Blog - AMMINISTRATORE ANZUINI DANIELE

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BONUS 110%

AMMINISTRATORE ANZUINI DANIELE
Pubblicato da Anzuini Daniele in NEWS · 25 Novembre 2022
Tags: bonus110%consimmobiliareagevolazionifiscali
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo  scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese  ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
   
    1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
 
    • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
    • 70% per le spese sostenute nel 2024
    • 65% per le spese sostenute nel 2025

 
per i condomini e le persone fisiche,  al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione,  per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari  distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o  in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle  singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello  stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di  demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
       
    1. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo
    1. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp  (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o  gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a  condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno  il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
 
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus  mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge  n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato  sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito  corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere  comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
     
    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,  arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto  dell'intervento
    • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,  arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone  fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente  accatastate
    • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri  enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia  di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti  per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
    • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai  lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a  spogliatoi.
    • interventi di isolamento termico sugli involucri
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici  unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari  funzionalmente indipendenti
    • interventi antisismici.
 
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di  partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle  parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
           
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali  di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di  climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta  di:
     
    • interventi di efficientamento energetico
    • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
    • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
 
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va  ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal  1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile  optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai  fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
       
    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.
 
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8  agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state  approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del  decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle  detrazioni spettanti.



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