <strong></strong>.</div><div> </div><div>Dunque, Equitalia è tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all'esecuzione forzata:</div><div><br></div><div> </div><div>a) la <strong>ricevuta di ritorno</strong> della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la <strong>relata di notifica</strong>;</div><div> </div><div>b) la copia della <strong>cartella di pagamento</strong>.</div><div><br></div><div> </div><div>Solo in tal modo, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella<strong></strong>.</div><div> </div><div>Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle <strong>Sezioni Unite della Cassazione</strong> secondo cui l'estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell'iscrizione dell'<strong>ipoteca</strong>
 &nbsp;per la seguente motivazione: l'estratto di ruolo è un semplice atto 
 amministrativo interno generalmente consistente nell'elencazione di una
 &nbsp;pluralità di cartelle e di importi da pagare.</div><div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""> </p&gt;tale></div><div align="justify"><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""><div>Per
 &nbsp;completezza, si segnala anche l'orientamento opposto, tuttavia 
 minoritario, secondo cui, ai fini della prova della validità della 
 notifica della cartella, può ritenersi sufficiente già la semplice <strong>copia della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r</strong><strong>. </strong></div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""> </p&gt;tale></p&gt;tale></div><div align="justify"><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""><div>Ciò
 &nbsp;in quanto Equitalia, in qualità di organo indiretto della pubblica 
 amministrazione, avrebbe i poteri di autenticazione delle copie al pari
 &nbsp;di un <strong>pubblico ufficiale</strong>.</div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""> 						<br> 						</p&gt;tale></p&gt;tale></div><div><strong>[1] </strong>Cass. sent. n. 16929/2012, CTP Bari sent. n. 27/09/2013.</div><div> </div><div><strong>[2] </strong>CTR Milano sent. n. 63/14/13.</div><div> </div><div><strong>[3]</strong> CTP Genova sentenza n. 11/01/2012 del 2005.</div><div> </div><div><strong>[4]</strong> Cass. Sez. Unite sent. n. 4126/20</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 21:04:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MAGGIORANZA IN ASSEMBLEA]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><blockquote><div class="imTAJustify">La Corte di Cassazione della sentenza 
del 12 novembre 2020 n. 25558 ha evidenziato che il funzionamento 
dell’assemblea è disciplinato dall’art. 1136 cc e dagli artt. 66 e 67 
disp. Att. C.c. che individuato nel principio maggioritario la regola 
d’applicare. Pertanto, la regola di cui all’art. 1136 comma 3 cc va 
interpretata nel senso che la delibera è approvata nel caso in cui 
votino a favore la maggioranza degli intervenuti che rappresentino 
almeno la metà del valore dell’edificio, sempre che non abbiano votato 
contro l’approvazione un valore proprietario maggiore rispetto a coloro 
che abbiano votato a favore. </div><div class="imTAJustify">In altre parole, coloro che hanno 
votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore 
proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore.</div><div class="imTAJustify"><br></div>Inoltre,
 la Corte evidenzia che il singolo condomino vale per una testa, sia che
 intervenga all'assemblea personalmente che a mezzo delegato. Ne 
consegue che il delegato, che sia anche proprietario esclusivo, “pesa” 
per quanti sono i soggetti che gli hanno conferito potere 
rappresentativo. &nbsp;Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresenta più 
unità immobiliare va considerato come una sola testa (In tal senso Trib.
 Verona 15 ottobre 2019).</blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><span class="fs8lh1-5"><i><a href="http://www.studiocontiniserpelloni.it/sentenze-condominio-locazioni" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></i></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 13:32:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUOVA RIFORMA DEL CONDOMINIO 2023 COSA CAMBIA?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><blockquote><div>Entrata in vigore il <span class="fs12lh1-5 ff1">18 giugno 2013, la Legge 220/2012</span> meglio conosciuta come <strong class="fs12lh1-5">“Nuova riforma del condominio”</strong>, &nbsp;ha cambiato la vita di milioni di condomini ed ha rappresentato una &nbsp;vera e propria rivoluzione storica, visto che ha modificato una &nbsp;disciplina che era invariata dal <span class="fs12lh1-5 ff1">1942</span>. La legge ha aggiornato le regole e &nbsp;le ha rese più attuali. <span class="fs12lh1-5">Tante sono state le </span><strong class="fs12lh1-5">novità introdotte</strong><span class="fs12lh1-5"> con la riforma: &nbsp;dalla modifica di regole generali condominiali, al via libera agli &nbsp;animali domestici, agli orari in cui é possibile fare rumori e lavori, &nbsp;alle conseguenze in caso di morosità di un condomino, fino alla nomina &nbsp;dell’amministratore per il quale sono richieste specifiche qualifiche. </span><span class="fs12lh1-5">▼</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs20lh1-5"><b>Novità più importanti:</b></span></div></blockquote><blockquote><b class="fs12lh1-5">Nomina e requisiti amministratore</b><div><div>Per &nbsp;diventare amministratore occorre degli specifici requisiti di &nbsp;trasparenza e onorabilità, nonché un preciso livello scolastico: &nbsp;l’amministratore deve possedere il <strong>diploma di scuola superiore</strong> e deve seguire dei corsi di formazione e aggiornamenti continuo sulle tematiche condominiali.</div><div>La &nbsp;sua carica dura due anni e, nel momento in cui viene nominato, deve &nbsp;specificare in maniera precisa e trasparente a quanto ammonta il suo &nbsp;onorario.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Condomini minimi</b></span></div><div>Con la riforma del condominio sono necessari almeno <strong>nove condomini</strong> &nbsp;affinché sia necessario l’amministratore (prima bastavano cinque). Se &nbsp;quindi il numero di condomini non supera gli otto, nominare un &nbsp;amministratore non é obbligatorio.</div><div>Questa libertà però non deve &nbsp;essere confusa con una maggiore superficialità: il condominio “minimo” &nbsp;deve infatti comunque dotarsi di <strong>codice fiscale</strong> e ovviamente non può sottrarsi agli obblighi legali o alle responsabilità civili e penali.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Animali domestici</b></span></div><div>Via libera agli animali domestici grazie alla nuova riforma del condominio. Il regolamento condominiale <strong>non può più vietare la presenza dei pet</strong>. &nbsp;Chiaramente occorre seguire delle regole di buon senso, che non mettano &nbsp;a repentaglio la pulizia del condominio e la sicurezza. Occorre quindi &nbsp;sempre pulire laddove l’animale sporchi e, in caso di animali ritenuti &nbsp;pericolosi, far indossare loro la museruola.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ripartizione spese e tabelle millesimali</b></span></div><div>Le &nbsp;spese sostenute per la manutenzione delle parti comuni (pulizia scale, &nbsp;ascensore, ecc.) devono essere sostenute da tutti i condomini in base &nbsp;alle<strong> tabelle millesimali</strong>. Grande importanza viene data alle innovazioni, che la riforma ora permette di deliberare con una maggioranza inferiore.</div><div>Altra importante novità infine, la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato.</div><div><span class="fs12lh1-5"><b><span class="cf1">Attenzione</span></b></span></div><div>Il &nbsp;singolo condomino non può sempre e in ogni caso distaccarsi dal &nbsp;riscaldamento centralizzato. Può farlo solo se lo prevedono le leggi &nbsp;regionali, provinciali o comunali.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Abbattimento barriere architettoniche</b></span></div><div>L’accessibilità delle parti comuni a tutti i condomini, <strong>anziani e disabili</strong> &nbsp;riveste particolare importanza nel condominio. Tuttavia, la riforma ha &nbsp;aumentato il quorum necessario per deliberare l’abbattimento di barriere &nbsp;architettoniche.</div><div>Prima bastava un terzo dei presenti in &nbsp;assemblea, ora con la riforma é necessaria almeno la metà dei presenti &nbsp;alla riunione e che costituiscano almeno il 50% del valore millesimale &nbsp;dell’immobile intero (sia in prima che seconda convocazione &nbsp;assembleare).</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Cambio destinazione d’uso parti comuni</b></span></div><div>La modifica d’uso delle parti comuni deve essere deliberata dall’assemblea dei condomini con una maggioranza di almeno i <strong>4/5 dei presenti</strong> e di almeno i 4/5 del valore dell’edificio. La riforma ha quindi previsto un quorum più alto rispetto a quelli ordinari.</div><div>Morosità</div><div><br></div><div>Con la nuova riforma é stato introdotto il principio della <strong>“solidarietà sussidiaria”</strong>: &nbsp;con l’entrata in vigore della legge é previsto che, se un condominio &nbsp;non paga la sua rata condominiale, essa può gravare sugli altri &nbsp;proprietari anche quelli in regola con i pagamenti.</div><div>Tuttavia, ogni &nbsp;condominio contribuisce al debito in base alla proprie tabelle &nbsp;millesimali e sono stati comunque introdotti degli espedienti per &nbsp;prevenire questa spiacevole situazione.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Lavori straordinari</b></span></div><div>I lavori straordinari possono esse di due tipi:</div><ul> <li><strong>Tout court</strong>, ossia di piccola entità (per esempio il rifacimento di un muro);</li> <li><strong>Di notevole entità</strong> (per esempio il rifacimento del tetto, la pitturazione dell’intera facciata, il cambio della caldaia centralizzata).</li></ul><div>I &nbsp;lavori straordinari di importante entità vanno deliberati dalla &nbsp;maggioranza dei presenti alla riunione e che costituiscano almeno <strong>500 millesimi</strong>, ossia il 50% del valore dell’immobile intero (articolo 1136 del codice civile, comma 2).</div><div>Per &nbsp;i lavori di normale entità non é previsto uno specifico quorum per cui &nbsp;si applica la regola generale che prevede una delibera a maggioranza &nbsp;semplice, la metà dei presenti e che rappresentino almeno <strong>1/3 del valore dell’edificio</strong> (articolo 1136 del codice civile, comma 3).</div><div>Inoltre, &nbsp;la riforma del condominio ha stabilito che, quando la maggioranza &nbsp;delibera dei lavori straordinari (di ristrutturazione o di innovazione) é &nbsp;necessaria la <strong>creazione di un fondo speciale</strong> di &nbsp;importo pari al costo del lavoro. Se quindi per esempio, il preventivo &nbsp;di un’impresa ammonta a 30.000 euro, l’assemblea deve creare un fondo &nbsp;speciale di tale importo.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><span class="cf1">Attenzione</span></b></span></div><div>È &nbsp;obbligatorio costituire il fondo, ma non é obbligatorio pagare in &nbsp;anticipo l’impresa che eseguirà i lavori. I pagamenti possono avvenire &nbsp;secondo accordi tra impresa e condominio (con acconto o senza, a metà &nbsp;lavori, ecc.).</div></div><div><b><span class="fs8lh1-5">►</span> <span class="fs8lh1-5"><i><a href="https://www.soldioggi.it/riforma-condominio-14102.html" target="_blank" class="imCssLink">Fonte originaria</a></i></span></b></div><div><b><span class="fs8lh1-5">►<a href="https://www.anzuinicondominio.it/files/regcondominio2023.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.anzuinicondominio.it/files/regcondominio2023.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"> PDF</a></span></b></div><div><div></div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:06:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STOP BONUS 110]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><blockquote><div>Stop a cessione crediti: <span class="fs12lh1-5"><b>ecco tutti i bonus casa coinvolti</b></span></div><div>Nel merito il decreto approvato dal Cdm <span class="imUl fs12lh1-5"><b>blocca l'esercizio delle cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi</b></span> (quindi non solo superbonus, ma anche ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche)</div><div><hr><div>Il Governo, con il Consiglio dei ministri di giovedì <span class="fs12lh1-5 ff1">23.02.2023</span> ha &nbsp;abbassato la saracinesca del mercato dei crediti fiscali con lo stop &nbsp;alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura (restano in pista &nbsp;solo le detrazioni), anche se non sarà un blocco immediato, perché i &nbsp;lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di &nbsp;liquidare i bonus. Nel merito il decreto blocca &nbsp;l'esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le &nbsp;tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus &nbsp;ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche). Per i &nbsp;lavori diversi dal <span class="fs12lh1-5 ff1">110%</span> sarà essenziale avere richiesto il titolo &nbsp;abilitativo o iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore del &nbsp;decreto. Ecco nel dettaglio tutti i bonus edilizi coinvolti</div></div><div><div>Il Governo, con il Consiglio dei ministri di giovedì ha &nbsp;abbassato la saracinesca del mercato dei crediti fiscali con lo stop &nbsp;alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura (restano in pista &nbsp;solo le detrazioni), anche se non sarà un blocco immediato, <span class="imUl fs12lh1-5"><b>perché i &nbsp;lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di &nbsp;liquidare i bonus.</b></span></div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>Superbonus</b></span></div><div>Detrazione &nbsp;al <span class="fs12lh1-5 ff1">110% (ora al 90%)</span> spalmabile in <span class="fs12lh1-5 ff1">5</span> anni. Riguarda i condomini e gli &nbsp;edifici unifamiliari. Godono della stessa agevolazione anche &nbsp;l’installazione di impianti fotovoltaici o di pensiline di ricarica &nbsp;elettriche.</div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus ristrutturazione</b></span></div><div>Detrazione &nbsp;del <span class="fs12lh1-5 ff1">50% </span>dell’ammontare del costo dei lavoro spalmato su <span class="fs12lh1-5 ff1">10</span> anni. E’ &nbsp;destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e &nbsp;risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Rientrano nel &nbsp;bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione &nbsp;ordinaria realizzati sulle sole parti comuni condominiali.</div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ecobonus </b></span></div><div>Detrazione &nbsp;del <span class="fs12lh1-5 ff1">50% spalmata in 10 anni</span>, Riguarda: lavori di efficienza energetica. &nbsp;In particolare, sostituzioni di serramenti e infissi, schermature &nbsp;solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione. Ma esiste anche un &nbsp;ecobonus con detrazione del <span class="fs12lh1-5 ff1">65% in 10 anni</span> per interventi di particolare &nbsp;efficienza energetica come: generatori di aria calda a condensazione, &nbsp;pompe di calore, caldacqua a PDC, collettori solari.</div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>Sismabonus</b></span></div><div>Detrazione &nbsp;al <span class="fs12lh1-5 ff1">110% (ora 90%) spalmabile in 5 anni</span>, per lavori di consolidamento &nbsp;degli edifici compresa la demolizione e ricostruzione</div></div><div><hr><div><span class="fs12lh1-5"><b>Bonus facciate </b></span></div><div>Detrazione &nbsp;del <span class="fs12lh1-5 ff1">60% per le spese sostenute nel 2022 e del 90% per le spese &nbsp;sostenute nel 2020 e nel 2021, spalmabile in 10 anni.</span> Riguarda lavori &nbsp;finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici &nbsp;esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola &nbsp;pulitura o tinteggiatura esterna. Di questo bonus possono però godere &nbsp;solo gli edifici che si trovano nei centri storici (zona A) e nelle zone &nbsp;anche parzialmente edificata.</div></div><div><hr>► <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/stop-cessione-crediti-ecco-tutti-bonus-casa-coinvolti-AE8tGzoC" target="_blank" class="imCssLink"><i class="fs9lh1-5">Fonte origiginaria</i></a></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 10:36:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SUPERBONUS 110% COSA CAMBIA NEL 2023?]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div> </div><blockquote><div>Superbonus, cosa cambia e cosa resta nel 2023</div><div>Aliquote variabili in base ai beneficiari e &nbsp;alla data dei lavori, contributi per i committenti con redditi bassi, &nbsp;cessione del credito con 5 passaggi, prestiti SACE alle imprese in crisi &nbsp;di liquidità.</div><div><hr>13/01/2023 - Con la <strong>Legge di Bilancio per il 2023</strong>, in vigore dal 1° gennaio, e la <strong>legge di conversione</strong> &nbsp;del Decreto “Aiuti-quater”, approvata definitivamente ieri, il &nbsp;Superbonus e gli altri bonus edilizi assumono nuovi connotati. In alcuni &nbsp;casi cambiano i beneficiari e le aliquote di detrazione e anche i &nbsp;requisiti per ottenere i bonus diventano più stringenti.<br> &nbsp;&nbsp;<div><strong>Superbonus in condominio con aliquote variabili dal 110% al 90%</strong></div> In generale, l’aliquota di detrazione del Superbonus nel 2023 scende dal &nbsp;110% al 90% per tutti gli immobili. Ci sono però alcune eccezioni.<br> &nbsp;<br> Continuano a fruire dell’aliquota al 110% i <strong>condomìni</strong> se:<br> - l’assemblea ha deliberato i lavori entro il <strong>18 novembre 2022</strong> e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) viene presentata entro il <strong>31 dicembre 2022</strong>;<br> - l’assemblea ha deliberato i lavori tra il <strong>19 e il 24 novembre 2022</strong> e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il <strong>25 novembre 2022</strong>.<br> - la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di <strong>demolizione e ricostruzione</strong> viene presentata entro il <strong>31 dicembre 2022</strong>.<br> <br> <span class="cf1">Le </span><strong>date delle delibere</strong><span class="cf1"> devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita </span><strong>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</strong><span class="cf1">. &nbsp;Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la &nbsp;dichiarazione deve essere resa dal condòmino che ha presieduto &nbsp;l’assemblea.</span><br> <span class="cf1"> </span><br> Gli <strong>edifici da 2 a 4 unità immobiliari</strong> con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti continueranno a fruire del superbonus con aliquota del <strong>110%</strong> nel 2023 se:<br> - la CILAS è stata presentata entro il <strong>25 novembre 2022</strong>;<br> - il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, viene richiesto entro il <strong>31 dicembre 2022</strong>.<br> &nbsp;&nbsp;<div><strong>Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari</strong></div> Gli immobili unifamiliari su cui al <strong>30 settembre 2022</strong> siano stati effettuati lavori per almeno il <strong>30% dell’intervento complessivo</strong>, potranno continuare a fruire del superbonus con aliquota al <strong>110% fino al 31 marzo 2023</strong>.</div><div><hr><div><img class="image-0" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/planning-3536758_1920.jpg"  title="" alt="" width="1150" height="767" /><strong><br></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Edifici unifamiliari prima casa, Superbonus al 90%</strong></div> Al di fuori dei casi in cui i lavori sono già a buon punto, gli interventi sugli immobili unifamiliari <span class="cf1">e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti </span>saranno &nbsp;consentiti, e agevolati con l’aliquota al 90%, solo se gli immobili &nbsp;sono destinati a prima casa il cui proprietario abbia un reddito di &nbsp;riferimento fino a 15mila euro.<br> <br> <span class="cf1">Il </span><strong>reddito di riferimento</strong><span class="cf1"> è calcolato </span>dividendo la somma dei redditi complessivi<span class="cf1"> posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, </span><strong>per un numero di parti</strong><span class="cf1"> determinato come segue:</span><br> <span class="cf1">- contribuente &gt; 1</span><br> <span class="cf1">- se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente &gt; +1</span><br> <span class="cf1">- se sono presenti familiari, </span><strong>in numero pari a</strong><span class="cf1">:</span><br> <span class="cf1">-- un familiare &gt; +0,5 </span><br> <span class="cf1">-- due familiari &gt; +1</span><br> <span class="cf1">-- tre o più familiari &gt; +2. </span><br><span class="cf1"> &nbsp;</span> <div><strong>Superbonus, contributo per i redditi bassi</strong></div> <span class="cf1">Un Fondo, con una dotazione di </span><strong>20 milioni di euro per il 2023</strong><span class="cf1">, erogherà contributi ai soggetti con reddito di riferimento fino a 15mila euro per la realizzazione di interventi:</span><br> <span class="cf1">- in condominio;</span><br> <span class="cf1">- sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa.</span><br> <span class="cf1"> </span> <div><strong>Organizzazioni senza scopo di lucro, Superbonus 90% e 110%</strong></div> <span class="cf1">Per le Onlus e le Associazioni di &nbsp;promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e &nbsp;assistenziale, il Superbonus nel 2023 scenderà al 90%. Sarà possibile &nbsp;mantenerlo al 110% solo se la CILAS è stata presentata entro il 25 &nbsp;novembre 2022.</span></div><div><hr><div><strong>Strutture sociosanitarie e assistenziali, Superbonus 110%</strong></div> <span class="cf1">Gli interventi realizzati da Onlus, &nbsp;Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che &nbsp;svolgono attività sociosanitaria e assistenziale possono ottenere il &nbsp;Superbonus </span><strong>110%</strong><span class="cf1"> fino al </span><strong>31 dicembre 2025</strong><span class="cf1"> rispettando le seguenti condizioni:</span><br> <span class="cf1">- le organizzazioni o associazioni &nbsp;devono possedere immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, &nbsp;ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case &nbsp;di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali &nbsp;con fine di lucro);</span><br> <span class="cf1">- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi né indennità di carica.</span><br> &nbsp;&nbsp;<div><strong>Case popolari e cooperative, Superbonus 110%</strong></div> <span class="cf1">Per gli edifici appartenenti agli &nbsp;Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle &nbsp;cooperative edilizia a proprietà indivisa, le condizioni non cambiano &nbsp;rispetto al passato. Saranno agevolate con il Superbonus al </span><strong>110%</strong><span class="cf1">:</span><br> <span class="cf1">- le spese sostenute entro il </span><strong>30 giugno 2023</strong><span class="cf1">;</span><br> <span class="cf1">- le spese sostenute entro il </span><strong>31 dicembre 2023</strong><span class="cf1"> se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori.</span><br><span class="cf1"> &nbsp;</span> <div><strong>Comuni dei crateri sismici, Superbonus 110%</strong></div> <span class="cf1">Nei comuni situati nei crateri dei &nbsp;terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il &nbsp;Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre &nbsp;2025.</span><br><span class="cf1"> &nbsp;</span> <div><strong><span class="cf1">Superbonus, cessione del credito in 10 anni</span></strong></div> I crediti non utilizzati relativi al Superbonus, derivanti dalle &nbsp;comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate &nbsp;all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, possono essere &nbsp;fruiti in 10 rate annuali di pari importo anziché in 4.<br> &nbsp;<br> La quota di credito d’imposta non utilizzata nel­ l’anno non può essere &nbsp;usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.<br></div><div><hr><div><img class="image-1" src="https://www.anzuinicondominio.it/images/architecture-107598_640.jpg"  title="" alt="" width="640" height="452" /><strong><br></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Superbonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: cessione del credito con 5 passaggi</strong></div> I passaggi totali della cessione del credito passano da 4 a 5. <br> <br> <span class="cf1">Il nuovo meccanismo sarà analogo al precedente:</span><br> <span class="cf1">- prima cessione </span><strong>libera</strong><span class="cf1">;</span><br> <span class="cf1">- 3 cessioni (prima erano 2) a favore di </span><strong>banche</strong><span class="cf1">, &nbsp;intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e &nbsp;imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;</span><br> <span class="cf1">- una cessione dalle banche ai </span><strong>clienti con Partita Iva</strong><span class="cf1">, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo a loro volta.</span><br><span class="cf1"> &nbsp;</span> <div><strong><span class="cf1">Finanziamenti alle imprese garantiti da SACE</span></strong></div> <span class="cf1">Oltre alle modifiche ai meccanismi &nbsp;delle detrazioni, è stato previsto un sistema di aiuto alle imprese di &nbsp;costruzione che, dopo aver realizzato interventi agevolati con il &nbsp;Superbonus, e aver praticato lo sconto in fattura, non sono riuscite a &nbsp;cedere il credito corrispondente, a causa del blocco registrato nelle &nbsp;cessioni, e si sono trovate in crisi di liquidità.</span><br><span class="cf1"> </span><br><span class="cf1"> SACE (</span><span class="cf2">SpA controllata dal &nbsp;Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce garanzie &nbsp;finanziarie per l’accesso al credito delle aziende)</span><span class="cf1"> offrirà alle banche garanzie sui </span><strong>finanziamenti</strong><span class="cf1"> a queste imprese.</span><br> <span class="cf1"> </span><br> <span class="cf1">I crediti fiscali maturati da queste &nbsp;imprese entro il 25 novembre 2022 “possono essere considerati dalla &nbsp;banca, o istituzione finanziatrice, quale parametro ai fini della &nbsp;valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il &nbsp;finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni &nbsp;contrattuali”.</span><br></div><div><br></div><div><span class="cf1"><br></span></div></blockquote> </div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 11:08:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[FESTIVITÀ NATALIZIE 2022-2023]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:55:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[BONUS 110%]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo &nbsp;scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese &nbsp;ammesse.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In particolare, il Superbonus spetta:</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol> 	<div><ol><li><strong>fino al 31 dicembre 2025</strong>, <span class="fs12lh1-5 ff1">nelle seguenti misure</span></li></ol></div> </ol> &nbsp;<ul> 	<div><ul><li>110% <span class="fs12lh1-5 ff1">per le spese sostenute fino al</span> 31 <span class="fs12lh1-5 ff1">dicembre</span> 2023</li></ul></div><div><ul><li>70%<span class="fs12lh1-5 ff1"> per le spese sostenute nel</span> 2024</li></ul></div><div><ul><li>65% <span class="fs12lh1-5 ff1">per le spese sostenute nel</span> 2025</li></ul><div><br></div></div> 	 	 </ul> &nbsp;<blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">per i <strong>condomini</strong> e le <strong>persone fisiche</strong>, &nbsp;al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, &nbsp;per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari &nbsp;distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o &nbsp;in comproprietà da più persone fisiche.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle &nbsp;singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello &nbsp;stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di &nbsp;demolizione e ricostruzione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle <strong>Onlus</strong> (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle <strong>organizzazioni di volontariato</strong> e dalle <strong>associazioni di promozione sociale</strong> iscritte negli appositi registri.</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol> 	<div><ol><li value="2"><strong><span class="fs12lh1-5 ff1">fino al</span> 31 dicembre 2022</strong> (<span class="fs12lh1-5 ff1">con detrazione al</span> 110%), <span class="fs12lh1-5 ff1">per gli interventi effettuati da <strong>persone fisiche sugli edifici unifamiliari</strong>, a condizione che al </span>30 <span class="fs12lh1-5 ff1">settembre</span> 2022 <span class="fs12lh1-5 ff1">siano stati effettuati lavori per almeno il </span>30% <span class="fs12lh1-5 ff1">dell'intervento complessivo</span></li></ol></div><div><ol><li value="3"><strong><span class="fs12lh1-5 ff1">fino al</span> 31 dicembre 2023</strong> (con detrazione al 110%),<span class="fs12lh1-5 ff1"> per gli interventi effettuati dagli <strong>Iacp</strong> &nbsp;(ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o &nbsp;gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a &nbsp;condizione che al </span>30 <span class="fs12lh1-5 ff1">giugno</span> 2023 <span class="fs12lh1-5 ff1">siano stati eseguiti lavori per almeno &nbsp;il</span> 60% <span class="fs12lh1-5 ff1">dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le <strong>cooperative di abitazione</strong> a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.</span></li></ol></div> 	 </ol> &nbsp;<blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus &nbsp;mediante una delle modalità previste dall’articolo</span> 121 <span class="fs12lh1-5 ff1">del decreto legge &nbsp;n.</span> 34/2020. <span class="fs12lh1-5 ff1">In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato &nbsp;sotto forma di <strong>sconto praticato dai fornitori</strong> dei beni o servizi o per la <strong>cessione del credito</strong> &nbsp;corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere &nbsp;comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al &nbsp;provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del</span> 3 <span class="fs12lh1-5 ff1">febbraio</span> 2022.</div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A chi interessa</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul> 	<div><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">condomìni</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, &nbsp;arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto &nbsp;dell'intervento</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, &nbsp;arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone &nbsp;fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente &nbsp;accatastate</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri &nbsp;enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia &nbsp;di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti &nbsp;per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai &nbsp;lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a &nbsp;spogliatoi.</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">interventi di isolamento termico sugli involucri</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici &nbsp;unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari &nbsp;funzionalmente indipendenti</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">interventi antisismici.</span></li></ul></div> 	 	 	 	 	 	 </ul> &nbsp;<blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di &nbsp;partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle &nbsp;parti comuni in edifici condominiali.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Gli interventi agevolabili</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Interventi principali o trainanti</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il Superbonus spetta in caso di:</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<blockquote><div><span class="fs20lh1-5">Interventi aggiuntivi o trainati</span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per <strong>interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali</strong> &nbsp;di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di &nbsp;climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta &nbsp;di:</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul> 	<div><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">interventi di efficientamento energetico</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici</span></li></ul><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).</span></li></ul></div> 	 	 	 </ul> &nbsp;<blockquote><div><span class="fs20lh1-5">Quali vantaggi</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va &nbsp;ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal &nbsp;1° gennaio 2022, in <strong>4 quote annuali</strong> di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile &nbsp;optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai &nbsp;fornitori dei beni o servizi (<strong>sconto in fattura</strong>) o per la <strong>cessione del credito</strong> corrispondente alla detrazione spettante.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La cessione può essere disposta in favore:</span></div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ul> 	<ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1">dei <strong>fornitori</strong> dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">di <strong>altri soggetti</strong> (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)</span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1">di <strong>istituti di credito</strong> e intermediari finanziari.</span></li></ul> 	 	 </ul> &nbsp;<blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 &nbsp;agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state &nbsp;approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del &nbsp;decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle &nbsp;detrazioni spettanti.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:27:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AUMENTO TASSI BCE]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>La Banca centrale europea si appresta a &nbsp;varare il suo primo rialzo dei tassi da 11 anni a questa parte</b></span><span class="fs12lh1-5 ff1">. Il &nbsp;Consiglio direttivo si svolgerà tra domani sera, con la cena informale &nbsp;che precede la riunione operativa, e giovedì mattina. Gli orari degli &nbsp;annunci sono stati recentemente modificati: le decisioni di politica &nbsp;monetaria verranno comunicate alle 14 e 15. Mezz’ora dopo, alle 14 e 45 &nbsp;la presidente Christine Lagarde terrà la conferenza stampa esplicativa. I &nbsp;continui aumenti del carovita sono l’elemento maggiormente sotto i &nbsp;riflettori dell’istituzione di Francoforte, mentre quasi tutte le banche &nbsp;centrali del mondo stanno portando avanti manovre di correzione delle &nbsp;rispettive linee monetarie, con rialzi dei tassi.<br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><span class="fs12lh1-5 ff1">Per parte sua la Bce ha più volte affermato che in questa &nbsp;riunione di luglio avrebbe alzato i tassi di 25 punti base, su tutti e &nbsp;tre i riferimenti: il rifinanziamento pincipale, che sta a zero, le &nbsp;operazioni marginali (0,25%) e i tassi sui depositi che le banche &nbsp;commerciali parcheggiano presso la stessa istituzione, che sono al meno &nbsp;0,50%. Nelle ultime sedute il nervosismo dell’attesa si è accompagnato &nbsp;da inevitabili speculazioni su possibili aumenti più marcati sul costo &nbsp;del danaro. Ma ad oggi dall’istituzione non sono giunti segnali in tal &nbsp;senso e operare un aumento diverso da quello, più volte preannunciato, &nbsp;rappresenterebbe un elemento sgradevole per la comunicazione della &nbsp;stessa Bce. Sebbene una mossa simile potrebbe essere giustificata dal &nbsp;quadro di galoppante inflazione in cui sta operando.</span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span><span class="fs12lh1-5 ff1">Eurostat ha appena confermato che a giugno il carovita nell’area &nbsp;euro è salito all’8,6%. La Bce aveva anche preavvertito che procederà ad &nbsp;un ulteriore rialzo alla riunione di settembre e che in quel caso &nbsp;potrebbe essere più energico di quello stabilito per giovedì, quindi da &nbsp;50 punti base. Al di là delle elucubrazioni di stampa, il Consiglio &nbsp;direttivo ha sempre detto che le sue decisioni sarebbero state basate &nbsp;sui dati. Quindi, giovedì, un elemento molto rilevante sarà &nbsp;rappresentato da come si sia sviluppato il quadro inflazionistico, in &nbsp;particolare rispetto alle stime che erano stato aggiornate a giugno. I &nbsp;tecnici della Bce avevano alzato la previsione sul carovita di &nbsp;quest’anno al 6,8% – un valore che già pochi giorni dopo sembrava &nbsp;ottimistico – sul 2023 prevedevano un 3,5% sul 2024 2,1%, quindi quasi &nbsp;in linea con il target Bce che vuole un’inflazione al 2% simmetrico sul &nbsp;medio termine.<br></span><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></blockquote><blockquote><span class="fs12lh1-5 ff1">Sulla crescita prevedevano un più 2,8% del Pil dell’eurozona &nbsp;quest’anno e più 2,1% sia nel 2023 che nel 2024. Le prospettive di &nbsp;economia e crescita sono ovviamente condizionate dal conflitto in &nbsp;Ucraina e, in particolare, dalle sanzioni che Usa e Ue hanno imposto &nbsp;contro le forniture di beni e materie prime dalla Russia, che hanno &nbsp;contraccolpi particolarmente dannosi specialmente se su petrolio e gas. &nbsp;Non è chiaro se la stessa Russia possa decidere uno stop alle forniture &nbsp;di metano. Intanto anche i continui problemi nelle catene di &nbsp;approvvigionamento globali, esacerbati dai nuovi controversi lockdown &nbsp;decisi dalle autorità in Cina creano ulteriori pressioni sui prezzi che &nbsp;si riverberano anche nell’eurozona. Intanto i recenti forti cali &nbsp;dell’euro sul mercato dei cambi, in particolare rispetto al dollaro che &nbsp;risulta sostenuto da rialzi dei tassi molto più energici da parte della &nbsp;Federal Reserve creano ulteriori pressioni a causa dell’inflazione &nbsp;“importata”. E anche questo aspetto sarà con ogni probabilità discusso &nbsp;dai banchieri centrali di Francoforte.</span><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5 ff1">Infine, ma certamente non ultimo, specialmente per l’Italia, il &nbsp;Consiglio dovrebbe discutere anche del nuovo strumento &nbsp;antiframmentazione su cui aveva deciso di accelerare i preparativi, dopo &nbsp;le turbolenze innescate dalla mancanza di decisioni alla riunione di &nbsp;giugno. </span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AIUTI COPPIE 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><blockquote><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La <strong>nuova Legge di Bilancio</strong> approva e conferma anche gli <strong>aiuti 2023 per i mutui prima casa</strong>, altrimenti conosciuti come <strong>bonus casa giovani under 36.</strong></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">I <strong>mutui agevolati</strong> si confermano dunque anche per il prossimo anno, in particolare questo intervento fa parte di un pacchetto che il <strong>nuovo Consiglio dei Ministri</strong> ha approvato lo scorso 21 novembre. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">In questo modo, si va a prorogare una </span><strong class="ff1">misura utile per i più giovani</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, per incentivarli all’acquisto della prima casa e rendersi autonomi, confermando tra l’altro </span><strong class="ff1">sia la soglia Isee che i vari requisiti</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> previsti fino a oggi, per ottenere l’agevolazione.</span></div><div><span class="fs18lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs18lh1-5 ff1">Ecco tutti i dettagli.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">È stato il </span><strong class="ff1">Governo Draghi, con il decreto Aiuti bis</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, a introdurre l’agevolazione, ora prolungata per tutto il corso del 2023. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Dunque, tutti i giovani che desiderano compiere il grande passo e </span><strong class="ff1">acquistare una casa</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, possono contare su una serie di benefici a loro riservati. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Nello specifico, si tratta di </span><strong class="ff1">due aiuti, distinti e separati.</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> L’uno riguarda l’</span><strong class="ff1">imposta di registro</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> e l’altra invece si concretizza in una </span><strong class="ff1">garanzia statale</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> che copre all’80% i mutui per l’acquisto della prima casa, da parte di giovani coppie under 36. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Nonostante la misura sia ancora disponibile fino alla fine dell’anno, congiunture economiche internazionali hanno </span><strong class="ff1">causato un rialzo dei tassi d’interesse e uno stop</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> nelle richieste. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">È previsto uno </span><strong class="ff1">sblocco a partire dal 1° dicembre prossimo</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, grazie a questo intervento, che qui di seguito illustriamo.</span></div><div><hr></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In sostanza, l’articolo <strong>35-bis della legge di conversione</strong> del Decreto Aiuti ter stabilisce che, per l’ultimo mese dell’anno, quindi dal <strong>1 al 31 dicembre 2023</strong> è possibile <strong>accedere alla garanzia Consap</strong> anche in caso di <strong>TEG (tasso effettivo globale) superiore al TEGM</strong> (tasso effettivo globale medio) pubblicato dal MEF. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Vale la pena sottolineare che la </span><strong class="ff1">garanzia Consap consente di accedere fino all’80%</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> della quota capitale e che tale modifica tecnica risulta preziosa per poter </span><strong class="ff1">calmierare i rincari</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> dei tassi d’interesse</span><span class="fs10lh1-5 ff1">. In altri termini, anche se la </span><strong class="ff1">crescita dei prezzi</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, in questo ambito, è stata evidente, si ha comunque la possibilità di </span><strong class="ff1">continuare ad accedere all’agevolazione</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">.</span></div></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Cosa non si paga con il mutuo giovani</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Alla fine dei conti, grazie a <strong>questi aiuti 2023 per i mutui prima casa</strong>, &nbsp;cosa non si è tenuti a pagare, rispetto a quanto accade invece &nbsp;considerando il normale iter di acquisto della propria abitazione? </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Innanzitutto, grazie al </span><strong class="ff1">bonus casa giovani under 36</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> si è esenti dal pagamento dell’imposta ipotecaria, di registro e catastale. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Inoltre si ha la possibilità di richiedere il </span><strong class="ff1">mutuo per il 100% della somma</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, tenendo presente che l’</span><strong class="ff1">80% di quanto richiesto gode della copertura</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> statale tramite garanzia Consap. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Se la restante parte necessita di un finanziamento, allora è prevista l’</span><strong class="ff1">esenzione dell’imposta sostitutiva. </strong><span class="fs10lh1-5 ff1">E se l’</span><strong class="ff1">Iva è dovuta</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, allora grazie a questo </span><strong class="ff1">bonus mutuo giovani</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> è possibile anche ricevere un </span><strong class="ff1">credito d’imposta</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, che è pari all'importo dell’imposta dovuta.</span></div><div><hr></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Mutui prima casa agevolati, con il bonus casa giovani under 36: requisiti</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Ovviamente, per poter accedere a tutta questa serie di agevolazioni, i giovani che intendono <strong>acquistare la loro prima casa</strong> devono rispondere a una serie di <strong>requisiti. </strong></span><span class="fs10lh1-5 ff1">Il primo è da dare per scontato, dal momento che lo </span><strong class="ff1">stesso bonus si definisce “under 36”</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">: ciò sta a significare che, per l’appunto, il beneficiario (o almeno uno dei beneficiari, se in coppia) della misura </span><strong class="ff1">non deve aver compiuto i 36 anni di età</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> al momento della firma del rogito. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Altre categorie di persone possono avvantaggiarsi dell’agevolazione, in particolare </span><strong class="ff1">sposati o conviventi da almeno due anni</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> oppure persone sole con minori a carico e ancora gli affittuari delle case popolari. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">C’è inoltre una </span><strong class="ff1">condizione reddituale da rispettare</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, considerando che la legge prevede un tetto massimo di </span><strong class="ff1">reddito Isee pari a 40.000€</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> per poter procedere con la richiesta dell’agevolazione. </span><span class="fs10lh1-5 ff1">Il finanziamento massimo autorizzabile per l’acquisto della prima casa è di </span><strong class="ff1">250 mila euro</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">. Non deve trattarsi di immobili di lusso</span></div></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">TERMINE</span></div><div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Dall’approvazione della <strong>Legge di Bilancio all’operatività degli aiuti 2023</strong> per i mutui prima casa, si giungerà alla <strong>data del 26 maggio</strong>, per poter iniziare ad acquistare casa, considerando che poi le agevolazioni resteranno <strong>valide fino al 31 dicembre 2023. </strong></span><span class="fs10lh1-5 ff1">Grazie alla proroga prevista dal nuovo Esecutivo, si ha dunque la possibilità, ancora per un anno, di accedere alla </span><strong class="ff1">garanzia statale pari all’80%</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, grazie al </span><strong class="ff1">Fondo CONSAP potenziato</strong><span class="fs10lh1-5 ff1">, nel rispetto dei requisiti riportati in precedenza.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Vale la pena ricordare, in questo contesto, che oltre a questo bonus rivolto ai giovani under 36, esiste anche un <strong>bonus prima casa</strong> che, senza vincoli di età ma ad altre condizioni, prevede una <strong>serie di vantaggi</strong>, &nbsp;come ad esempio, una riduzione dell’Iva dal 10% al 4%, l’imposta di &nbsp;registro al 2%, quella catastale e ipotecaria a 50€ o credito d’imposta &nbsp;per chi venda casa e poi, entro 12 mesi al massimo, la riacquista. </span><strong class="ff1">Condizioni essenziali da rispettare</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> sono la </span><strong class="ff1">residenza</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> nel comune in cui si acquista l’immobile (o comunque il suo trasferimento non oltre i 18 mesi), </span><strong class="ff1">non aver già usufruito</strong><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;di altre agevolazioni del genere (e poi aver venduto casa), non essere &nbsp;proprietario di altre abitazioni e mantenere quella appena </span><strong class="ff1">acquistata per un minimo di cinque anni.</strong></div></div><div><strong><br></strong></div><div><strong class="fs8lh1-5"><i><a href="https://www.trend-online.com/economia/mutui-prima-casa-aiuti-2023-manovra/" target="_blank" class="imCssLink">fonte</a></i></strong></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 17:52:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[MODALITÀ DECRETO INGIUNTIVO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><blockquote><div>L'Amministratore di condominio può ottenere l'emissione di un decreto &nbsp;ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino che si sia reso moroso rispetto al pagamento delle spese condominiali. L'art. &nbsp;<span class="fs12lh1-5 ff1">63</span> delle disposizione di attuazione del c.c. prevede espressamente tale facoltà per la riscossione dei contributi dei condomini, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.</div><div><br></div><div>Il decreto ingiuntivo è uno speciale provvedimento di condanna a pagare una somma liquida di denaro o a dare una quantità determinata di cose fungibili o una cosa mobile determinata (art. <span class="fs12lh1-5 ff1">633</span> c.p.c.). <span class="fs12lh1-5">A tale provvedimento si giunge non attraverso un processo, ma attraverso un procedimento, cioè senza che sia istituito il contraddittorio con il debitore. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il giudice, adito dal creditore con ricorso, verifica l'esistenza dei presupposti ora menzionati. Se non riscontra gli estremi, il giudice respinge la domanda; se, invece li riscontra, emette il decreto ingiuntivo a carico del debitore; tale decreto può esaurire l'intervento del giudice, svolgere efficacia e passare in giudicato: ciò si verifica se il destinatario dell'ingiunzione non propone, entro un breve termine decorrente dalal notifica del decreto, tempestiva opposizione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>Il potere dell'amministratore del condominio di ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo contro i singoli condomini, riconosciutogli dall'art. <span class="fs12lh1-5 ff1">63</span> att. c.c. per la riscossione dei contributi &nbsp;condominiali, si riferisce non soltanto ai contributi per spese ordinarie, ma anche a quelli relativi a spese straordinarie; la norma, infatti, non distingue tra gli uni e gli altri, limitandosi a porre come unica condizione che lo stato di ripartizione dei contributi di spesa dovuti dai singoli partecipanti al condominio sia stata già approvata dall'assemblea.</div><div><br></div><div>Per la Cassazione l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condoni non solo in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, ma anche in base a prospetti mensili delle spese condominiali non contestati, ma in questo secondo caso non può ottenere la clausola di immediata esecuzione &nbsp;nonostante opposizione.</div><div><br></div><div>Costituisce prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, il verbale dell'assemblea che approva il rendiconto, perché la relativa delibera vincola anche gli assenti ed i dissenzienti finché non venga dichiarata nulla o annullata dal giudice dell'impugnazione. <span class="fs12lh1-5">Nel caso in cui il debitore faccia opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario con la conseguenza che il giudice è investito del potere-dovere di staturire nel merito della pretesa fatta valere dal condomino.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La fase della riscossione</b></span></div><div>La legge 220/2012 ha modificato l'art.<span class="fs12lh1-5 ff1">63</span> delle disposizoni di attuazione come appresso.</div><div>"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.</div><div><br></div><div>I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.</div><div>In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.</div><div><br></div><div>Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con &nbsp;questo [c.c. <span class="fs12lh1-5 ff1">1292</span>] al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.</div><div>Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il &nbsp;trasferimento del diritto"</div><div>Il nuovo testo è entrato in vigore dal <span class="fs12lh1-5 ff1">18</span> giugno <span class="fs12lh1-5 ff1">2013</span>.</div><div><br></div><div>La giurisprudenza della Cassazione, a Sezioni Unite, aveva però da tempo sancito il criterio della parziarietà delle obbligazioni condominiali nei confronti dei terzi creditori, superando il precedente orientamento della solidarietà passiva. La riforma del condominio ha reintrodotto il principio della solidarietà, in virtù del quale il creditore può agire nei confronti del singolo condomino per l'intero, anche se entro limiti alla sua applicazione. Emerge con tutta chiarezza che il nuovo art. <span class="fs12lh1-5 ff1">63</span> disp. att. c.c. &nbsp;ha disciplinato una particolare fattispecie, sancendo che, in caso di escussione negativa nei confronti di singoli condomini morosi, sia possibile agire anche nei confronti di quelli virtuosi, ma lasciando inalterati i generali criteri di parziarietà nella esigibilità del credito vantato. Più chiaramente il creditore deve procedere come appresso: chiedere i pagamenti pro quota ai singoli condomini e, in caso di esito negativo della esecuzione, procedere contro gli altri condomini anche se gli stessi hanno pagato. <span class="fs12lh1-5">In definitiva, l'applicazione della nuova norma può portare ai seguenti casi:</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div>-1) qualora il condominio abbia regolarmente deliberato il pagamento delle somme pretese dal creditore e vi siano condomini morosi, questi saranno primariamente escussi dal creditore, ma ognuno entro i limiti della quota spettante e deliberata;</div><div>-2) qualora l'escussione abbia esito negativo, il creditore potrà agire contro i condomini virtuosi, ma anche in questo caso entro il limite delle quote dovute in ragione dei millesimi di proprietà, per cui &nbsp;la somma da recuperare, che non è stato possibile escutere dai condomini morosi, andrà ripartita tra i condomini virtuosi in misura &nbsp;proporzionale ai millesimi di proprietà di ciascuno;</div><div>-3) qualora il condominio non abbia regolarmente deliberato il pagamento delle somme pretese dal creditore e questi ottenga valido titolo esecutivo, sarà possibile agire per l'escussione contro tutti i condomini in ragione delle rispettive quote calcolate in base ai millesimi di proprietà (cioè esattamente nello stesso modo sancito dalle Sezioni Unite in epoca ante riforma).</div></blockquote> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 08:56:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SUPERBONUS 110%]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><blockquote><div><div>L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato <strong>la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E</strong>, &nbsp;avente ad oggetto "Detrazione per interventi di efficientamento &nbsp;energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché &nbsp;opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione &nbsp;previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. &nbsp;34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio &nbsp;2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti".</div></div><div><div>Si tratta di <strong>un vero e proprio vademecum</strong> di 130 pagine costituito da sei capitoli.</div></div><div><div>La Struttura è la seguente:</div></div><div><div>1. <strong>SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS</strong></div></div><div><div>2. <strong>EDIFICI INTERESSATI</strong></div></div><div><div>Dizionario pratico del condominio.</div></div><div><div>scopri</div></div><div><div>di più</div></div><div><div>3. <strong>TIPOLOGIE DI INTERVENTI</strong></div></div><div><div>4. <strong>SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE</strong></div></div><div><div>5. <strong>OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI</strong></div></div><div><div>6. <strong>ADEMPIMENTI PROCEDURALI</strong></div></div><div><div>Infine sono presenti <strong>ALLEGATI</strong> - <strong>LEGENDA - APPENDICE</strong></div></div><div><div>La &nbsp;circolare n. 23/E, quindi, riassume tutti i chiarimenti resi finora in &nbsp;tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici &nbsp;interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.</div></div><div><div><strong>In particolare la circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus</strong>, &nbsp;sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ente Nazionale per &nbsp;l'Energia e l'Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita &nbsp;presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</div></div><div><div>Il documento <strong>tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello</strong> presentate dai contribuenti e <strong>commenta le più recenti modifiche normative.</strong></div></div><div><div>In ogni caso è presente <strong>una tabella sinottica orizzonte temporale</strong>. A tale proposito il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:</div></div></blockquote><div><div><ul><ul><li><strong>30 giugno 2022</strong> &nbsp;dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte &nbsp;nell'apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. &nbsp;242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di &nbsp;immobili adibiti a spogliatoi.</li></ul></ul></div></div><blockquote><div><div>Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga</div></div><div><div><li><strong>30 settembre 2022</strong> &nbsp;per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone &nbsp;fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o &nbsp;professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a &nbsp;condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati &nbsp;lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo &nbsp;possono essere compresi anche i lavori non agevolati</li></div></div><div><li><strong>30 giugno 2023</strong> &nbsp;dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse &nbsp;finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di &nbsp;società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in &nbsp;materia di "<em>in house providing</em>", per gli interventi di &nbsp;risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà &nbsp;indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a &nbsp;condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per &nbsp;almeno il 60%o dell'intervento complessivo;</li></div><div><li><strong>31 dicembre 2025</strong> dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri</li></div><div><li><strong>31 dicembre 2025</strong> &nbsp;dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di &nbsp;impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a &nbsp;quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un &nbsp;unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una &nbsp;progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le &nbsp;spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute &nbsp;entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 &nbsp;dicembre 2025)</li></div><div><li><strong>31 dicembre 2025</strong> dai condomìni, &nbsp;con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% &nbsp;per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese &nbsp;sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il &nbsp;31 dicembre 2025).</li></div><div><br></div><div>Fonte:<span class="fs8lh1-5"> https://www.condominioweb.com/superbonus-una-maxi-circolare-vademecum-dellagenzia-delle-entrate.19480</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 21:38:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[DOVERI DI RISCOSSIONE AMMINISTRATORE ]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5">L’amministratore ha l’obbligo di riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e, senza bisogno di autorizzazione, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione. Anzi, la legge di riforma del condominio, approvata nel 2012, ha stabilito i tempi entro i quali deve adire le autorità legali per il recupero dei crediti (sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso) a rischio di una possibile sua revoca giudiziaria.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Solo in tal modo si può evitare che il terzo creditore debba essere costretto ad adire le &nbsp;vie legali per inerzia dell’amministratore e che il condominio incorra in situazioni incresciose con il pignoramento e, quindi, con il “sequestro” del conto corrente e un vero e proprio collasso della vita &nbsp;condominiale.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Per il recupero del credito è possibile chiedere un <b>decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo</b> &nbsp;già solo depositando la delibera dell’assemblea contenente l’approvazione dello stato di riparto. Una volta notificato il decreto ingiuntivo al condomino moroso questi deve adempiere subito e, nei successivi 40 giorni, può decidere di fare opposizione.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 22:24:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LITI CONDOMINIALI]]></title>
			<author><![CDATA[Anzuini Daniele]]></author>
			<category domain="https://www.anzuinicondominio.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>I principali motivi di lite in condominio:</div><div><div>Il <b>costo medio di un singolo contenzioso</b> legato ai <b>problemi condominiali</b> non è certo esiguo: si parla di cifre che si aggirano intorno ai <b>5.000 Euro</b> investite per ragioni che, per quanto futili possano essere, implicano comunque l’<b>intervento di un giudice </b>in un’aula di tribunale.</div> <div><b>Quali sono dunque le controversie condominiali più frequenti? </b>Si spazia dai <b>rumori molesti</b> &nbsp;provenienti dagli appartamenti dei vicini, agli animali domestici che &nbsp;abbaiano eccessivamente o peggio ancora contribuiscono a deturpare il &nbsp;giardino comune così come le scale dell’immobile, fino arrivare all’uso &nbsp;improprio delle aree comuni. Spesso però i <b>problemi condominiali</b> possono tradursi anche in <b>vertenze con l’amministratore di condominio</b> &nbsp;a causa ad esempio di richieste inevase o manutenzione dei locali non &nbsp;eseguita correttamente per poi spaziare in futilità quali lenzuola stese &nbsp;sul balcone che finiscono per invadere quello sottostante, eccessive &nbsp;annaffiature, foglie che cadono inevitabilmente e briciole o residui di &nbsp;cibo che compromettono la <b>pulizia </b>e l’<b>ordine di cortili e verande</b>. Non è strano poi incappare nelle cosiddette <b>questioni di principio</b>, quelle per cui sarebbe sufficiente applicare solo un po’ di <b>buon senso</b> per giungere ugualmente a un epilogo sereno e civile.</div> <div>A chi rivolgersi per eventuali problemi di condominio</div> <div>In presenza di <b>problemi condominiali</b>, prima di ricorrere a soluzioni <i>estreme</i>, &nbsp;rivolgendosi a un legale e intraprendendo una causa, col rischio di non &nbsp;ottenere quanto sperato, è sempre preferibile valutare una possibile <b>risoluzione della controversia</b> <b>in via civile</b> e quanto più amichevole possibile richiedendo l’intervento dell’<b>amministratore di condominio</b>. Tuttavia occorre tenere presente che tale figura non detiene tuttavia la possibilità di intervenire qualora sussistano <b>controversie private</b> <b>tra condomini</b> a tutela di una delle <b>proprietà individuali</b> coinvolte.</div> <div>Diversamente l’<b>amministratore di condominio </b>ha il dovere di intervenire qualora la <b>controversia condominiale </b>coinvolga &nbsp;quanto prescritto nel regolamento dello stabile: questo quando ad &nbsp;esempio un condomino è solito lasciare il portone dell’immobile aperto, &nbsp;dia fastidio durante le ore notturne o assuma un atteggiamento tale da &nbsp;ledere l’equilibrio e il <b>rispetto degli abitanti del condominio</b>. In alternativa può farsi carico della causa qualora il <b>problema condominiale</b> riguardi l’<b>utilizzo improprio o irrispettoso delle aree comuni</b>, &nbsp;qualora cioè un condomino occupi indebitamente parcheggi riservati, &nbsp;ingombri il giardino impedendone il transito, comprometta l’ascensore o &nbsp;le scale, sporcandole o danneggiandole.</div> <div>Sebbene dunque ogni condomino possa richiedere l’<b>intervento di un giudice </b>qualora il regolamento di condominio sia stato violato e in caso di problemi condominiali &nbsp;in generale, è sempre meglio valutare l’azione civile solo se &nbsp;strettamente necessario: lo stesso amministratore di condominio potrà &nbsp;altresì <b>ammonire verbalmente il colpevole</b>, per poi richiamarlo &nbsp;all’ordine a mezzo raccomandata e in maniera formale qualora l’avviso &nbsp;precedente non presenti l’esito sperato.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 11:24:00 GMT</pubDate>
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